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Document 32018R0763

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2018/2001

    GU L 129 del 25.5.2018, p. 49–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/06/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/763/oj

    25.5.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 129/49


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/763 DELLA COMMISSIONE

    del 9 aprile 2018

    che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 10,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di ridurre la complessità, la durata e il costo della procedura di certificazione sono necessarie disposizioni che armonizzino il sistema della certificazione di sicurezza a livello dell'Unione e rafforzino la collaborazione tra tutte le parti coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza.

    (2)

    Tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la preparazione degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, l'attivazione di contatti preliminari con il richiedente sotto forma di coordinamento («pre-valutazione») è considerata una buona pratica per facilitare lo sviluppo delle relazioni fra le parti che partecipano al processo di valutazione della sicurezza. Tale pre-valutazione dovrebbe essere disponibile prima della presentazione della domanda di certificato di sicurezza unico, per consentire all'organismo di certificazione di familiarizzarsi con il sistema di gestione della sicurezza del richiedente, per chiarire il modo in cui sarà condotto il processo di valutazione della sicurezza e saranno adottate le decisioni nonché per verificare se il richiedente abbia ricevuto informazioni sufficienti su cosa ci si aspetta da lui. I chiarimenti forniti nel contesto della pre-valutazione non dovrebbero influire sul risultato della valutazione.

    (3)

    L'Agenzia dovrebbe monitorare le date di scadenza di tutti i certificati di sicurezza unici validi con un'area di esercizio in vari Stati membri e condividere tali informazioni con le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza, al fine di facilitare la pianificazione delle rispettive attività di valutazione della sicurezza.

    (4)

    L'Agenzia dovrebbe pubblicare e aggiornare una guida gratuita per la domanda che descrive e, se necessario, spiega i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Allo scopo di armonizzare l'approccio allo scambio e alla registrazione di informazioni tramite lo sportello unico, la guida dovrebbe comprendere anche modelli elaborati dall'Agenzia in cooperazione con le autorità nazionali preposte alla sicurezza.

    (5)

    L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero seguire disposizioni o procedure interne per garantire il rispetto dei requisiti di valutazione della sicurezza.

    (6)

    Al fine di evitare duplici valutazioni e ridurre gli oneri amministrativi e i costi per il richiedente, l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero tenere conto degli accordi di cooperazione e degli accordi multilaterali conclusi a norma dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/798, ove opportuno.

    (7)

    Se l'area di esercizio prevista è limitata a un solo Stato membro e il richiedente intende effettuare operazioni verso una o più stazioni vicine alla frontiera degli Stati membri confinanti con caratteristiche di rete e norme di esercizio simili, dovrebbe poterlo fare senza un'estensione della sua area di esercizio a quelle degli Stati membri vicini. Nel presentare una domanda di certificato di sicurezza unico, il richiedente dovrebbe selezionare l'organismo di certificazione di sicurezza in conformità all'articolo 10, paragrafi 5 e 8, della direttiva (UE) 2016/798. Quando l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, dovrebbe consultare le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza e tenere conto dei relativi accordi transfrontalieri.

    (8)

    Quando l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, il richiedente dovrebbe avere il diritto di presentare il fascicolo di domanda all'Agenzia in una delle lingue ufficiali dell'Unione, senza obbligo di traduzione. Questo principio si applica lasciando impregiudicata la possibilità per l'autorità nazionale preposta alla sicurezza di definire una politica linguistica concernente la parte della domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2016/798. Nel corso della valutazione, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe avere il diritto di presentare i documenti relativi alla valutazione all'Agenzia in una lingua del suo Stato membro, senza l'obbligo di tradurli.

    (9)

    La certificazione dovrebbe essere basata su una valutazione della capacità del richiedente di rispettare e applicare in modo coerente i requisiti del sistema di gestione della sicurezza applicabili alle imprese ferroviarie, comprese le relative norme nazionali e i requisiti della specifica tecnica di interoperabilità applicabile relativa al sottosistema esercizio e gestione del traffico. Una volta ottenuto il certificato di sicurezza unico, il richiedente dovrebbe continuare a utilizzare il proprio sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798.

    (10)

    L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero registrare tutte le informazioni pertinenti e il risultato della valutazione nello sportello unico, al fine di comprovare e giustificare le decisioni in ogni fase del processo di valutazione della sicurezza. Se l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dispongono di propri sistemi di gestione delle informazioni ai fini della valutazione della sicurezza, dovrebbero garantire che tutte le informazioni pertinenti siano trasferite allo sportello unico per gli stessi motivi.

    (11)

    L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero elaborare disposizioni o procedure interne per la gestione del rilascio di certificati di sicurezza unici al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi per il richiedente. A tale riguardo, è opportuno che il richiedente abbia la possibilità di presentare copie dei documenti nel fascicolo della domanda. I documenti originali dovrebbero essere disponibili per la verifica da parte dell'Agenzia e delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio del certificato di sicurezza unico.

    (12)

    È necessario armonizzare la classificazione delle criticità nel processo di valutazione per garantire che il richiedente comprenda la gravità di ogni criticità sollevata dall'Agenzia o da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza. Tale classificazione è particolarmente importante quando sono coinvolte nel processo di valutazione varie autorità nazionali.

    (13)

    Al fine di garantire che le valutazioni siano effettuate in modo efficiente dall'Agenzia e dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e rafforzare la fiducia reciproca, l'Agenzia e dette autorità dovrebbero assicurarsi che il personale coinvolto nelle valutazioni abbia le competenze necessarie. Per questo motivo è opportuno che le loro competenze siano verificate.

    (14)

    A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798, il nuovo regime di certificazione in materia di sicurezza entrerà in vigore dal 16 giugno 2019. Gli Stati membri hanno tuttavia la possibilità di notificare all'Agenzia e alla Commissione, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, di tale direttiva, che essi hanno prorogato il periodo di recepimento e possono quindi continuare a rilasciare certificati conformemente alla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) fino al 16 giugno 2020. È quindi necessario precisare in che modo il nuovo regime dovrebbe essere applicato in aggiunta al vecchio qualora l'area di esercizio prevista comprenda uno o più di tali Stati membri.

    (15)

    Se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza riconosce che non sarà in grado di rilasciare un certificato di sicurezza in conformità alla direttiva 2004/49/CE prima del 16 giugno 2019 o del 16 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 l'Agenzia, agendo in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, dovrebbe tenere conto, al fine di evitare una duplice valutazione, dei risultati della valutazione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza riguardanti la valutazione degli elementi corrispondenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE.

    (16)

    Un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'Agenzia dovrebbe essere riconosciuto come equivalente alla parte del certificato di sicurezza di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE. Tale certificazione è valida in tutta l'Unione per le operazioni di trasporto ferroviario equivalenti. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 dovrebbero quindi accettare un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'Agenzia considerandolo equivalente alla parte rilasciata in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE.

    (17)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 96/48/CE del Consiglio (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente regolamento stabilisce le modalità pratiche che devono essere applicate dalle imprese ferroviarie quando presentano domande di certificati di sicurezza unici o di rinnovo o aggiornamento di tali certificati attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («sportello unico»).

    Esso stabilisce inoltre le modalità pratiche che gli organismi di certificazione di sicurezza devono applicare per la valutazione delle domande di certificati di sicurezza unici o di rinnovo o aggiornamento di tali certificati, nonché per il coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)   «organismo di certificazione di sicurezza»: l'organismo responsabile del rilascio di un certificato di sicurezza unico, vale a dire l'Agenzia o un'autorità nazionale preposta alla sicurezza;

    2)   «data di ricevimento della domanda»:

    a)

    se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, il primo giorno feriale comune all'Agenzia e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista dopo la conferma di ricevimento del fascicolo di domanda;

    b)

    se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza agisce come organismo di certificazione di sicurezza, il primo giorno feriale nello Stato membro interessato dopo la conferma di ricevimento del fascicolo di domanda;

    3)   «pre-valutazione»: la fase procedurale che precede la presentazione di una domanda, durante la quale il richiedente può chiedere informazioni supplementari sulle fasi successive del processo di valutazione della sicurezza all'organismo di certificazione di sicurezza e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista;

    4)   «problematica residua»: una criticità minore individuata durante la valutazione di una domanda di certificato di sicurezza unico, che non ne impedisce il rilascio e che può essere rinviata e presa in considerazione durante la successiva supervisione;

    5)   «data di riferimento»: il 16 giugno 2019, eccetto per gli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di aver prorogato il periodo di recepimento di detta direttiva, nel qual caso la data di riferimento è il 16 giugno 2020.

    Articolo 3

    Responsabilità dell'Agenzia e delle autorità nazionali preposte alla sicurezza

    1.   Oltre al rilascio di certificati di sicurezza unici, l'organismo di certificazione di sicurezza è responsabile dei seguenti compiti:

    a)

    programmazione, implementazione e monitoraggio dei lavori di valutazione che esso svolge;

    b)

    definizione delle disposizioni di coordinamento tra le parti interessate.

    2.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista accettano la pre-valutazione su richiesta del richiedente e forniscono i chiarimenti da lui richiesti nell'ambito della pre-valutazione.

    3.   Ai fini del rilascio dei certificati di sicurezza unici l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, compilano le seguenti informazioni:

    a)

    tutte le pertinenti informazioni relative alle diverse fasi della valutazione, compresi i motivi delle decisioni adottate durante la valutazione e l'individuazione di eventuali restrizioni o condizioni di impiego da includere nel certificato di sicurezza unico;

    b)

    l'esito della valutazione, compreso un sommario delle conclusioni e, se del caso, un parere sul rilascio del certificato di sicurezza unico.

    4.   Se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, inserisce nell'esito finale della valutazione le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b).

    5.   L'Agenzia monitora le date di scadenza di tutti i certificati di sicurezza unici validi aventi un'area di esercizio in più di uno Stato membro e condivide tali informazioni con le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza.

    6.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza condividono con l'Agenzia e le altre autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista tutte le informazioni pertinenti che possono incidere sul processo di valutazione della sicurezza.

    7.   L'Agenzia pubblica e aggiorna una guida gratuita per la domanda in tutte le lingue ufficiali dell'Unione che descrive e, se necessario, spiega i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tale guida comprende anche modelli elaborati dall'Agenzia in cooperazione con le autorità nazionali preposte alla sicurezza.

    8.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza pubblicano e tengono aggiornata una guida gratuita per la domanda che descrive e, se necessario, spiega le norme nazionali che si applicano all'area di esercizio prevista e le norme procedurali nazionali applicabili.

    9.   L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza stabiliscono le disposizioni o procedure interne per gestire il processo di valutazione della sicurezza. Tali disposizioni o procedure tengono conto degli accordi di cui all'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/798.

    10.   Ciascun certificato di sicurezza unico riceve un numero di identificazione europeo (European Identification Number - EIN) unico. L'Agenzia definisce la struttura e il contenuto degli EIN e li mette a disposizione sul suo sito web.

    11.   Qualora il richiedente indichi nella sua domanda che intende operare verso stazioni di Stati membri confinanti con caratteristiche di rete e norme di esercizio simili, se tali stazioni sono vicine alla frontiera il certificato di sicurezza unico è valido anche fino a tali stazioni senza che debba essere chiesta un'estensione dell'area di esercizio, previa consultazione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dello Stato membro confinante da parte dell'organismo di certificazione di sicurezza. Prima di rilasciare il certificato di sicurezza unico, le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri interessati confermano all'organismo di certificazione di sicurezza che le norme nazionali notificate e gli obblighi relativi agli accordi transfrontalieri pertinenti sono rispettati.

    12.   Ai fini della valutazione delle domande, l'organismo di certificazione di sicurezza accetta le autorizzazioni, i riconoscimenti o i certificati di prodotti o servizi forniti dalle imprese ferroviarie o dai loro contraenti, partner o fornitori, rilasciati in conformità alla pertinente normativa dell'Unione, come prova della capacità delle imprese ferroviarie di rispettare i requisiti corrispondenti definiti nel regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione (5).

    Articolo 4

    Responsabilità dei richiedenti

    1.   Fatto salvo il termine previsto per la valutazione di cui all'articolo 6, il richiedente presenta la domanda di certificato di sicurezza unico, o di aggiornamento o rinnovo di un tale certificato, attraverso lo sportello unico entro le date seguenti, a seconda dei casi:

    a)

    la data di inizio prevista di qualsiasi nuova operazione di trasporto ferroviario;

    b)

    la data di inizio prevista di un'operazione di trasporto ferroviario in condizioni diverse da quelle indicate 'nel certificato di sicurezza unico in corso di validità, in seguito a una sostanziale modifica apportata al tipo, alla portata o al settore dell'operazione;

    c)

    la data di scadenza del certificato di sicurezza unico in corso di validità.

    2.   Nel presentare una domanda per un nuovo certificato di sicurezza unico, il richiedente fornisce le informazioni elencate nell'allegato I.

    3.   Nel presentare una domanda di aggiornamento o rinnovo di un certificato di sicurezza unico, il richiedente fornisce le informazioni elencate nell'allegato I e descrive le modifiche apportate dopo il rilascio del certificato in corso di validità.

    In gravi casi di non conformità che possono incidere sulle prestazioni di sicurezza o creare notevoli rischi per la sicurezza oppure nel caso in cui altre aree problematiche siano individuate durante le attività di supervisione dopo la valutazione precedente, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista decidono se è necessario riesaminare l'intero fascicolo di domanda.

    4.   La scelta dell'organismo di certificazione di sicurezza effettuata dal richiedente è vincolante fino a quando non sarà completato o terminato il processo di valutazione della sicurezza.

    5.   Se il richiedente chiede una pre-valutazione, presenta le informazioni elencate nell'allegato I, punti da 1 a 6, attraverso lo sportello unico.

    6.   Se il fascicolo presentato contiene copie di documenti rilasciati da soggetti diversi dall'organismo di certificazione di sicurezza, il richiedente conserva gli originali per almeno cinque anni dopo la fine del periodo di validità del certificato di sicurezza unico. In caso di rinnovo o aggiornamento, il richiedente conserva gli originali dei documenti presentati con la domanda e rilasciati da soggetti diversi dall'organismo di certificazione di sicurezza per almeno cinque anni dopo la fine del periodo di validità del certificato di sicurezza unico aggiornato o rinnovato. Il richiedente presenta tali documenti originali su richiesta dell'Agenzia o dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

    Articolo 5

    Regime linguistico

    1.   Se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, la lingua da utilizzare per la domanda è la seguente:

    a)

    per la parte del fascicolo di domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798, una delle lingue ufficiali dell'Unione a scelta dal richiedente;

    b)

    per le parti del fascicolo di domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2016/798, nonché per le parti di tale fascicolo indicate nell'allegato I, punto 8.1, la lingua stabilita dallo Stato membro interessato e precisata nella guida per la compilazione della domanda, menzionata all'articolo 3, paragrafo 8, del presente regolamento.

    2.   Qualsiasi decisione relativa al rilascio del certificato di sicurezza unico adottata dall'Agenzia, compresi i motivi della decisione nell'esito finale della valutazione e, se del caso, il certificato di sicurezza unico, è redatta nella lingua indicata al paragrafo 1, lettera a).

    Articolo 6

    Fasi procedurali e termini

    1.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista applicano la procedura stabilita all'allegato II.

    2.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista valutano, nell'ambito delle rispettive competenze, se il fascicolo di domanda contenga le prove documentali richieste indicate nell'allegato I. L'organismo di certificazione di sicurezza comunica al richiedente, senza indugio e in ogni caso entro un mese dalla data di ricevimento della domanda, se la sua domanda è completa.

    3.   La decisione di rilascio del certificato di sicurezza unico è adottata al massimo entro quattro mesi dalla data in cui il richiedente è stato informato della completezza della domanda, fatti salvi i paragrafi da 5 a 7.

    4.   Se il richiedente è informato che il suo fascicolo non è completo, l'organismo di certificazione di sicurezza, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, chiede che le informazioni supplementari necessarie siano trasmesse rapidamente, aggiungendo le motivazioni e i termini dettagliati entro cui il richiedente deve fornire la risposta.

    I termini di presentazione delle informazioni supplementari sono ragionevoli, proporzionati alle difficoltà della fornitura delle informazioni richieste e concordati con il richiedente non appena quest'ultimo sia stato informato che il suo fascicolo non è completo. Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste entro il termine convenuto, l'organismo di certificazione di sicurezza può decidere di prorogare il termine di risposta o di comunicare al richiedente che la sua domanda è respinta.

    La decisione sul rilascio del certificato di sicurezza unico è adottata entro quattro mesi dalla data in cui le informazioni supplementari richieste sono trasmesse dal richiedente.

    5.   Anche nel caso in cui il fascicolo di domanda sia completo, l'Agenzia o le autorità nazionali di sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista possono chiedere ulteriori informazioni in qualsiasi momento prima che la decisione sia presa, fissando una scadenza ragionevole per la loro presentazione. Tale richiesta proroga il termine fissato al paragrafo 3 del presente articolo nel rispetto delle condizioni stabilite nell'allegato II.

    6.   Il termine fissato al paragrafo 3 del presente articolo può essere prorogato dall'Agenzia per i seguenti periodi, indicati all'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798:

    a)

    il periodo di cooperazione al fine di concordare una valutazione reciprocamente accettabile;

    b)

    il periodo in cui la questione è sottoposta all'arbitrato della commissione di ricorso.

    7.   Il termine può essere prorogato anche per il tempo necessario al richiedente per organizzare una visita o un'ispezione nelle proprie sedi oppure per un audit della sua organizzazione.

    8.   Il certificato di sicurezza unico contiene le informazioni elencate nell'allegato III.

    Articolo 7

    Comunicazione

    1.   L'organismo di certificazione di sicurezza, le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista e il richiedente comunicano attraverso lo sportello unico riguardo a qualsiasi criticità indicata all'articolo 12.

    2.   Lo stato di tutte le fasi del processo di valutazione della sicurezza, l'esito della valutazione e la decisione in merito alla domanda sono comunicati al richiedente tramite lo sportello unico.

    3.   Fatto salvo il paragrafo 1, le guide per le domande elaborate dall'Agenzia e dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza stabiliscono le modalità di comunicazione tra di loro e con il richiedente.

    4.   Lo sportello unico conferma il ricevimento della domanda di certificato di sicurezza unico.

    Articolo 8

    Periodo di validità dei certificati di sicurezza unici

    Il certificato di sicurezza unico è valido per un periodo di cinque anni.

    Tuttavia, se è necessario un termine più breve per garantire un controllo efficace dei rischi che influiscono sulla sicurezza delle operazioni ferroviarie, l'organismo di certificazione di sicurezza può decidere, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, di rilasciare un certificato di sicurezza unico per un periodo inferiore a cinque anni. In questo caso l'organismo di certificazione di sicurezza specifica i motivi della sua decisione nell'esito della valutazione, registrata conformemente all'articolo 9.

    Articolo 9

    Gestione delle informazioni

    L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista registrano tutte le informazioni pertinenti e l'esito della valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, nello sportello unico. Anche l'Agenzia registra l'esito finale della valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, nello sportello unico.

    Se le autorità nazionali preposte alla sicurezza utilizzano un sistema di gestione delle informazioni per l'esame delle domande loro trasmesse, trasferiscono tutte le informazioni pertinenti allo sportello unico.

    Articolo 10

    Accordi per le visite e le ispezioni dei siti delle imprese ferroviarie e gli audit

    1.   In caso di visite e ispezioni nei siti dei richiedenti e di audit, previsti all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/798, gli obiettivi e la portata di tali visite e ispezioni nei siti dei richiedenti e degli audit, nonché il ruolo assegnato a ciascuna autorità, sono coordinati dall'Agenzia e dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista.

    2.   In caso di visite e ispezioni nei siti dei richiedenti e di audit, previsti all'articolo 10, paragrafi 5 e 8, della direttiva (UE) 2016/798, l'organismo incaricato di procedere alla visita, all'ispezione o all'audit redige una relazione, indicando le problematiche emerse nel corso della valutazione e specificando se sono state risolte con elementi probatori forniti durante la visita, l'ispezione o l'audit e, in caso affermativo, in che modo. La relazione può comprendere anche altre criticità indicate all'articolo 12, che devono essere risolte dal richiedente entro un termine concordato.

    3.   In caso di visite e ispezioni nei siti dei richiedenti e di audit, previsti all'articolo 10, paragrafi 5 e 8, della direttiva (UE) 2016/798, il richiedente precisa chi lo rappresenta e le norme e procedure di sicurezza del sito che devono essere rispettate dall'organismo incaricato di effettuare la visita, l'ispezione o l'audit. Il calendario delle visite, delle ispezioni e degli audit, compresa la fornitura delle informazioni sopraindicate, è concordato tra le autorità interessate e il richiedente.

    Articolo 11

    Coordinamento fra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza

    1.   Quando agisce in qualità di organismo di certificazione, l'Agenzia si coordina con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista nelle diverse fasi del processo di valutazione della sicurezza. L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza discutono tutte le questioni relative al processo di valutazione della sicurezza, comprese le eventuali carenze, e le richieste di informazioni supplementari che incidono sul calendario della valutazione o possono avere ripercussioni sui lavori delle altre autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, ogni organismo coinvolto nel processo di valutazione della sicurezza può contattare direttamente il richiedente in merito alle questioni relative alla propria parte della valutazione.

    3.   Prima di decidere riguardo al rilascio di un certificato di sicurezza unico, l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista adottano le seguenti misure:

    a)

    discutono i risultati delle rispettive valutazioni;

    b)

    si accordano sulle problematiche residue da rinviare e valutare durante la successiva supervisione;

    c)

    si accordano sulle restrizioni o condizioni di impiego da includere nel certificato di sicurezza unico.

    4.   Se il richiedente stabilisce un piano d'azione per risolvere le problematiche residue di cui al paragrafo 3, lettera b), le autorità nazionali preposte alla sicurezza si accordano su quale di esse seguirà l'esecuzione del piano. A tal fine le autorità nazionali preposte alla sicurezza si coordinano, se del caso, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/761 (6) e informano l'Agenzia del loro accordo e dell'esito delle loro attività di supervisione.

    L'Agenzia tiene conto delle informazioni sull'esito delle attività di supervisione effettuate dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio previsto concernenti il seguito delle problematiche restanti per decidere se queste possono essere risolte durante la valutazione della domanda di rinnovo o di aggiornamento.

    5.   L'Agenzia tiene un registro delle attività di coordinamento e le trasmette allo sportello unico a norma dell'articolo 9.

    Articolo 12

    Classificazione delle criticità

    1.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista classificano le criticità individuate nel corso della valutazione del fascicolo di domanda come segue:

    a)

    «tipo 1»: criticità che richiedono una risposta da parte del richiedente ai fini della comprensione del fascicolo di domanda;

    b)

    «tipo 2»: criticità che possono comportare una modifica del fascicolo di domanda o un'azione di minore entità da parte del richiedente; l'azione da intraprendere è lasciata alla discrezione del richiedente e non impedisce il rilascio del certificato di sicurezza unico;

    c)

    «tipo 3»: criticità che richiedono un'azione specifica da parte del richiedente, la cui esecuzione può essere rinviata a dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico; il richiedente propone l'azione per risolvere la questione e la concorda con la parte che l'ha sollevata;

    d)

    «tipo 4»: criticità che richiedono una modifica del fascicolo di domanda o un'azione specifica da parte del richiedente; il certificato di sicurezza unico viene rilasciato solo a condizione che la questione sia risolta oppure che siano indicate nel certificato restrizioni o condizioni di impiego per risolvere la questione; il richiedente propone l'azione per risolvere la questione e la concorda con la parte che l'ha sollevata.

    2.   A seguito della risposta o dell'azione intrapresa dal richiedente a seconda della questione, l'organismo di certificazione di sicurezza o l'autorità nazionale preposta alla sicurezza interessata riesamina le criticità individuate, le riclassifica, se del caso, e attribuisce a ciascuna criticità individuata uno dei seguenti status:

    a)

    «criticità in sospeso», se gli elementi di prova forniti dal richiedente non sono soddisfacenti e sono necessarie informazioni aggiuntive;

    b)

    «problematica residua da controllare», se sussiste ancora una problematica residua;

    c)

    «criticità risolta», se il richiedente ha fornito una risposta adeguata e non sussiste più alcuna problematica residua.

    Articolo 13

    Competenza del personale coinvolto nelle valutazioni

    1.   L'Agenzia e le autorità nazionali di sicurezza si assicurano che il personale coinvolto nelle valutazioni abbia le seguenti competenze:

    a)

    conoscenza del quadro normativo pertinente applicabile alla valutazione;

    b)

    conoscenza del funzionamento del sistema ferroviario;

    c)

    livello adeguato di analisi critica;

    d)

    esperienza nella valutazione di un sistema di gestione della sicurezza o di un sistema analogo del settore ferroviario oppure di un sistema di gestione della sicurezza di un settore che presenta caratteristiche tecniche e operative equivalenti;

    e)

    capacità di risolvere problemi, comunicare e lavorare in gruppo;

    f)

    qualsiasi altra competenza richiesta da una particolare valutazione.

    Nei lavori di gruppo le competenze possono essere condivise tra i membri del gruppo.

    Il personale che effettua visite, ispezioni e audit, previsti all'articolo 10 deve inoltre dimostrare competenze ed esperienza nello svolgimento di colloqui.

    2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del paragrafo 1, l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza istituiscono un sistema di gestione delle competenze comprendente:

    a)

    l'elaborazione di profili di competenza per ogni lavoro, posizione o ruolo;

    b)

    l'assunzione del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti;

    c)

    il mantenimento, lo sviluppo e la valutazione delle competenze del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti.

    Articolo 14

    Riesame a norma dell'articolo 10, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/798

    1.   Se l'organismo di certificazione di sicurezza adotta una decisione negativa, che include il rifiuto del rilascio del certificato di sicurezza unico, l'esclusione di parti della rete che hanno ricevuto una valutazione negativa, come previsto all'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798, e l'identificazione di restrizioni o di condizioni di impiego diverse da quelle richieste nella domanda, il richiedente può chiedere il riesame della decisione.

    2.   La domanda di riesame è presentata dal richiedente attraverso lo sportello unico e comprende un elenco di tutte le criticità che, a suo avviso, non sono state prese in debita considerazione durante il processo di valutazione della sicurezza.

    3.   Le informazioni supplementari eventualmente fornite dopo l'adozione della decisione di rilascio o di rifiuto di un certificato di sicurezza unico non sono ammissibili come prove.

    4.   L'organismo di certificazione di sicurezza, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, garantisce l'imparzialità del processo di riesame.

    5.   Il processo di riesame verte sulle questioni che giustificano lo scostamento della decisione dell'organismo di certificazione di sicurezza dalla domanda del richiedente.

    6.   Se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, il riesame è effettuato in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista.

    7.   L'organismo di certificazione di sicurezza comunica, attraverso lo sportello unico, la sua decisione di confermare o adattare la decisione iniziale a tutte le parti coinvolte nella valutazione, compreso il richiedente.

    Articolo 15

    Disposizioni transitorie

    1.   Se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza riconosce che non sarà in grado di rilasciare un certificato di sicurezza a norma della direttiva 2004/49/CE prima della data di riferimento dello Stato membro interessato, ne informa immediatamente il richiedente e l'Agenzia.

    2.   Nel caso indicato all'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798, il richiedente decide se la domanda deve continuare ad essere valutata dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza o essere trasmessa all'Agenzia. Il richiedente è tenuto a informare entrambe e si applica quanto segue:

    a)

    nei casi in cui il richiedente ha deciso di usare l'Agenzia come organismo di certificazione di sicurezza, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza trasmette all'Agenzia il fascicolo di domanda e i risultati della valutazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE. L'Agenzia e l'autorità nazionale preposta alla sicurezza cooperano e aiutano il richiedente a integrare la domanda al fine di soddisfare i requisiti aggiuntivi stabiliti all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798;

    b)

    nei casi in cui il richiedente ha deciso di usare l'autorità nazionale preposta alla sicurezza come organismo di certificazione di sicurezza, tale autorità continua la valutazione della domanda e decide sul rilascio del certificato di sicurezza unico in conformità all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798 e al presente regolamento. L'autorità aiuta il richiedente a integrare la domanda al fine di soddisfare i requisiti aggiuntivi stabiliti all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798.

    3.   Qualora un richiedente intenda operare in più di uno Stato membro, l'organismo di certificazione di sicurezza è l'Agenzia e si applica la procedura indicata al paragrafo 2, lettera a).

    4.   In ogni caso il richiedente trasmette la domanda riesaminata dopo la data di riferimento dello Stato membro interessato attraverso lo sportello unico. L'organismo di certificazione di sicurezza assiste il richiedente in tale compito.

    5.   Dopo la data di riferimento qualsiasi impresa ferroviaria stabilita nello Stato membro interessato con un certificato di sicurezza rilasciato a norma della direttiva 2004/49/CE per il quale è necessario un rinnovo o un aggiornamento dovuto a modifiche del tipo, della portata e dell'area di esercizio, presenta una nuova domanda di certificato di sicurezza unico, attraverso lo sportello unico, conformemente al presente regolamento.

    6.   Se l'area di esercizio prevista non è limitata a un unico Stato membro, un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'Agenzia tra il 16 giugno 2019 e il 16 giugno 2020 esclude la rete o le reti in qualsiasi Stato membro che abbia effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 e che non abbia ancora recepito tale direttiva e messo in vigore misure di recepimento nazionali. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno effettuato tale notifica:

    a)

    accettano un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'Agenzia come equivalente alla parte del certificato di sicurezza rilasciato in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE;

    b)

    rilasciano certificati di sicurezza in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/49/CE a decorrere dal 16 giugno 2019, con un periodo di validità che non si estende al di là di quello del certificato di sicurezza unico.

    7.   Nei casi menzionati al paragrafo 2, lettera a), e al paragrafo 6 del presente articolo, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza coopera e si coordina con l'Agenzia per effettuare la valutazione degli elementi indicati all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798. Nel fare ciò l'Agenzia accetta la valutazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE effettuata dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

    Articolo 16

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 653/2007 è abrogato con effetto dal 16 giugno 2019. Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 15 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la proroga del termine di recepimento di detta direttiva.

    Articolo 17

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798. Esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 16 giugno 2020. Tuttavia, l'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3 e 7, si applica a decorrere dal 16 febbraio 2019 e l'articolo 15, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 in tutti gli Stati membri.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

    (2)  Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

    (3)  Direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6).

    (4)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

    (5)  Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione dell'8 marzo 2018 che istituisce metodi di sicurezza comuni per il sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 della Commissione (Si veda pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

    (6)  Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi di sicurezza comuni per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (Si veda pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale).


    ALLEGATO I

    Contenuto della domanda di certificato di sicurezza unico

    Nota: tutte le informazioni sono obbligatorie, compresi i documenti allegati alla domanda, eccetto quelle contrassegnate con «F» (facoltative). Qualora l'impresa ferroviaria debba definire un piano di azione correttivo, di cui al punto 9, le informazioni al riguardo sono obbligatorie.

    1.   Tipo di domanda

    1.1.   Nuova

    1.2.   Rinnovo

    1.3.   Aggiornamento

    1.4.   EIN del precedente certificato (solo in caso di richiesta di rinnovo o di aggiornamento)

    2.   Tipo di operazione richiesta (selezionare uno o più tipi) (1) :

    2.1.   Trasporto di passeggeri, inclusi i servizi ad alta velocità

    2.2.   Trasporto di passeggeri, esclusi i servizi ad alta velocità

    2.3.   Trasporto di merci, inclusi i servizi di trasporto di merci pericolose (2)

    2.4.   Trasporto di merci, esclusi i servizi di trasporto di merci pericolose

    2.5.   Solo manovra

    2.6.   Altro (specificare)

    3.   Operazioni di trasporto ferroviario

    3.1.   Data prevista per l'inizio dei servizi/dell'esercizio (F)

    3.2.   Stati membri interessati dall'area di esercizio prevista

    3.3.   Definizione dell'area di esercizio prevista (per le reti interessate) (3)

    3.4.   Stazioni di Stati membri confinanti [nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 11, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 e all'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798].

    4.   Organismo di certificazione di sicurezza

    4.1.   Agenzia

    4.2.   Autorità nazionale preposta alla sicurezza [nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798].

    5.   Informazioni relative al richiedente

    5.1.   Denominazione legale

    5.2.   Acronimo (F)

    5.3.   Indirizzo postale completo

    5.4.   Telefono

    5.5.   Fax (F)

    5.6.   E-mail:

    5.7.   Sito web (F)

    5.8.   Numero di registrazione nazionale

    5.9.   Partita IVA (F)

    5.10.   Altre informazioni pertinenti (F)

    6.   Informazioni relative alla persona di contatto

    6.1.   Nome

    6.2.   Cognome

    6.3.   Titolo o funzioni

    6.4.   Indirizzo postale completo

    6.5.   Telefono

    6.6.   Fax (F)

    6.7.   E-mail:

    6.8.   Lingue parlate

    Documenti allegati alla domanda

    7.   Documenti presentati per la parte della valutazione relativa al sistema di gestione della sicurezza

    7.1.   Descrizione del sistema di gestione della sicurezza e altri documenti che dimostrano la conformità ai requisiti fissati all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798 e che descrivono il modo in cui sono soddisfatti tali requisiti.

    7.2.   Informazioni che mettono in relazione il sistema di gestione della sicurezza (cfr. punto 7.1) e l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2018/762, compresa un'indicazione della parte della documentazione sul sistema di gestione della sicurezza in cui sono soddisfatti i requisiti pertinenti della specifica tecnica d'interoperabilità applicabile relativa al sottosistema «esercizio e gestione del traffico».

    8.   Documenti presentati per la parte nazionale della valutazione (per ciascuno Stato membro interessato dall'area di esercizio prevista)

    8.1.   Descrizione o altra dimostrazione del modo in cui le modalità di gestione della sicurezza tengono conto delle norme nazionali pertinenti notificate in conformità all'articolo 8 della direttiva (UE) 2016/798.

    8.2.   Informazioni che mettono in relazione il sistema di gestione della sicurezza (cfr. punto 7.1) e i requisiti stabiliti nelle norme nazionali pertinenti (cfr. punto 8.1).

    9.   Piani di azione correttivi

    9.1.   La situazione attuale del piano o dei piani di azione correttivi messi in atto dall'impresa ferroviaria per risolvere gravi casi di non conformità e altre questioni problematiche individuate durante le attività di supervisione dopo la valutazione precedente.

    9.2.   La situazione attuale del piano o dei piani di azione correttivi messi in atto dall'impresa ferroviaria per risolvere le problematiche residue rilevate nella valutazione precedente.


    (1)  Per ciascuno Stato membro interessato dall'area di esercizio prevista.

    (2)  Per «merci pericolose» si intendono le sostanze e gli articoli il cui trasporto è autorizzato soltanto alle condizioni stabilite nella direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

    (3)  Per ciascuno Stato membro interessato dall'area di esercizio prevista.


    ALLEGATO II

    Processo di valutazione della sicurezza

    1.   INFORMAZIONI GENERALI

    1.1.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista elaborano un processo strutturato e verificabile per l'intera attività, che tenga conto degli elementi indicati nel presente allegato. Il processo di valutazione della sicurezza è iterativo, come illustrato nel seguente diagramma (cfr. figura 1 dell'appendice), vale a dire che l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista sono autorizzati ad avanzare ragionevoli richieste di ulteriori informazioni o di ripresentazione di una domanda in conformità al presente regolamento.

    2.   RICEVIMENTO DELLA DOMANDA

    2.1.   Dopo aver ricevuto la domanda di certificato di sicurezza unico, l'organismo di certificazione di sicurezza ne conferma ufficialmente e tempestivamente il ricevimento.

    2.2.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista assegnano il personale competente all'attuazione del processo di valutazione.

    3.   CONTROLLO INIZIALE

    3.1.   L'organismo di certificazione di sicurezza, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, procedono tempestivamente, non appena ricevono la domanda, a un controllo iniziale per accertare che:

    a)

    il richiedente abbia fornito le informazioni di base richieste dalla legislazione o necessarie per un trattamento efficace della domanda;

    b)

    il fascicolo di domanda contenga prove sufficienti e presenti una struttura e riferimenti interni incrociati che consentano di valutare adeguatamente la sua conformità ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza e alle norme nazionali notificate pertinenti. L'organismo di certificazione di sicurezza, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, effettua un riesame iniziale dell'effettivo contenuto degli elementi di prova forniti nella domanda, al fine di dare un primo giudizio sulla qualità, la sufficienza e l'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza;

    c)

    se del caso, nel fascicolo sia inclusa la situazione attuale del piano (o dei piani) di azione correttivo messo in atto dall'impresa ferroviaria per risolvere gravi casi di non conformità e altre questioni problematiche individuate durante le attività di supervisione dopo la valutazione precedente;

    d)

    se del caso, nel fascicolo sia inclusa la situazione attuale del piano (o dei piani) di azione messi in atto dall'impresa ferroviaria per risolvere le problematiche residue rilevate nella valutazione precedente.

    3.2.   Le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista verificano anche se gli elementi di prova per il tipo, la portata e l'area di esercizio prevista sono chiaramente identificati.

    3.3.   In seguito alle verifiche di cui ai punti 3.1 e 3.2, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista decidono se vi siano settori che, per la parte che li riguarda, richiedono ulteriori informazioni. Se sono necessarie ulteriori informazioni, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista possono richiederle al più presto, nella misura in cui lo ritengano ragionevolmente necessario per sostenere la loro valutazione.

    3.4.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista esaminano un campione sufficiente della domanda, ciascuno per la rispettiva parte, per verificare se il suo contenuto è comprensibile. Qualora non lo sia, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista decidono, ciascuno per la rispettiva parte, se il fascicolo debba essere respinto con la richiesta di una versione migliorata.

    4.   VALUTAZIONE DETTAGLIATA

    4.1.   Dopo il completamento della fase di controllo iniziale, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista procedono, ciascuno per la rispettiva parte, a una valutazione dettagliata del fascicolo di domanda (cfr. figura 2 dell'appendice), utilizzando i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti.

    4.2.   Quando effettuano la valutazione dettagliata di cui al punto 4.1, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista esprimono un giudizio professionale, dimostrano imparzialità e proporzionalità e forniscono motivazioni documentate per le conclusioni raggiunte.

    4.3.   La valutazione determina se sono rispettati i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti o se occorre chiedere ulteriori informazioni. Nel corso della valutazione l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista accertano inoltre, in base ai risultati del processo del sistema di gestione della sicurezza, che siano stati rispettati i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti, utilizzando metodi di campionamento, se del caso, per assicurarsi che il richiedente abbia compreso e sia in grado di soddisfare i requisiti a seconda del tipo e dell'entità delle operazioni ferroviarie nonché dell'area di esercizio prevista, al fine di garantire il funzionamento sicuro del sistema ferroviario.

    4.4.   Qualsiasi criticità di tipo 4 dovrà essere risolta in modo soddisfacente per l'organismo di certificazione di sicurezza e comportare un aggiornamento del fascicolo di domanda, se opportuno, prima che il certificato di sicurezza unico possa essere rilasciato.

    4.5.   Le problematiche residue possono essere rinviate e prese in considerazione durante la supervisione o possono essere concordate azioni con il richiedente, in base alla sua proposta di aggiornamento del fascicolo di domanda, o entrambe le cose. In tal caso la risoluzione formale della criticità avviene dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico.

    4.6.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista danno prova di trasparenza quando giudicano la gravità di ciascuna delle criticità rilevate di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

    4.7.   Quando rilevano una criticità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista sono tenute a essere precise e ad aiutare il richiedente a capire il livello di dettaglio richiesto nella risposta. A tal fine l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista procedono nel modo seguente:

    a)

    fanno accuratamente riferimento ai requisiti del sistema di gestione delle sicurezza e alle norme nazionali notificate pertinenti e aiutano il richiedente a capire le criticità rilevate;

    b)

    indicano la parte pertinente dei regolamenti e delle norme applicabili;

    c)

    indicano il motivo per cui non è soddisfatto un dato requisito del sistema di gestione della sicurezza o una norma nazionale notificata, nonché la legislazione correlata;

    d)

    concordano con il richiedente gli ulteriori impegni, i documenti e le eventuali altre informazioni giustificative da fornire, a seconda del livello di dettaglio richiesto dal requisito del sistema di gestione della sicurezza o dalla norma nazionale notificata;

    e)

    definiscono e concordano con il richiedente un termine per la messa in conformità, che sia ragionevole e proporzionato alle difficoltà incontrate per fornire le informazioni richieste.

    4.8.   Se il richiedente fornisce le informazioni richieste con notevole ritardo, l'organismo di certificazione di sicurezza può decidere di prorogare il termine di presentazione della risposta del richiedente o di respingerne la domanda, previo preavviso.

    4.9.   Il termine di adozione della decisione relativa al rilascio del certificato di sicurezza unico può essere prorogato, fino al momento in cui sono presentate le informazioni richieste, su decisione dell'organismo di certificazione di sicurezza, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista e con l'accordo del richiedente solo in uno dei seguenti casi:

    a)

    per criticità di tipo 1, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che, considerate singolarmente o collettivamente, impediscono la continuazione della valutazione o di una sua parte;

    b)

    per criticità di tipo 4 o molteplici criticità di tipo 3, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che, considerate collettivamente, possono far sì che la categoria diventi una criticità di tipo 4, impedendo il rilascio del certificato di sicurezza unico.

    4.10.   Per essere soddisfacenti, le risposte scritte del richiedente devono essere sufficienti a dissipare le preoccupazioni espresse e dimostrare che le soluzioni che propone soddisfano i criteri o le norme nazionali notificate pertinenti.

    4.11.   Se una risposta è considerata insoddisfacente, occorre spiegare i motivi con precisione, indicando le ulteriori informazioni o dimostrazioni che il richiedente deve presentare per renderla soddisfacente.

    4.12.   In caso di rischio che la domanda possa essere respinta o che il tempo necessario per adottare una decisione superi il termine previsto per la valutazione, l'organismo di certificazione di sicurezza può prendere in considerazione misure di emergenza.

    4.13.   Se si conclude che la domanda soddisfa tutti i requisiti o che è improbabile che ulteriori progressi portino a risposte soddisfacenti alle criticità in sospeso, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista completano la valutazione, ciascuno per la rispettiva parte, procedendo nel modo seguente:

    a)

    indicano se tutti i criteri sono stati soddisfatti o se vi sono ancora criticità in sospeso;

    b)

    indicano se sussistono problematiche residue;

    c)

    indicano eventuali restrizioni o condizioni di impiego da includere nel certificato di sicurezza unico;

    d)

    descrivono il seguito dato a gravi casi di non conformità individuati durante le attività di supervisione, a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2018/761, se del caso;

    e)

    garantiscono la corretta applicazione del processo di valutazione della sicurezza;

    f)

    indicano il risultato della valutazione, aggiungendo un sommario delle conclusioni e, se opportuno, un parere sul rilascio del certificato di sicurezza unico.

    4.14.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista registrano e motivano per iscritto tutte le constatazioni e i giudizi, al fine di facilitare sia il processo di garanzia sia il processo decisionale e fornire assistenza in caso di ricorso contro la decisione di rilascio o di rifiuto del certificato di sicurezza unico.

    5.   PROCESSO DECISIONALE

    5.1.   Sulla base delle conclusioni della valutazione completata, viene adottata la decisione di rilasciare un certificato di sicurezza unico o di respingere la domanda. Nei casi in cui è rilasciato un certificato di sicurezza unico, possono sussistere alcune problematiche residue. Un certificato di sicurezza unico non può essere rilasciato se una criticità di tipo 4, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, è rilevata e non è risolta nel corso della valutazione.

    5.2.   L'organismo di certificazione di sicurezza può decidere di limitare la portata del certificato di sicurezza unico determinando restrizioni o condizioni di impiego se conclude, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, che tali restrizioni o condizioni di impiego consentono di risolvere una criticità di tipo 4 che impedirebbe il rilascio del certificato di sicurezza unico. Il certificato di sicurezza unico è aggiornato su richiesta del richiedente dopo che tutte le problematiche residue del suo fascicolo di domanda sono state risolte.

    5.3.   Il richiedente è informato della decisione dell'organismo di certificazione di sicurezza, compreso il risultato della valutazione, e se del caso viene rilasciato il certificato di sicurezza unico.

    5.4.   Se il rilascio del certificato di sicurezza unico è rifiutato o se il certificato di sicurezza unico contiene restrizioni o condizioni di impiego diverse da quelle definite nella domanda, l'organismo di certificazione di sicurezza informa il richiedente, motivando la decisione, e gli notifica la procedura da seguire per chiedere un riesame o presentare ricorso contro la decisione.

    6.   VALUTAZIONE CONCLUSIVA

    6.1.   L'organismo di certificazione di sicurezza effettua la chiusura amministrativa assicurandosi che tutti i documenti e i dati registrati siano esaminati, organizzati e archiviati. Al fine di migliorare costantemente le sue procedure, l'organismo di certificazione di sicurezza individua i dati storici e le esperienze maturate da utilizzare nelle valutazioni future.

    7.   DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL RINNOVO DI UN CERTIFICATO DI SICUREZZA UNICO

    7.1.   Un certificato di sicurezza unico può essere rinnovato, su richiesta del richiedente, prima della scadenza della sua validità, al fine di garantire la continuità della certificazione.

    7.2.   Nel caso di una domanda di rinnovo, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista verificano i dettagli delle modifiche apportate agli elementi di prova presentati nella domanda precedente e tengono conto dei risultati delle precedenti attività di supervisione, come previsto all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2018/761, per stabilire le priorità o determinare i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti in base ai quali è valutata la domanda di rinnovo.

    7.3.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista adottano un approccio proporzionato nella nuova valutazione, basato sul livello delle modifiche proposte.

    8.   DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'AGGIORNAMENTO DI UN CERTIFICATO DI SICUREZZA UNICO

    8.1.   Un certificato di sicurezza unico è aggiornato ogniqualvolta viene proposta una modifica sostanziale del tipo o della portata delle attività, in conformità all'articolo 10, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/798, oppure in caso di estensione dell'area di esercizio, in conformità all'articolo 10, paragrafo 14, di detta direttiva.

    8.2.   Se intende apportare una modifica di cui al punto 8.1, l'impresa ferroviaria titolare del certificato di sicurezza unico informa senza indugio l'organismo di certificazione di sicurezza.

    8.3.   In seguito alla notifica effettuata dall'impresa ferroviaria come previsto al punto 8.2, l'organismo di certificazione di sicurezza provvede a:

    a)

    controllare che la modifica relativa a un'eventuale domanda sia descritta chiaramente e che siano valutati i potenziali rischi per la sicurezza;

    b)

    esaminare, con l'impresa ferroviaria e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, la necessità di un aggiornamento del certificato di sicurezza unico.

    8.4.   L'organismo di certificazione di sicurezza, in coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista, può effettuare ulteriori approfondimenti con il richiedente. Se l'organismo di certificazione di sicurezza concorda che la modifica proposta non è sostanziale, informa il richiedente per iscritto che non è richiesto un aggiornamento, registrando la decisione nel fascicolo.

    8.5.   Nel caso di una domanda di aggiornamento, l'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista:

    a)

    controllano i dettagli delle modifiche apportate agli elementi di prova presentati nella domanda precedente in base alla quale è stato rilasciato il certificato in corso di validità;

    b)

    tengono conto dei risultati delle attività di supervisione precedenti, a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2018/761, in particolare delle questioni relative alla capacità del richiedente di attuare e monitorare efficacemente il suo processo di gestione delle modifiche;

    c)

    stabiliscono le priorità o determinano i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti al fine di valutare la domanda di aggiornamento.

    8.6.   L'organismo di certificazione di sicurezza e le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista adottano un approccio proporzionato nella nuova valutazione, basato sul livello delle modifiche proposte.

    8.7.   La presentazioneall'organismo di certificazione di sicurezza di una domanda per l'aggiornamento di un certificato di sicurezza unico non comporta una proroga del suo periodo di validità.

    8.8.   L'organismo di certificazione di sicurezza decide, su richiesta del richiedente, se sia necessario aggiornare il certificato di sicurezza unico nei casi in cui le condizioni alle quali è stato rilasciato tale certificato debbano essere modificate senza alcun impatto sul tipo, la portata o l'area di esercizio.

    Appendice

    Processo di valutazione della sicurezza

    Figura 1 — Processo di valutazione della sicurezza

    Image

    Registrazione/Banca dati

    Fine della valutazione

    Completano la valutazione

    Notifica alle parti interessate

    Ricevela decisione

    Richiesta di riesame/ ricorso (se del caso)

    Adottano una decisione

    Respingonola domanda?

    Confermano il ricevimento della domanda

    Presenta il fascicolo di domanda

    Sistema di gestione della sicurezza

    Completa? Pertinente? Coerente?

    Controllo iniziale

    Chiedono informazioni supplementari

    Fornisce informazioni supplementari

    Registrano il fascicolo

    Ricevono la domanda

    Richiedente

    No

    No

    Valutazione dettagliata

    Confermano completezza

    Organismo di certificazione di sicurezza e autoritàn azionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di gestione prevista

    Processo di valutazione dettagliato

    Figura 2 — Processo di valutazione dettagliato

    Image

    Problematiche restanti se del caso

    Ricevono e gestiscono risposta/e scritta/e del richiedente

    Invia una risposta e aggiorna il fascicolo di domanda ove necessario

    Concordano piano/i di azione e calendario permessa in conformità ove necessario

    Definisce piano/i di azione ove necessario

    Informazioni pertinenti di controlli precedenti

    Questioniin sospeso ?

    Completano la valutazione

    Individuano e classificano le questioni

    Effettuano la valutazione

    Organismo di certificazione di sicurezza e autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di gestione prevista

    Richiedente

    No


    ALLEGATO III

    Contenuto del certificato di sicurezza unico

    Il certificato di sicurezza unico che conferma l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria, comprese le disposizioni adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per il funzionamento sicuro sulla rete interessata, conformemente alla direttiva (UE) 2016/798, e la normativa nazionale applicabile contengono le seguenti informazioni:

    1.   Numero di identificazione europeo (European Identification Number - EIN) del certificato di sicurezza unico

    2.   Identificazione dell'impresa ferroviaria

    2.1.   Denominazione legale

    2.2.   Numero di registrazione nazionale

    2.3.   Partita IVA

    3.   Identificazione dell'organismo di certificazione di sicurezza

    3.1.   Organizzazione

    3.2.   Stato membro (se del caso)

    4.   Informazioni sul certificato

    4.1.   Nuovo

    4.2.   Rinnovo

    4.3.   Aggiornamento

    4.4.   EIN del certificato precedente (solo in caso di rinnovo o di aggiornamento)

    4.5.   Date di inizio e fine della validità

    4.6.   Tipo di operazione (1)

    4.6.1.   Trasporto di passeggeri, inclusi i servizi ad alta velocità

    4.6.2.   Trasporto di passeggeri, esclusi i servizi ad alta velocità

    4.6.3.   Trasporto di merci, inclusi i servizi di trasporto di merci pericolose

    4.6.4.   Trasporto di merci, esclusi i servizi di trasporto di merci pericolose

    4.6.5.   Solo manovra

    4.6.6.   Altre operazioni (1)

    5.   Legislazione nazionale applicabile (1)

    6.   Area di esercizio (1)

    7.   Restrizioni e condizioni di impiego

    8.   Informazioni supplementari

    9.   Data di rilascio e firmatario autorizzato/timbro dell'autorità


    (1)  Per ciascuno Stato membro interessato dall'area di esercizio prevista.


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