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Document 22016A1028(01)
International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2015
Accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola
Accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola
GU L 293 del 28.10.2016, p. 4–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/1892/oj
28.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 293/4 |
TRADUZIONE
CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUL COMMERCIO E LO SVILUPPO
ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 2015 SULL'OLIO D'OLIVA E LE OLIVE DA TAVOLA
NAZIONI UNITE
GINEVRA, 5-9 OTTOBRE 2015
RISOLUZIONE ADOTTATA DALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER LA NEGOZIAZIONE DI UN ACCORDO DESTINATO A SUBENTRARE ALL'ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 2005 SULL'OLIO D'OLIVA E LE OLIVE DA TAVOLA
La Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a subentrare all'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola,
Riunita a Ginevra dal 5 al 9 ottobre 2015,
Grata al Segretario generale dell'UNCTAD per le infrastrutture e i servizi messi a disposizione,
Riconoscente al presidente della Conferenza, agli altri membri dell'ufficio di presidenza e al segretariato per il loro contributo,
Avendo redatto il testo dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola facente fede in inglese, arabo, spagnolo e francese,
1. |
Invita il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a comunicare il testo dell'accordo a tutti i governi e gli organismi intergovernativi invitati alla Conferenza affinché lo esaminino; |
2. |
Invita il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a provvedere affinché l'accordo sia aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016. |
2a seduta plenaria
9 ottobre 2015
ELENCO DEGLI STATI E DELLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATI ALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER LA NEGOZIAZIONE DI UN ACCORDO DESTINATO A SUCCEDERE ALL'ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 2005 SULL'OLIO D'OLIVA E LE OLIVE DA TAVOLA (*)
1. |
I rappresentanti dei seguenti Stati membri dell'UNCTAD hanno partecipato alla sessione:
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2. |
Le seguenti organizzazioni intergovernative erano rappresentate alla sessione:
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CAPO I
Obiettivi generali
Articolo 1
Obiettivi dell'accordo
— |
Adoperarsi per normalizzare le legislazioni nazionali e internazionali relative alle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli d'oliva, degli oli di sansa d'oliva e delle olive da tavola al fine di evitare ostacoli agli scambi. |
— |
Condurre attività nel campo dell'analisi fisico-chimica e organolettica per approfondire la conoscenza delle caratteristiche di composizione e di qualità dei prodotti oleicoli, al fine di consolidare le norme internazionali in modo da consentire:
|
— |
rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale come polo di eccellenza per la comunità internazionale scientifica nel settore oleicolo, |
— |
coordinare studi e ricerche sui valori nutritivi e sulle altre proprietà intrinseche dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, |
— |
agevolare lo scambio di informazioni sul commercio internazionale. |
— |
Promuovere la cooperazione tecnica, la ricerca e lo sviluppo nel settore oleicolo incoraggiando la collaborazione di organismi e/o enti pubblici o privati, nazionali o internazionali. |
— |
Condurre attività volte a identificare, conservare e utilizzare le fonti genetiche dell'olivo. |
— |
Studiare l'interazione tra l'olivicoltura e l'ambiente, in particolare nell'ottica di promuovere la conservazione dell'ambiente e la produzione sostenibile, nonché assicurare uno sviluppo integrato e sostenibile del settore. |
— |
Promuovere il trasferimento di tecnologie mediante attività di formazione nei settori legati al settore oleicolo organizzando attività internazionali, regionali e nazionali. |
— |
Promuovere la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti oleicoli conformemente ai corrispondenti accordi internazionali di cui un membro può essere parte. |
— |
Promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze nel settore fitosanitario riguardanti l'olivicoltura. |
— |
Rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale come centro mondiale di documentazione e divulgazione delle informazioni sull'olivo e i suoi prodotti e punto di incontro per l'insieme degli operatori del settore. |
— |
Promuovere il consumo dei prodotti oleicoli, l'espansione del commercio internazionale dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e l'informazione sulle norme commerciali del Consiglio oleicolo internazionale. |
— |
Sostenere le attività internazionali e regionali che favoriscono la divulgazione delle informazioni scientifiche generiche sulle proprietà dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, in particolare sotto il profilo della nutrizione e della salute, per una migliore informazione dei consumatori. |
— |
Esaminare i bilanci mondiali dell'olio d'oliva, dell'olio di sansa d'oliva e delle olive da tavola, compiere studi e proporre misure adeguate. |
— |
Diffondere i dati e le analisi economiche sull'olio d'oliva e le olive da tavola e mettere a disposizione dei membri indicatori che consentano di assicurare il normale funzionamento dei mercati dei prodotti oleicoli. |
— |
Diffondere e utilizzare i risultati dei programmi di ricerca e sviluppo dedicati all'olivicoltura e valutarne l'applicabilità per migliorare l'efficacia della produzione. |
CAPO II
Definizioni
Articolo 2
Definizioni ai fini del presente accordo
1. |
Per «Consiglio oleicolo internazionale» s'intende l'organizzazione internazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, creata al fine di applicare le disposizioni del presente accordo. |
2. |
Per «consiglio dei membri» s'intende l'organo decisionale del Consiglio oleicolo internazionale. |
3. |
Per «parte contraente» s'intende uno Stato, un osservatore permanente presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'Unione europea o un'organizzazione intergovernativa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, che abbia accettato di essere vincolata dal presente accordo. |
4. |
Per «membro» s'intende una parte contraente secondo la definizione di cui sopra. |
5. |
Per «olio d'oliva» s'intende l'olio che proviene unicamente dal frutto dell'olivo (Olea europaea L.), escluso l'olio ottenuto mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. È oggetto delle denominazioni seguenti: olio extra vergine d'oliva, olio d'oliva vergine, olio d'oliva vergine corrente, olio d'oliva vergine lampante, olio d'oliva raffinato e olio d'oliva ottenuto dal taglio di olio d'oliva raffinato e olio d'oliva vergine. |
6. |
Per «olio di sansa d'oliva» s'intende l'olio ottenuto mediante trattamento con solventi o altri processi fisici, escluso l'olio ottenuto con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. È oggetto delle denominazioni seguenti: olio di sansa d'oliva grezzo, olio di sansa d'oliva raffinato e olio di sansa d'oliva ottenuto dal taglio di olio di sansa d'oliva raffinato e olio d'oliva vergine. |
7. |
Per «olive da tavola» s'intende il prodotto preparato a partire da frutti sani appartenenti a varietà di olivo coltivato atte alla produzione di frutti da tavola, sottoposti a trattamenti od operazioni appropriati e immessi in commercio e al consumo finale. |
8. |
Per «prodotti oleicoli» s'intendono tutti i prodotti oleicoli commestibili, segnatamente l'olio d'oliva, l'olio di sansa d'oliva e le olive da tavola. |
9. |
Per «sottoprodotti oleicoli» s'intendono in particolare i prodotti derivati dalla potatura dell'olivo e dall'industria dei prodotti oleicoli, nonché i prodotti che risultano da altri usi dei prodotti del settore. |
10. |
Per «campagna oleicola» s'intende il periodo compreso tra il 1o settembre dell'anno n e il 31 agosto dell'anno n + 1 per le olive da tavola e il periodo compreso tra il 1o ottobre dell'anno n e il 30 settembre dell'anno n + 1 per l'olio d'oliva. Nell'emisfero meridionale tale periodo corrisponde all'anno civile n per le olive da tavola e l'olio d'oliva. |
11. |
Per «norme commerciali» s'intendono le norme adottate dal Consiglio oleicolo internazionale tramite il consiglio dei membri, applicabili all'olio d'oliva, all'olio di sansa d'oliva e alle olive da tavola. |
CAPO III
Disposizioni istituzionali
Articolo 3
Struttura e sede del Consiglio oleicolo internazionale
1. Il Consiglio oleicolo internazionale esercita le sue funzioni tramite:
— |
il consiglio dei membri; |
— |
il presidente e il vicepresidente; |
— |
il comitato per gli affari finanziari e amministrativi e qualsiasi altro comitato e sottocomitato; e |
— |
il segretariato esecutivo. |
2. Il Consiglio oleicolo internazionale ha sede a Madrid (Spagna), per la durata del presente accordo, a meno che il consiglio dei membri non decida diversamente.
Articolo 4
Membri del Consiglio oleicolo internazionale
1. Ogni parte contraente è membro del Consiglio oleicolo internazionale nella misura in cui ha accettato di essere vincolata dal presente accordo.
2. Ogni membro contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente accordo.
3. Nel presente accordo il termine «governo» si applica anche ai rappresentanti degli Stati, a un osservatore permanente presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, all'Unione europea e alle organizzazioni intergovernative aventi responsabilità equiparabili in materia di negoziato, firma, conclusione, ratifica e applicazione di accordi internazionali, in particolare quelli sui prodotti di base.
Articolo 5
Privilegi e immunità
1. Il Consiglio oleicolo internazionale è dotato di personalità giuridica. Esso può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio. Il Consiglio oleicolo internazionale non ha la facoltà di contrarre prestiti.
2. Lo statuto, i privilegi e le immunità del Consiglio oleicolo internazionale, del direttore esecutivo, degli alti funzionari e del personale, degli esperti e dei rappresentanti dei membri che si trovano nel territorio del governo ospitante per esercitare le loro funzioni sono disciplinati dall'accordo di sede stipulato fra il governo ospitante e il Consiglio oleicolo internazionale.
3. Nella misura in cui la legislazione lo consente, il governo dello Stato in cui ha sede il Consiglio oleicolo internazionale esenta da imposte le retribuzioni che quest'ultimo versa al proprio personale, nonché il patrimonio, i redditi e altri beni del Consiglio oleicolo internazionale.
4. Il Consiglio oleicolo internazionale può concludere con uno o più membri gli accordi sui privilegi e le immunità che sono necessari alla buona applicazione del presente accordo.
Articolo 6
Composizione del Consiglio oleicolo internazionale
1. Il Consiglio oleicolo internazionale è composto da tutti i suoi membri.
2. Ogni membro nomina il proprio rappresentante presso il Consiglio oleicolo internazionale.
Articolo 7
Poteri e funzioni degli organi
a) |
Il consiglio dei membri è composto da un rappresentante per membro. Ogni membro può inoltre affiancare al proprio rappresentante uno o più supplenti e farlo assistere da uno o più consiglieri. Il consiglio dei membri è l'autorità suprema e l'organo decisionale del Consiglio oleicolo internazionale. Esso esercita tutti i poteri e adempie tutte le funzioni necessarie per attuare gli obiettivi del presente accordo. |
b) |
Il consiglio dei membri applica le disposizioni del presente accordo. A tal fine, esso prende decisioni e adotta raccomandazioni, a meno che i poteri o le funzioni in materia non siano esplicitamente attribuiti al direttore esecutivo. Le decisioni o le raccomandazioni adottate conformemente all'accordo internazionale che precede il presente accordo e ancora vigenti al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo continuano a essere applicabili, a meno che non siano contrarie al presente accordo o abrogate dal consiglio dei membri. |
c) |
Ai fini dell'applicazione del presente accordo, il consiglio dei membri adotta, conformemente alle disposizioni di detto accordo:
|
d) |
Il Consiglio dei membri adotta e pubblica una relazione annuale sulla propria attività e sul funzionamento del presente accordo, nonché le relazioni, gli studi e gli altri documenti che ritenga utili e necessari. |
a) |
Il consiglio dei membri nomina per un anno un presidente e un vicepresidente tra le delegazioni dei membri. Nel caso in cui il presidente o il vicepresidente sia capo delegazione quando presiede le riunioni, il suo diritto di partecipare alle decisioni del consiglio dei membri è esercitato da un altro membro della sua delegazione. |
b) |
Fatti salvi i poteri o le funzioni attribuiti al direttore esecutivo dal presente accordo o conformemente ad esso, il presidente presiede le sessioni del consiglio dei membri, conduce il dibattito in modo da favorire il processo decisionale ed esercita le altre responsabilità e funzioni corrispondenti definite nel presente accordo e/o ulteriormente specificate nel regolamento interno. |
c) |
Il presidente risponde dell'esercizio delle sue funzioni al consiglio dei membri. |
d) |
Il vicepresidente sostituisce il presidente in sua assenza e, in tal caso, ha i suoi stessi poteri e doveri. |
e) |
Il presidente e il vicepresidente non sono retribuiti. In caso di concomitante assenza temporanea del presidente e del vicepresidente, o in caso di assenza permanente di uno dei due o di entrambi, il consiglio dei membri nomina tra le delegazioni dei membri nuovi titolari, temporanei o permanenti, come opportuno. |
Per agevolare i lavori del consiglio dei membri, il consiglio ha il potere di istituire, oltre al comitato per gli affari finanziari e amministrativi di cui all'articolo 13 del presente accordo, i comitati e sottocomitati che ritenga utili per assisterlo nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente accordo.
a) |
Il Consiglio oleicolo internazionale dispone di un segretariato esecutivo composto da un direttore esecutivo, da alti funzionari e dal personale necessario allo svolgimento dei compiti derivanti dal presente accordo. Le funzioni del direttore esecutivo e degli alti funzionari sono disciplinate dal regolamento interno che stabilisce, in particolare, i compiti loro assegnati. |
b) |
La necessità di garantire la massima efficacia, competenza ed integrità è il criterio fondamentale su cui si basa l'assunzione del personale del segretariato esecutivo. Il personale del segretariato esecutivo, in particolare il direttore esecutivo e i funzionari di grado alto e intermedio, sono assunti sulla base del principio dell'alternanza proporzionata tra i membri e dell'equilibrio geografico. |
c) |
Il consiglio dei membri nomina il direttore esecutivo e gli alti funzionari per un mandato di quattro anni. Può decidere, a norma del paragrafo 4, lettera b), dell'articolo 10, di rinnovare o prorogare l'impegno per un unico mandato di durata non superiore a quattro anni. Il consiglio dei membri definisce le loro condizioni di assunzione tenendo conto di quelle applicabili ai funzionari omologhi di organizzazioni internazionali analoghe. |
d) |
Il direttore esecutivo nomina il personale conformemente alle disposizioni previste nel presente accordo e nello statuto del personale. Si accerta che tutte le nomine rispettano i principi di cui al paragrafo 4, lettera b), e rende conto al riguardo al comitato amministrativo e finanziario. |
e) |
Il direttore esecutivo è il funzionario di più alto rango del Consiglio oleicolo internazionale; risponde al consiglio dei membri dell'esercizio delle funzioni che gli competono nell'amministrazione e nel funzionamento dell'accordo. Esercita le sue funzioni e prende le decisioni di gestione in modo collegiale, insieme agli alti funzionari, conformemente alle disposizioni del regolamento interno. |
f) |
Il direttore esecutivo, gli alti funzionari e gli altri membri del personale non devono esercitare alcuna attività lucrativa in nessun ramo del settore oleicolo. |
g) |
Nell'esercizio delle funzioni conferite loro dal presente accordo, il direttore esecutivo, gli alti funzionari e il personale non chiedono, né accettano istruzioni da alcun membro, né da alcuna altra autorità esterna al Consiglio oleicolo internazionale. Essi si astengono da qualsiasi atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali che rispondono unicamente al consiglio dei membri. I membri sono tenuti a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, degli alti funzionari e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni. |
Articolo 8
Sessioni del consiglio dei membri
1. Il consiglio dei membri si riunisce presso la sede del Consiglio oleicolo internazionale, a meno che non decida altrimenti. Se un membro invita il consiglio dei membri a riunirsi in una sede diversa, le spese supplementari che ne derivano per il bilancio del Consiglio oleicolo internazionale, al di là di quelle che comporta una sessione presso la sede, sono a carico di tale membro.
2. Il consiglio dei membri si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno.
3. Il consiglio dei membri si riunisce in sessione straordinaria in qualsiasi momento su richiesta:
a) |
del presidente; |
b) |
di almeno tre membri. |
4. Le sessioni sono annunciate con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data della prima seduta in caso di sessione ordinaria e possibilmente trenta ma almeno ventun giorni rispetto alla data della prima seduta in caso di riunione straordinaria. Le spese sostenute dalle delegazioni al consiglio dei membri sono a carico dei membri interessati.
5. Qualsiasi membro può, mediante notifica scritta al segretariato esecutivo prima o durante una sessione ordinaria o straordinaria del consiglio dei membri, autorizzare un altro membro a rappresentare i suoi interessi e a esercitare in sua vece il diritto di partecipare alle decisioni durante la sessione. Un membro può rappresentare un solo altro membro a una sessione del consiglio dei membri.
6. La parte terza o l'entità che intende aderire al presente accordo e/o che ha un interesse diretto per le attività del Consiglio oleicolo internazionale può, di propria iniziativa o su invito del consiglio dei membri e previo accordo di quest'ultimo, partecipare in veste di osservatore a tutta o a una parte di una o più sessioni del consiglio dei membri.
7. Gli osservatori non sono membri, non hanno potere decisionale né diritto di voto.
Articolo 9
Quorum delle sessioni
1. Il quorum richiesto per una sessione ordinaria o straordinaria del consiglio dei membri è verificato una volta il giorno dell'apertura della sessione. Il quorum è costituito dalla presenza o rappresentanza conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, di almeno tre quarti dei membri.
2. Se il quorum di cui al paragrafo precedente non è raggiunto nella seduta di apertura della sessione, il presidente rinvia la sessione di ventiquattro ore. Il quorum richiesto per aprire la sessione alla nuova ora indicata dal presidente è costituito dalla presenza o rappresentanza di almeno i due terzi dei membri.
3. Il numero effettivo di membri necessario per raggiungere il quorum è il numero intero senza decimali risultante dall'applicazione delle proporzioni di cui sopra al numero totale dei membri.
Articolo 10
Decisioni del consiglio dei membri
1. Le decisioni del Consiglio dei membri sono adottate per consenso. Tutte le decisioni prese in virtù del presente articolo sono adottate dai membri presenti o dai rappresentati autorizzati a votare in conformità dell'articolo 16, paragrafo 6. I membri s'impegnano a fare il possibile per risolvere consensualmente le questioni in sospeso.
2. L'adozione di una decisione del consiglio dei membri richiede la presenza o la rappresentanza di almeno la maggioranza dei membri autorizzati a votare in conformità dell'articolo 16, paragrafo 6.
3. Il consenso si applica all'adozione delle decisioni riguardanti:
a) |
l'esclusione dei membri, di cui all'articolo 34; |
b) |
l'articolo 16, paragrafi 6 e 10; |
c) |
le modifiche o la denuncia del presente accordo, di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 36; |
d) |
la cooperazione con le altre organizzazioni, di cui all'articolo 12, paragrafo 2. |
4. Per quanto concerne le decisioni su altre materie, qualora il consenso non sia raggiunto entro il termine fissato dal presidente, si applica la seguente procedura.
a) |
Adozione di decisioni sulle norme commerciali e le norme di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
|
b) |
Qualsiasi altra decisione non contemplata alla lettera a)
|
5. Le procedure di voto e di rappresentanza di cui al presente articolo non si applicano ai membri che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 16 del presente accordo, a meno che il consiglio non decida altrimenti in conformità dello stesso articolo.
6. Il consiglio dei membri può prendere decisioni senza tenere una sessione, mediante uno scambio di lettere tra il presidente e i membri, a patto che nessun membro, tranne quelli che devono arretrati, sollevi obiezioni a questa procedura. Le modalità di applicazione di questa procedura di consultazione sono stabilite dal consiglio dei membri nel regolamento interno. Tutte le decisioni così adottate sono comunicate al più presto dal segretariato esecutivo a tutti i membri e sono annotate nella relazione finale della successiva sessione del consiglio dei membri.
Articolo 11
Quote di partecipazione
1. I membri detengono globalmente 1 000 quote di partecipazione. Le quote di partecipazione sono equivalenti ai contributi finanziari e ai diritti di voto dei membri.
2. Le quote di partecipazione sono ripartite tra i membri proporzionalmente ai dati di base di ciascun membro, calcolati mediante la formula che segue:
|
q = 1/3 (p1 + p2) + 1/3 (e1 + e2) + 1/3 (i1 + i2) |
ove i parametri rappresentano medie espresse in migliaia di tonnellate, non contando la frazione di migliaia di tonnellate superiore al numero intero. Le quote di partecipazione non possono essere frazionate.
q: dato di base impiegato per il calcolo proporzionale delle quote di partecipazione;
p1: produzione media di olio d'oliva nelle ultime sei campagne oleicole;
p2: produzione media di olive da tavola nelle ultime sei campagne oleicole, convertita in equivalente olio d'oliva per mezzo di un coefficiente di conversione del 16 %;
e1: media delle esportazioni di olio d'oliva (secondo i dati doganali) negli ultimi sei anni civili corrispondenti agli anni in cui si sono concluse le campagne oleicole scelte per il calcolo di p1;
e2: media delle esportazioni di olive da tavola (secondo i dati doganali) negli ultimi sei anni civili corrispondenti agli anni in cui si sono concluse le campagne oleicole scelte per il calcolo di p2, convertita in equivalente olio d'oliva per mezzo di un coefficiente di conversione del 16 %;
i1: media delle importazioni di olio d'oliva (secondo i dati doganali) negli ultimi sei anni civili corrispondenti agli anni in cui si sono concluse le campagne oleicole scelte per il calcolo di p1;
i2: media delle importazioni di olive da tavola (secondo i dati doganali) negli ultimi sei anni civili corrispondenti agli anni in cui si sono concluse le campagne oleicole scelte per il calcolo di p2, convertita in equivalente olio d'oliva per mezzo di un coefficiente di conversione del 16 %.
3. Le quote di partecipazione iniziali figurano nell'allegato A del presente accordo. Esse sono determinate tenendo conto della media dei dati relativi alle ultime sei campagne oleicole e anni civili per i quali si dispone di dati definitivi.
4. Nessun membro può detenere un numero di quote di partecipazione inferiore a cinque. Se per un membro il risultato del calcolo delle quote di partecipazione è inferiore a cinque, le quote di partecipazione di tale membro sono portate a cinque, mentre il numero di quote degli altri membri viene ridotto in proporzione.
5. Il consiglio dei membri adotta le quote di partecipazione calcolate conformemente al presente articolo nella seconda sessione ordinaria di ogni anno civile. Fatto salvo il paragrafo 6, la ripartizione così fissata rimane in vigore per l'anno successivo.
6. Quando un governo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, diventa o cessa di essere parte del presente accordo, oppure quando un membro muta di status ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, il consiglio dei membri ridistribuisce, per l'anno successivo, le quote di partecipazione in proporzione al numero di quote detenute da ciascun membro, fatte salve le condizioni stabilite nel presente articolo. In caso di adesioni al presente accordo o di recesso dal medesimo nell'anno in corso, la ridistribuzione è effettuata unicamente ai fini della votazione.
Articolo 12
Cooperazione con altre organizzazioni
1. Il Consiglio oleicolo internazionale può prendere disposizioni per consultarsi e cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi specializzati, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, altre organizzazioni intergovernative che consideri opportune e le organizzazioni internazionali e regionali competenti. Tali disposizioni possono comprendere accordi di collaborazione con istituzioni di carattere finanziario che possono contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente accordo.
2. Gli accordi di collaborazione tra il Consiglio oleicolo internazionale e le organizzazioni e/o le istituzioni internazionali summenzionate che comportino obblighi importanti per il Consiglio oleicolo internazionale sono subordinati all'approvazione del consiglio dei membri conformemente all'articolo 10, paragrafo 3.
3. L'attuazione del presente articolo è disciplinata dal regolamento interno del Consiglio oleicolo internazionale.
CAPO IV
Comitato per le questioni amministrative e finanziarie
Articolo 13
Comitato per le questioni amministrative e finanziarie
1. Il consiglio dei membri istituisce un comitato per le questioni amministrative e finanziarie composto da almeno un rappresentante per ogni membro. Il comitato per le questioni amministrative e finanziarie si riunisce almeno due volte l'anno, prima di ogni sessione del consiglio dei membri.
2. Al comitato per le questioni amministrative e finanziarie sono attribuite le funzioni descritte nel presente accordo e nel regolamento interno. In particolare è tenuto a:
— |
esaminare il programma di lavoro annuale del segretariato esecutivo relativo al funzionamento dell'istituzione, segnatamente per quanto riguarda il bilancio, il regolamento finanziario, le norme interne e statutarie, prima di presentarlo al consiglio dei membri perché sia adottato nella seconda sessione ordinaria dell'anno civile; |
— |
soprintendere all'attuazione delle norme di controllo interno definite nel regolamento interno del Consiglio oleicolo internazionale e al controllo dell'applicazione delle disposizioni finanziarie di cui al presente accordo; |
— |
esaminare il progetto di bilancio annuale del Consiglio oleicolo internazionale proposto dal direttore esecutivo. Solo il progetto di bilancio proposto dal comitato per le questioni amministrative e finanziarie è sottoposto per adozione al consiglio dei membri; |
— |
esaminare e presentare ogni anno al consiglio dei membri i conti dell'esercizio finanziario precedente perché sia adottato nella prima sessione ordinaria dell'anno civile, nonché qualsiasi altra disposizione riguardante le questioni finanziarie e amministrative; |
— |
formulare pareri e raccomandazioni sulle questioni relative all'applicazione del presente accordo; |
— |
esaminare e riferire al consiglio dei membri in merito alle domande di adesione di nuovi membri o al recesso di un membro del Consiglio oleicolo internazionale; |
— |
esaminare il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 7 relativi alla nomina del personale del segretariato esecutivo e di altri aspetti inerenti alle questioni amministrative e organizzative. |
3. Il comitato per le questioni amministrative e finanziarie, oltre alle funzioni di cui al presente articolo, esercita qualsiasi altra funzione ad esso delegata dal consiglio dei membri nel regolamento interno e/o nel regolamento finanziario.
4. Nel regolamento interno, il consiglio dei membri fissa e adotta norme dettagliate per l'applicazione delle presenti disposizioni.
CAPO V
Disposizioni finanziarie
Articolo 14
Bilancio
1. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile.
2. Il bilancio è unico, suddiviso in due sezioni:
— |
sezione I: amministrazione; |
— |
sezione II: attività, tra cui, in particolare, la normalizzazione, la cooperazione tecnica e la promozione. |
Il consiglio dei membri decide, se necessario, di suddividere le sezioni in sottosezioni, tenendo conto degli obiettivi del Consiglio oleicolo internazionale.
3. Il bilancio è finanziato:
a) |
dal contributo di ciascun membro, il cui importo è determinato proporzionalmente alle quote di partecipazione fissate in conformità dell'articolo 11 del presente accordo; |
b) |
dalle sovvenzioni e dai contributi volontari dei membri, disciplinati dalle disposizioni contenute in una convenzione conclusa tra il Consiglio oleicolo internazionale e il membro donatore; |
c) |
dai doni dei governi e/o di altra provenienza; |
d) |
dai contributi supplementari sotto altre forme, ivi compresi servizi, materiale e/o personale scientifico e tecnico in grado di soddisfare le esigenze dei programmi approvati; |
e) |
altre entrate. |
4. Il Consiglio oleicolo internazionale, nel quadro dello sviluppo della cooperazione internazionale, cerca di procurarsi l'assistenza finanziaria e/o tecnica indispensabile che può essere erogata dagli organismi internazionali, regionali o nazionali competenti, finanziari o di altro tipo.
Gli importi di cui sopra sono assegnati dal consiglio dei membri al proprio bilancio.
5. Gli importi del bilancio non impegnati nel corso di un anno civile possono essere riportati agli anni civili successivi a titolo di prefinanziamento del bilancio in base a quanto stabilito nel regolamento finanziario.
Articolo 15
Altri fondi
Oltre al bilancio di cui all'articolo 14, il Consiglio oleicolo internazionale può essere dotato di altri fondi il cui oggetto, funzionamento e uso sono disciplinati dal regolamento interno.
Il consiglio dei membri può altresì autorizzare il segretariato esecutivo a gestire i fondi di terzi. Le condizioni e la portata di tale autorizzazione e gli obblighi derivanti dalla gestione di tali fondi sono definiti nel regolamento finanziario.
Articolo 16
Versamento dei contributi
1. Durante la seconda sessione di ogni anno civile, il consiglio dei membri determina l'ammontare complessivo del bilancio di cui all'articolo 14 del presente accordo, nonché il contributo che ciascun membro è tenuto a versare per l'anno civile successivo. Il calcolo del contributo è basato sul numero di quote di partecipazione che corrispondono a ogni membro in applicazione dell'articolo 11 del presente accordo.
2. Il consiglio dei membri fissa il contributo iniziale per i membri che aderiscono al presente accordo dopo la sua entrata in vigore. Il contributo del nuovo membro è calcolato in funzione delle quote di partecipazione attribuitegli in applicazione dell'articolo 11 del presente accordo e della frazione di anno restante al momento della sua adesione. I contributi fissati per gli altri membri per il medesimo esercizio rimangono invariati.
3. I contributi sono versati in euro e sono esigibili dal primo giorno dell'esercizio, ossia dal 1o gennaio di ogni anno.
I contributi dei membri per l'esercizio durante il quale aderiscono al Consiglio oleicolo internazionale sono esigibili alla data dell'adesione.
4. Se entro quattro mesi dal termine di pagamento dei contributi un membro non ha versato integralmente il proprio contributo, il segretariato esecutivo dispone di sette giorni per chiedergli per iscritto di effettuare il pagamento.
5. Se il contributo non è versato entro due mesi dalla data della richiesta del segretariato esecutivo, il membro viene sospeso dal diritto di voto al consiglio dei membri fino al versamento integrale del contributo.
Nell'anno successivo i rappresentanti del membro interessato sono inoltre sospesi dall'accesso alle funzioni elettive in seno al consiglio dei membri, ai comitati e ai sottocomitati, come pure dalla partecipazione alle attività finanziate dal Consiglio oleicolo internazionale.
6. Il mancato pagamento del contributo di un membro è reso noto al consiglio dei membri nella prima sessione ordinaria dell'anno civile o nella sessione straordinaria successiva alla scadenza fissata per il versamento dei contributi. Il consiglio dei membri, ad eccezione del membro che deve gli arretrati, può, dopo avere ascoltato quest'ultimo e tenuto conto delle sue circostanze particolari, quali conflitti, catastrofi naturali o difficoltà di accesso ai servizi finanziari internazionali, adottare qualsiasi altra decisione per consenso. Il consiglio dei membri può adeguare il programma di lavoro del segretariato esecutivo in funzione dei contributi effettivamente versati dai membri.
7. Le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 si applicano fino al versamento integrale del contributo del membro interessato.
8. Dopo due anni consecutivi di contributi non versati e dopo avere ascoltato il membro debitore degli arretrati, il consiglio dei membri può decidere di revocare a quest'ultimo i diritti di membro ma consentirgli di partecipare alle sessioni in veste di osservatore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7.
9. Il membro che recede dal presente accordo è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi finanziari contratti ai termini di detto accordo e non ha diritto al rimborso dei contributi finanziari già versati.
10. Il consiglio dei membri non può in alcun caso dispensare un membro dagli obblighi finanziari contratti ai termini del presente accordo. Può decidere per consenso di ridefinire gli obblighi finanziari dei membri attuali e precedenti.
Articolo 17
Controllo
1. Il controllo finanziario del Consiglio oleicolo internazionale è affidato al comitato per le questioni amministrative e finanziarie.
2. Il bilancio del Consiglio oleicolo internazionale relativo all'anno civile precedente, certificato da un revisore indipendente, è presentato al comitato per le questioni amministrative e finanziarie, che, dopo averlo analizzato, sottopone un parere al consiglio dei membri in occasione della prima sessione ordinaria dell'anno civile, per approvazione e pubblicazione.
Nell'ambito della revisione dei conti di cui sopra, il revisore indipendente verifica la conformità al regolamento finanziario in vigore, così come il funzionamento e l'efficacia dei meccanismi interni di controllo esistenti, e annota il lavoro svolto e gli incidenti constatati in una relazione annuale che è presentata al comitato per le questioni amministrative e finanziarie.
La relazione del revisore indipendente è presentata al consiglio dei membri nella prima sessione ordinaria.
Il consiglio dei membri designa il revisore indipendente incaricato di analizzare i conti annuali del Consiglio oleicolo internazionale e di elaborare la relazione di cui sopra conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e delle relative modalità di applicazione.
3. Inoltre il consiglio dei membri, nella prima sessione ordinaria dell'anno civile, esamina e adotta la relazione finanziaria dell'anno civile precedente che contempla:
— |
la verifica della gestione dei fondi, del patrimonio e della tesoreria del Consiglio oleicolo internazionale; |
— |
la regolarità delle operazioni finanziarie e la loro conformità con le disposizioni regolamentari, statutarie e di bilancio in vigore. |
4. I controlli a posteriori delle operazioni sono effettuati dal revisore indipendente conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.
5. Sulla base di un'analisi del rischio, un numero minimo di tre membri può chiedere al consiglio dei membri l'autorizzazione di effettuare controlli sulle attività del Consiglio oleicolo internazionale per assicurarsi che siano conformi con le norme vigenti e con i principi di sana gestione finanziaria e trasparenza.
I controlli sono svolti in stretta collaborazione con i membri del segretariato esecutivo del Consiglio oleicolo internazionale conformemente alle norme e alle procedure di cui al regolamento interno e al regolamento finanziario del Consiglio oleicolo internazionale.
La relativa relazione è presentata al consiglio dei membri alla prima sessione ordinaria successiva al completamento della relazione.
Articolo 18
Liquidazione
1. In caso di scioglimento e anteriormente allo stesso, il consiglio dei membri prende le misure di cui all'articolo 35, paragrafo 1.
2. Allo scadere del presente accordo il patrimonio del Consiglio oleicolo internazionale e tutte le somme non impegnate provenienti dai fondi di cui all'articolo 14 sono versate ai membri in proporzione al totale delle loro quote di partecipazione in vigore in quel momento.
I contributi volontari e i doni di cui all'articolo 14, nonché tutte le somme non impegnate di cui all'articolo 15, sono versati ai membri, ai donatori o ai terzi interessati.
CAPO VI
Disposizioni di normalizzazione
Articolo 19
Denominazioni e definizioni dell'oli d'oliva, degli oli di sansa d'oliva e delle olive da tavola
1. Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva, degli oli di sansa d'oliva e delle olive da tavola figurano negli allegati B e C del presente accordo.
2. Il consiglio dei membri può decidere di apportare qualsiasi modifica ritenga necessaria o opportuna alle denominazioni e alle definizioni degli oli, degli oli di sansa d'oliva e delle olive da tavola riportate negli allegati B e C del presente accordo.
Articolo 20
Impegni dei membri
1. I membri del Consiglio oleicolo internazionale si impegnano ad applicare a livello di scambi internazionali le denominazioni specificate negli allegati B e C e incoraggiano l'applicazione di tali denominazioni nel commercio interno.
2. I membri si impegnano ad abolire, a livello di scambi sia nazionali che internazionali, qualsiasi impiego della denominazione «olio d'oliva», sola o combinata con altri termini, che non sia conforme al presente accordo. La denominazione «olio d'oliva» impiegata da sola non può in nessun caso applicarsi all'olio di sansa d'oliva.
3. Il consiglio dei membri fissa le norme relative ai criteri di qualità e di purezza applicabili al commercio internazionale da parte dei membri.
4. I membri assicurano la protezione sul loro territorio delle indicazioni geografiche, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS), relative ai prodotti contemplati dal presente accordo, in conformità delle norme, delle procedure e degli impegni internazionali applicabili, in particolare l'articolo 1 dell'accordo TRIPS.
5. I membri procedono, su richiesta, allo scambio di informazioni sulle indicazioni geografiche protette sul loro territorio, in particolare allo scopo di rafforzare la tutela giuridica di tali indicazioni contro ogni pratica che possa alterarne l'autenticità o comprometterne la reputazione.
6. I membri possono adottare iniziative intese a informare i consumatori in merito alle caratteristiche specifiche delle indicazioni geografiche protette sul loro territorio e a garantirne la valorizzazione, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
Articolo 21
Marchio di garanzia internazionale del Consiglio oleicolo internazionale
Il consiglio dei membri può prevedere disposizioni in merito all'uso del marchio di garanzia internazionale, che assicura il rispetto delle norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale. L'applicazione del presente articolo e le disposizioni di controllo sono definite nel regolamento interno.
CAPO VII
Disposizioni generali
Articolo 22
Obblighi generali
I membri non adottano alcuna misura contraria agli obblighi contratti ai termini del presente accordo e agli obiettivi generali definiti nell'articolo 1.
Articolo 23
Obblighi finanziari dei membri
Gli obblighi finanziari di un membro nei confronti del Consiglio oleicolo internazionale e degli altri membri si limitano agli obblighi inerenti all'articolo 16, relativo ai contributi al bilancio di cui al medesimo articolo.
Articolo 24
Aspetti ecologici e ambientali
I membri tengono debitamente conto del miglioramento delle pratiche in tutti gli stadi della produzione oleicola per garantire lo sviluppo di un'olivicoltura sostenibile e si impegnano a mettere in pratica le azioni che il consiglio dei membri ritiene necessarie per correggere o risolvere eventuali problemi incontrati in questo campo.
Articolo 25
Informazione
I membri si impegnano a rendere disponibili e a fornire al Consiglio oleicolo internazionale tutti i dati statistici, le informazioni e la documentazione necessari allo svolgimento delle funzioni ad esso conferite dal presente accordo, segnatamente tutte le informazioni di cui il Consiglio oleicolo internazionale ha bisogno per determinare i bilanci dell'olio d'oliva, dell'olio di sansa d'oliva e delle olive da tavola e per conoscere le politiche nazionali dei membri nel settore olivicolo.
Articolo 26
Controversie e reclami
1. Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo non risolte in sede negoziale vengono deferite, su richiesta di una o più parti, al consiglio dei membri, che prende una decisione in materia in assenza del o dei membri in questione, dopo aver sentito, all'occorrenza, il parere di una commissione consultiva la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono fissate dal regolamento interno.
2. Il parere motivato della commissione consultiva è sottoposto al consiglio dei membri, che in ogni caso compone la controversia dopo aver considerato tutti gli elementi d'informazione utili.
3. Le denunce d'inadempienza degli obblighi contratti ai termini del presente accordo nei confronti di un membro, del presidente o del vicepresidente facente le veci del presidente sono deferite al consiglio dei membri su richiesta del membro autore della denuncia. Il consiglio dei membri prende una decisione in materia in assenza della o delle parti in questione, dopo aver consultato le parti interessate e dopo aver sentito, all'occorrenza, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 1. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono precisate nel regolamento interno.
4. Qualora il consiglio dei membri constati che un membro è venuto meno agli obblighi previsti dal presente accordo, può sanzionarlo, fintantoché non avrà adempiuto ai suoi obblighi, con provvedimenti che possono andare dal semplice avvertimento alla sospensione del diritto di partecipare alle decisioni del consiglio dei membri, oppure escluderlo dall'accordo secondo la procedura prevista dall'articolo 34. Il membro in questione ha il diritto di ricorrere, in ultima istanza, alla Corte internazionale di giustizia.
5. Qualora il consiglio dei membri ritenga che il presidente o il vicepresidente facente le veci del presidente non abbia assolto le sue funzioni conformemente al presente accordo o al regolamento interno, può decidere, su richiesta di almeno il 50 % dei membri presenti, di sospendere temporaneamente, per una sessione o un periodo più lungo, i poteri e le funzioni conferitigli dal presente accordo o dal regolamento interno e nominare il sostituto tra i membri del Consiglio. L'applicazione del presente paragrafo è specificata nel regolamento interno.
6. In caso di controversie in materia di operazioni sugli oli d'oliva, gli oli di sansa d'oliva o le olive da tavola, il Consiglio oleicolo internazionale può formulare le dovute raccomandazioni ai membri per quanto riguarda la costituzione e il funzionamento di un ufficio di conciliazione e di arbitrato internazionale incaricato del trattamento di tali controversie.
Articolo 27
Depositario
Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario del presente accordo.
Articolo 28
Firma, ratifica, accettazione e approvazione
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il presente accordo sarà aperto alla firma delle parti dell'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola e dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a subentrare all'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola.
2. Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari conformemente alla rispettiva procedura costituzionale.
3. Qualsiasi governo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, può:
a) |
al momento della firma del presente accordo, dichiarare per iscritto che con tale firma acconsente ad essere vincolato dal presente accordo (firma definitiva); oppure |
b) |
dopo aver firmato il presente accordo, ratificarlo, accettarlo o approvarlo depositando il relativo strumento presso il depositario. |
4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario.
Articolo 29
Adesione
1. Il presente accordo è aperto all'adesione di qualsiasi governo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, che può aderirvi alle condizioni stabilite dal consiglio dei membri, tra le quali rientrano in particolare il numero delle quote di partecipazione e il termine per il deposito degli strumenti di adesione. Tali condizioni sono trasmesse dal consiglio dei membri al depositario. La procedura relativa all'avvio del processo di adesione, i negoziati di adesione e le corrispondenti disposizioni sono fissati dal consiglio dei membri nel regolamento interno.
2. Quando i negoziati di adesione precisati nel regolamento interno sono conclusi, il consiglio dei membri adotta una decisione al riguardo conformemente alla procedura di cui all'articolo 10.
3. Al momento dell'adesione, la parte contraente è iscritta nell'allegato A del presente accordo, con indicazione delle quote di partecipazione di cui dispone secondo le condizioni di adesione.
4. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione devono indicare che il governo accetta tutte le condizioni stabilite dal Consiglio oleicolo internazionale.
Articolo 30
Notificazione di applicazione a titolo provvisorio
1. Il governo firmatario che intenda ratificare, accettare o approvare il presente accordo, o il governo per il quale il consiglio dei membri abbia fissato condizioni di adesione ma che non abbia ancora potuto depositare lo strumento, può notificare in qualsiasi momento al depositario che applicherà il presente accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrerà in vigore conformemente all'articolo 31, oppure, se è già in vigore, ad una data specificata.
2. Il governo che abbia notificato, in conformità del paragrafo 1, che applicherà il presente accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore oppure, se è già in vigore, ad una data specificata diviene così parte contraente. Rimane parte contraente fino alla data in cui deposita lo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Articolo 31
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entrerà in vigore il 1o gennaio 2017 a condizione che almeno cinque parti contraenti tra quelle elencate nell'allegato A del presente accordo che rappresentino almeno l'80 % delle 1 000 quote totali di partecipazione lo abbiano firmato definitivamente, o lo abbiano ratificato, accettato o approvato, oppure vi abbiano aderito.
2. Se al 1o gennaio 2017 il presente accordo non è entrato in vigore conformemente al paragrafo 1, entrerà in vigore a titolo provvisorio se a tale data l'avranno firmato definitivamente o l'avranno ratificato, accettato o approvato, o avranno notificato al depositario che l'applicheranno a titolo provvisorio, delle parti contraenti che soddisfino le condizioni in materia di percentuale indicate al paragrafo 1.
3. Se al 31 dicembre 2016 le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 o 2 non sono soddisfatte, il depositario inviterà le parti contraenti che avranno firmato definitivamente il presente accordo o l'avranno ratificato, accettato o approvato, o che gli avranno notificato che lo applicheranno provvisoriamente, a decidere se entrerà in vigore tra di esse, a titolo provvisorio o definitivo, interamente o in parte, alla data che esse fisseranno.
4. Per le parti contraenti che hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, l'accordo entra in vigore alla data di tale deposito.
Articolo 32
Emendamenti
1. Il Consiglio oleicolo internazionale può, per mezzo del consiglio dei membri, modificare per consenso il presente accordo.
2. Il consiglio dei membri stabilisce la data alla quale i membri devono avere notificato al depositario l'accettazione dell'emendamento in questione.
3. La modifica entra in vigore dopo 90 giorni dalla data in cui il depositario ha ricevuto notifica dell'accettazione da parte di tutti i membri. Se tale condizione non è soddisfatta alla data stabilita dal consiglio dei membri conformemente al paragrafo 2, l'emendamento si considera ritirato.
4. Gli aggiornamenti dell'elenco delle parti contraenti di cui all'allegato A in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 5, non sono considerati emendamenti ai fini del presente articolo.
Articolo 33
Recesso
1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un membro può recedere dal medesimo, mediante notifica scritta al depositario. Il membro informa contemporaneamente per iscritto il Consiglio oleicolo internazionale della decisione presa.
2. Il recesso di cui al presente articolo ha effetto dopo 90 giorni dalla data in cui il depositario ne ha ricevuto notifica.
Articolo 34
Esclusione
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, se il consiglio dei membri ritiene che un membro sia venuto meno agli obblighi contratti ai termini del presente accordo e che tale inadempienza ostacoli seriamente il funzionamento del presente accordo, esso può, con decisione motivata degli altri membri, presa per consenso e in assenza del membro interessato, escluderlo dal presente accordo. Il Consiglio oleicolo internazionale notifica immediatamente la propria decisione al depositario. Il membro interessato cessa di far parte del presente accordo dopo 30 giorni dalla data della decisione del consiglio dei membri. Non scaturirà alcuna nuova obbligazione finanziaria dopo la data della decisione di escluderlo.
Articolo 35
Liquidazione dei conti
1. Il consiglio dei membri liquida i conti secondo le modalità che giudica eque, tenendo conto di tutti gli impegni che comportano conseguenze giuridiche per il Consiglio oleicolo internazionale e delle eventuali ripercussioni sui contributi nel caso di un membro che ha receduto dal presente accordo, che è stato escluso dal Consiglio oleicolo internazionale o che in altro modo ha cessato di far parte del presente accordo, e del tempo necessario per permettere una transizione adeguata, in particolare quando è necessario porre fine a tali impegni.
Fatte salve le disposizioni del comma precedente, tale membro è tenuto a corrispondere le somme dovute al Consiglio oleicolo internazionale per il periodo durante il quale ne è stato membro.
2. Alla denuncia o allo scadere del presente accordo, al membro che si trovi nella condizione di cui al paragrafo 1 non spetta nessuna parte del ricavo della liquidazione o degli altri averi del Consiglio oleicolo internazionale; non può neanche essergli chiesto di coprire alcuna parte del disavanzo eventuale del Consiglio oleicolo internazionale.
Articolo 36
Durata, proroga e denuncia
1. Il presente accordo rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2026.
2. Il consiglio dei membri può prorogare il presente accordo. Il consiglio dei membri notifica la proroga al depositario. I membri che non accettano tale proroga del presente accordo ne informano il Consiglio oleicolo internazionale e cessano di far parte del presente accordo a decorrere dall'inizio del periodo di proroga.
3. Se, prima del 31 dicembre 2026 o prima della scadenza di un periodo di proroga deciso dal consiglio dei membri, un nuovo accordo è stato negoziato da quest'ultimo ma non è ancora entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, il presente accordo rimane in vigore per un periodo massimo di dodici mesi oltre la sua data di scadenza fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.
4. Il consiglio dei membri può decidere per consenso di denunciare il presente accordo. Gli obblighi dei membri sussistono fino alla data di denuncia stabilita dal consiglio dei membri.
5. Nonostante la scadenza o la denuncia del presente accordo, il Consiglio oleicolo internazionale continua a esistere durante il tempo necessario per provvedere alla liquidazione, compresa la liquidazione dei conti, e durante questo periodo esercita i poteri e le funzioni necessari a tale fine.
6. Il Consiglio oleicolo internazionale notifica al depositario ogni decisione presa in applicazione del presente articolo.
Articolo 37
Riserve
Nessuna disposizione del presente accordo può essere oggetto di riserve.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la propria firma sul presente accordo alle date indicate.
FATTO a Ginevra, il 9 ottobre 2015. I testi del presente accordo in lingua araba, francese, inglese e spagnola fanno ugualmente fede.
(*) L'elenco dei partecipanti è stato pubblicato nel documento TD/OLIVE OIL.11/INF.1.
ALLEGATO A
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO DELL'ORGANIZZAZIONE FISSATE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 11
Albania |
5 |
Algeria |
19 |
Argentina |
18 |
Egitto |
23 |
Iran (Repubblica islamica dell') |
5 |
Iraq |
5 |
Israele |
5 |
Giordania |
8 |
Libano |
6 |
Libia |
5 |
Marocco |
41 |
Montenegro |
5 |
Tunisia |
67 |
Turchia |
66 |
Unione europea |
717 |
Uruguay |
5 |
Totale |
1 000 |
ALLEGATO B
DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI D'OLIVA E DEGLI OLI DI SANSA D'OLIVA
Si riportano di seguito le denominazioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva e le definizioni corrispondenti.
I. Olio d'oliva
A. Oli d'oliva vergini: oli ottenuti dal frutto dell'olivo (Olea europaea L.) unicamente mediante processi meccanici o altri processi fisici in condizioni, termiche particolarmente, che non causano alterazione dell'olio, e che non ha subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Detti oli sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:
a) |
oli d'oliva vergini adatti al consumo tal quali: i) olio extra vergine d'oliva: olio d'oliva vergine le cui caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche corrispondono a quelle della norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale prevista per questa categoria; ii) olio d'oliva vergine: olio d'oliva vergine le cui caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche corrispondono a quelle della norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale prevista per questa categoria; iii) olio d'oliva vergine corrente: olio d'oliva vergine le cui caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche corrispondono a quelle della norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale prevista per questa categoria (1); |
b) |
oli d'oliva vergini che richiedono un trattamento prima del consumo: i) olio d'oliva vergine lampante: olio d'oliva vergine le cui caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche corrispondono a quelle della norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale prevista per questa categoria. Destinato alla raffinazione per il consumo umano o a usi tecnici. |
B. Olio d'oliva raffinato: olio d'oliva ottenuto mediante raffinazione di oli d'oliva vergini, le cui caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche corrispondono a quelle della norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale prevista per questa categoria (2).
C. Olio d'oliva costituito dal taglio di olio d'oliva raffinato con oli d'oliva vergini: olio ottenuto dal taglio di olio d'oliva raffinato con oli d'oliva vergini adatti al consumo tal quali, le cui caratteristiche fisico-chimiche corrispondono a quelle della norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale prevista per questa categoria.
II. Olio di sansa d'oliva (3)
Olio ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o altri processi fisici, escluso l'olio ottenuto con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Detto olio è oggetto delle denominazioni seguenti:
A. olio di sansa d'oliva grezzo: olio di sansa d'oliva le cui caratteristiche fisico-chimiche corrispondono a quelle della norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale prevista per questa categoria. È destinato alla raffinazione per il consumo umano o a usi tecnici;
B. olio di sansa d'oliva raffinato: olio ottenuto mediante raffinazione di olio di sansa d'oliva grezzo, le cui caratteristiche fisico-chimiche corrispondono a quelle della norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale prevista per questa categoria (4);
C. olio di sansa d'oliva costituito dal taglio di olio di sansa d'oliva raffinato con oli d'oliva vergini: olio ottenuto dal taglio di olio di sansa d'oliva raffinato con oli d'oliva vergini adatti al consumo tal quali, le cui caratteristiche fisico-chimiche corrispondono a quelle della norma commerciale del Consiglio oleicolo internazionale prevista per questa categoria. Non può in nessun caso essere denominato «olio d'oliva».
(1) Questo prodotto può essere venduto direttamente ai consumatori solo previa autorizzazione del paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio. In assenza di autorizzazione, la denominazione del prodotto dovrà essere conforme alle disposizioni legali del paese in questione.
(2) Questo prodotto può essere venduto direttamente ai consumatori solo previa autorizzazione del paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio.
(3) L'olio di sansa d'oliva non può essere venduto con la denominazione o la definizione di «olio d'oliva».
(4) Questo prodotto può essere venduto direttamente ai consumatori solo previa autorizzazione del paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio.
ALLEGATO C
TIPI E DEFINIZIONI DELLE OLIVE DA TAVOLA
Le olive da tavola sono classificate in base a uno dei seguenti tipi:
i) olive verdi: frutti colti durante il ciclo di maturazione, prima dell'invaiatura e quando hanno raggiunto dimensioni normali. Il colore del frutto può variare dal verde al giallo paglia;
ii) olive cangianti: frutti colti prima della completa maturazione, al momento dell'invaiatura. Possono presentare un colore rosato, rosa vinoso o castagno;
iii) olive nere: frutti colti quando hanno raggiunto la completa maturazione, o poco prima. Possono presentare un colore nero rossastro, nero violaceo, violetto scuro, nero olivastro o castagno scuro.
I preparati commerciali di olive da tavola, compresi alcuni tipi di trasformazione, sono disciplinati dalle norme commerciali vigenti del Consiglio oleicolo internazionale.