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Document 32016R1618

    Regolamento (UE) 2016/1618 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/5647

    GU L 242 del 9.9.2016, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2022; abrog. impl. da 32019R1009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1618/oj

    9.9.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 242/24


    REGOLAMENTO (UE) 2016/1618 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 settembre 2016

    che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l'articolo 31, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 29, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Sono state presentate domande in conformità all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003, per includere nell'allegato I di detto regolamento alcuni concimi.

    (2)

    Lo [S,S]-acido etilendiammino succinico (nel prosieguo «[S,S]-EDDS») è un agente chelante organico per microelementi. Il ferro chelato con [S,S]-EDDS è utilizzato per correggere la carenza di ferro e risolvere i problemi di clorosi ferrica delle piante ornamentali e dei tappeti erbosi decorativi. Degrada rapidamente, per cui pone problemi minimi per quanto riguarda la lisciviazione nelle acque sotterranee; inoltre è completamente mineralizzato e non presenta tossicità né per i mammiferi né per le specie acquatiche.

    (3)

    L'acido eptagluconico (nel prosieguo «HGA») è un agente complessante organico per concimi a base di microelementi. L'HGA è efficace, biodegradabile e mostra una buona stabilità su un'ampia gamma di valori di pH e un'elevata solubilità in acqua. L'HGA è autorizzato da molti anni in Spagna senza che si siano registrati danni all'ambiente o alla salute umana.

    (4)

    Alcuni produttori di [S,S]-EDDS e HGA hanno presentato domande alla Commissione, tramite le autorità della Germania e della Spagna, per far includere tali sostanze nell'elenco degli agenti organici chelanti e complessanti autorizzati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003, per rendere disponibili [S,S]-EDDS e HGA agli agricoltori di tutta l'Unione. Gli [S,S]-EDDS e HGA specificati nell'allegato I del presente regolamento soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2003/2003. Dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco di agenti organici chelanti e complessanti autorizzati di cui all'allegato I di tale regolamento.

    (5)

    Dato che sono disponibili metodi di analisi per la determinazione degli [S,S]-EDDS e HGA, occorrerebbe specificare tali metodi nell'allegato IV del regolamento CE n. 2003/2003, allo scopo di facilitare i controlli che gli Stati membri svolgono a norma dell'articolo 29 di tale regolamento. Il sottotitolo descrittivo Metodi 11 dovrebbe rispecchiare il fatto che l'HGA è un agente complessante.

    (6)

    La miscela di reazione tra triammide N-butil-fosforica e triammide N-propil-fosforica è stata inserita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 dal regolamento (UE) n. 1257/2014 della Commissione (2). Recenti ricerche hanno dimostrato che non ci si deve attendere differenze significative in termini di riduzione delle emissioni di ammoniaca dall'impiego della miscela di reazione o della semplice miscela di queste due sostanze. La voce andrebbe pertanto modificata in modo da consentire ai produttori di tale miscela di optare per uno di questi sistemi di produzione.

    (7)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003.

    (8)

    Al fine di garantire che il metodo analitico per lo [S,S]-EDDS, che è attualmente in fase di convalida, sia pubblicato dal Comitato europeo di normalizzazione, deve essere previsto un periodo di tempo ragionevole prima dell'inserimento dello [S,S]-EDDS nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 e dell'applicazione del nuovo metodo di analisi per questo tipo di concime nel relativo allegato IV.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche

    Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue:

    1)

    l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

    2)

    l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'allegato I, punto 1), e l'allegato II, punto 2, si applicano tuttavia a decorrere dal 1o luglio 2017.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1257/2014 della Commissione, del 24 novembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 53).


    ALLEGATO I

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

    1)

    nella tabella della sezione E.3.1 è aggiunta la seguente voce:

    «12

    [S,S]-acido etilendiammino succinico

    [S,S]-EDDS

    C10H16O8N2

    20846-91-7»

    2)

    nella tabella della sezione E.3.2 è aggiunta la seguente voce:

    «2

    Acido eptagluconico

    HGA

    C7H14O8

    23351-51-1»

    3)

    nella tabella della sezione F.2, la voce 3 è sostituita da:

    «3

    Miscela di triammide N-butil-fosforica (NBPT) e triammide N-propil-fosforica (NPPT) (rapporto di 3 a 1 (1))

    Miscela di reazione:

    n. CE 700-457-2

    Miscela di NBPT/NPPT:

     

    NBPT: n. ELINCS 435-740-7

     

    NPPT: n. CAS 916809-14-8

    Minimo: 0,02

    Massimo: 0,3

     

     


    (1)  Tolleranza per la parte di NPPT: 20 %.»


    ALLEGATO II

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

    1)

    nella sezione B, rubrica «Metodi 11», il sottotitolo «Agenti chelanti» è sostituito da «Agenti chelanti e complessanti».

    2)

    nella sezione B è aggiunto il seguente Metodo 11.9:

    «Determinazione dello [S,S]-EDDS

    EN 13368-3 parte 3: Concimi — Determinazione degli agenti chelanti nei concimi mediante cromatografia: determinazione dello [S,S]-EDDS mediante cromatografia a coppia ionica

    Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»

    3)

    nella sezione B è aggiunto il seguente Metodo 11.10:

    «Determinazione dell'HGA

    EN 16847: Concimi — Determinazione degli agenti complessanti nei concimi — Identificazione dell'acido eptagluconico mediante cromatografia

    Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»


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