This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R1618
Commission Regulation (EU) 2016/1618 of 8 September 2016 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2016/1618 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2016/1618 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/5647
GU L 242 del 9.9.2016, p. 24–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2022; abrog. impl. da 32019R1009
9.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 242/24 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1618 DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l'articolo 31, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 29, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Sono state presentate domande in conformità all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003, per includere nell'allegato I di detto regolamento alcuni concimi. |
(2) |
Lo [S,S]-acido etilendiammino succinico (nel prosieguo «[S,S]-EDDS») è un agente chelante organico per microelementi. Il ferro chelato con [S,S]-EDDS è utilizzato per correggere la carenza di ferro e risolvere i problemi di clorosi ferrica delle piante ornamentali e dei tappeti erbosi decorativi. Degrada rapidamente, per cui pone problemi minimi per quanto riguarda la lisciviazione nelle acque sotterranee; inoltre è completamente mineralizzato e non presenta tossicità né per i mammiferi né per le specie acquatiche. |
(3) |
L'acido eptagluconico (nel prosieguo «HGA») è un agente complessante organico per concimi a base di microelementi. L'HGA è efficace, biodegradabile e mostra una buona stabilità su un'ampia gamma di valori di pH e un'elevata solubilità in acqua. L'HGA è autorizzato da molti anni in Spagna senza che si siano registrati danni all'ambiente o alla salute umana. |
(4) |
Alcuni produttori di [S,S]-EDDS e HGA hanno presentato domande alla Commissione, tramite le autorità della Germania e della Spagna, per far includere tali sostanze nell'elenco degli agenti organici chelanti e complessanti autorizzati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003, per rendere disponibili [S,S]-EDDS e HGA agli agricoltori di tutta l'Unione. Gli [S,S]-EDDS e HGA specificati nell'allegato I del presente regolamento soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2003/2003. Dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco di agenti organici chelanti e complessanti autorizzati di cui all'allegato I di tale regolamento. |
(5) |
Dato che sono disponibili metodi di analisi per la determinazione degli [S,S]-EDDS e HGA, occorrerebbe specificare tali metodi nell'allegato IV del regolamento CE n. 2003/2003, allo scopo di facilitare i controlli che gli Stati membri svolgono a norma dell'articolo 29 di tale regolamento. Il sottotitolo descrittivo Metodi 11 dovrebbe rispecchiare il fatto che l'HGA è un agente complessante. |
(6) |
La miscela di reazione tra triammide N-butil-fosforica e triammide N-propil-fosforica è stata inserita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 dal regolamento (UE) n. 1257/2014 della Commissione (2). Recenti ricerche hanno dimostrato che non ci si deve attendere differenze significative in termini di riduzione delle emissioni di ammoniaca dall'impiego della miscela di reazione o della semplice miscela di queste due sostanze. La voce andrebbe pertanto modificata in modo da consentire ai produttori di tale miscela di optare per uno di questi sistemi di produzione. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(8) |
Al fine di garantire che il metodo analitico per lo [S,S]-EDDS, che è attualmente in fase di convalida, sia pubblicato dal Comitato europeo di normalizzazione, deve essere previsto un periodo di tempo ragionevole prima dell'inserimento dello [S,S]-EDDS nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 e dell'applicazione del nuovo metodo di analisi per questo tipo di concime nel relativo allegato IV. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue:
1) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'allegato I, punto 1), e l'allegato II, punto 2, si applicano tuttavia a decorrere dal 1o luglio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1257/2014 della Commissione, del 24 novembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 53).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:
1) |
nella tabella della sezione E.3.1 è aggiunta la seguente voce:
|
2) |
nella tabella della sezione E.3.2 è aggiunta la seguente voce:
|
3) |
nella tabella della sezione F.2, la voce 3 è sostituita da:
|
(1) Tolleranza per la parte di NPPT: 20 %.»
ALLEGATO II
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:
1) |
nella sezione B, rubrica «Metodi 11», il sottotitolo «Agenti chelanti» è sostituito da «Agenti chelanti e complessanti». |
2) |
nella sezione B è aggiunto il seguente Metodo 11.9: «Determinazione dello [S,S]-EDDS EN 13368-3 parte 3: Concimi — Determinazione degli agenti chelanti nei concimi mediante cromatografia: determinazione dello [S,S]-EDDS mediante cromatografia a coppia ionica Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.» |
3) |
nella sezione B è aggiunto il seguente Metodo 11.10: «Determinazione dell'HGA EN 16847: Concimi — Determinazione degli agenti complessanti nei concimi — Identificazione dell'acido eptagluconico mediante cromatografia Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.» |