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Document 32016R1167

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1167 della Commissione, del 18 luglio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea

C/2016/4482

GU L 193 del 19.7.2016, p. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1167/oj

19.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1167 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2016

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base») e in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio (2) è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. In seguito a due riesami in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping sono state confermate dal regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio (3) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio (4).

(2)

Con il regolamento (UE) n. 400/2010 del Consiglio (5) il dazio antidumping sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese è stato esteso alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarate originarie della Repubblica di Corea, a seguito di un'inchiesta antielusione in forza dell'articolo 13 del regolamento di base. Lo stesso regolamento ha esentato determinati produttori esportatori coreani dall'estensione di tali misure.

(3)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping imposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, quale modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/90 della Commissione (6) («le misure in vigore»). Le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame spedito dalla Repubblica di Corea sono soggette a un dazio del 60,4 %, fatta eccezione per il prodotto fabbricato dalle società esentate.

B.   PROCEDURA

1.   Apertura

(4)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(5)

La richiesta è stata presentata il 7 settembre 2015 da Daechang Steel Co. Ltd. («il richiedente»), un produttore esportatore di cavi d'acciaio nella Repubblica di Corea («il paese interessato») ed è limitata al richiedente.

(6)

Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'estensione delle misure (dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009), che non è collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti ai dazi antidumping in vigore, che non ha eluso le misure applicabili ai cavi d'acciaio di origine cinese e che ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione.

(7)

Il 26 novembre 2015, dopo avere esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente, consultati gli Stati membri, e dopo avere dato all'industria dell'Unione la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto l'inchiesta di riesame con il regolamento (UE) n. 2015/2179 del 25 novembre 2015 (7). A norma dell'articolo 3 di tale regolamento la Commissione ha inoltre chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni del prodotto oggetto del riesame spedito dalla Repubblica di Corea e fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione dal richiedente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

2.   Prodotto oggetto del riesame

(8)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d'acciaio inossidabile, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 e 7312109813).

3.   Periodo di riferimento

(9)

Il periodo di riferimento va dal 1o ottobre 2014 al 30 settembre 2015. Sono stati raccolti dati a partire dal 2008 fino alla fine del periodo di riferimento («periodo dell'inchiesta»).

4.   Inchiesta

(10)

La Commissione ha comunicato ufficialmente l'apertura del riesame al richiedente e ai rappresentanti della Repubblica di Corea. Le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni ed informate della possibilità di chiedere un'audizione. Non sono pervenute richieste.

(11)

La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine previsto. La Commissione ha raccolto e verificato in loco tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riesame. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente.

(12)

La Commissione ha esaminato se fossero soddisfatte le condizioni per la concessione di un'esenzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, vale a dire se:

il richiedente non avesse esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo considerato nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009.

Il richiedente ha iniziato ad esportare il prodotto oggetto del riesame dopo la fine del periodo dell'inchiesta antielusione.

Il richiedente non è collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti ai dazi antidumping in vigore e non ha eluso le misure applicabili ai cavi d'acciaio di origine cinese.

C.   CONCLUSIONI

(13)

L'inchiesta ha confermato che il richiedente non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta antielusione che ha portato all'estensione delle misure, vale a dire dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009. Le prime esportazioni del prodotto oggetto del riesame da parte del richiedente hanno avuto luogo successivamente all'estensione delle misure alla Repubblica di Corea, più precisamente nella seconda metà del 2015.

(14)

L'inchiesta ha inoltre confermato che il richiedente non era collegato a nessun esportatore o produttore cinese soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 102/2012.

(15)

L'inchiesta ha anche confermato che il richiedente è un effettivo produttore del prodotto oggetto del riesame, non coinvolto in pratiche di elusione. Il richiedente acquista vergella d'acciaio di produzione nazionale e materiali quali zinco e piombo, ma importa altresì dalla Repubblica popolare cinese vergella d'acciaio e successivamente effettua il decapaggio, la trafilatura, la galvanizzatura, una seconda trafilatura, la formatura e l'avvolgimento nel suo stabilimento nella Repubblica di Corea. Il prodotto finito viene venduto sul mercato locale ed esportato negli Stati Uniti, in Asia e nell'Unione.

(16)

Le attività di produzione possono essere considerate come un'operazione di assemblaggio o di completamento. L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base specifica le circostanze in cui un'operazione di assemblaggio sia da considerare elusiva delle misure vigenti. Ai sensi della lettera b) di tale articolo, una delle condizioni è che il valore dei pezzi in questione sia superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato. Nel corso dell'inchiesta è stato stabilito che la proporzione di materie prime di origine cinese utilizzate dal richiedente era notevolmente inferiore alla soglia del 60 % di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. La percentuale di pezzi cinesi (ovvero le materie prime) utilizzate era pari al 38 %. Nei casi in cui tale soglia è superata, l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), stabilisce che venga accertato se sia stata raggiunta la soglia del 25 % di valore aggiunto («verifica del valore aggiunto»). La soglia del 60 % del valore complessivo delle parti non è stata superata. Di conseguenza, sulla base dei costi effettivi sostenuti durante il periodo di riferimento, non è stato necessario verificare il raggiungimento della soglia del 25 % di valore aggiunto, come prescritto dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(17)

Il richiedente ha avviato la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame verso la metà del 2015. A causa dei costi di fabbricazione eccezionali sostenuti nella fase di avviamento della fabbricazione, è stato effettuato un altro calcolo sulla base dei costi standard di fabbricazione (esclusi i costi di avviamento e anticipando un elevato tasso di utilizzo della capacità produttiva). È stato così stabilito che la proporzione di materie prime di origine cinese ha superato il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto finale (69 %). Per tale motivo si è dovuto verificare il valore aggiunto come prescritto dall'articolo13, paragrafo 2, del regolamento di base. La verifica ha dimostrato che il valore aggiunto ai pezzi importati dalla Repubblica popolare cinese era notevolmente al di sopra della soglia del 25 % dei costi di fabbricazione, secondo quanto previsto all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Di conseguenza le attività di produzione del richiedente non sono considerate elusive ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(18)

L'inchiesta ha infine confermato che il richiedente non stava acquistando il prodotto finito oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese al fine di rivenderlo o trasbordarlo nell'Unione e che la società può giustificare tutte le proprie esportazioni durante il periodo di riferimento.

(19)

Alla luce delle risultanze di cui ai considerando da 13 a 18, la Commissione conclude che il richiedente soddisfa le condizioni per l'esenzione a titolo degli articoli 11, paragrafo 4, e 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(20)

Le risultanze di cui sopra sono state comunicate al richiedente e all'industria dell'Unione, cui è stata data la possibilità di presentare osservazioni. Il richiedente ha affermato di approvare le conclusioni della Commissione. Non sono state presentate altre osservazioni.

D.   MODIFICA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ CHE BENEFICIANO DI UN'ESENZIONE DALLE MISURE IN VIGORE

(21)

Coerentemente con le conclusioni di cui sopra, il richiedente dovrebbe essere aggiunto all'elenco di società esentate dal dazio antidumping imposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012.

(22)

Come disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 400/2010, l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla condizione che una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell'allegato di tale regolamento, sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora tale fattura non venga presentata, si continua ad applicare il dazio antidumping.

(23)

L'esenzione dalle misure estese concessa alle importazioni di cavi d'acciaio prodotti dal richiedente, in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, resta in vigore a condizione che i fatti, così come definitivamente accertati, giustifichino l'esenzione. Qualora nuovi elementi di prova dovessero indicare il contrario, la Commissione può avviare un'inchiesta per stabilire se la revoca dell'esenzione sia giustificata.

(24)

L'esenzione dalle misure estese concessa alle importazioni di cavi d'acciaio prodotti dal richiedente viene decisa in base ai risultati del presente riesame. Tale esenzione si applica quindi esclusivamente alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea e prodotti dalla persona giuridica specificata in precedenza. Le importazioni di cavi d'acciaio prodotti da società non espressamente menzionate con la denominazione sociale all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, incluse le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non dovrebbero beneficiare dell'esenzione e andrebbero assoggettate all'aliquota del dazio residuo stabilita da tale regolamento.

(25)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/90, dovrebbe essere modificato al fine di inserire la società Daechang Steel Co. Ltd nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

(26)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/90, è sostituita dalla tabella seguente:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Repubblica di Corea

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd. 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

Cosmo Wire Ltd., 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd., 185 Pyunglim — Ri, Daesan-Myun, Haman-Gun, Gyungnam

A969

Daechang Steel Co., Ltd, 1213, Aam-daero, Namdong-gu, Incheon

C057

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam

B955

Kiswire Ltd., 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul

A969

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong,Changwon City, Gyungnam

A969

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni effettuata in forza dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2179. Non è riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni così registrate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio, del 12 agosto 1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea (GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio, dell'8 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Sudafrica e dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia (GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/90 della Commissione, del 26 gennaio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, dell'Ucraina a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 19 del 27.1.2016, pag. 22).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2179 della Commissione, del 25 novembre 2015, che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, allo scopo di determinare la possibilità di concedere l'esenzione da tali misure ad un esportatore coreano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 309 del 26.11.2015, pag. 3).


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