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Document 32016R0805

    Regolamento (UE) 2016/805 della Commissione, del 20 maggio 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis), Candida oleophila di ceppo O, FEN 560 (denominata anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), decanoato di metile (CAS 110-42-9), ottanoato di metile (CAS 111-11-5) e terpenoid blend QRD 460 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/2928

    GU L 132 del 21.5.2016, p. 95–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/805/oj

    21.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 132/95


    REGOLAMENTO (UE) 2016/805 DELLA COMMISSIONE

    del 20 maggio 2016

    che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis), Candida oleophila di ceppo O, FEN 560 (denominata anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), decanoato di metile (CAS 110-42-9), ottanoato di metile (CAS 111-11-5) e terpenoid blend QRD 460

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per le sostanze Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis), Candida oleophila di ceppo O, FEN 560 (denominata anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) e terpenoid blend QRD 460 non sono stati fissati LMR specifici. Dato che tali sostanze non sono state inserite nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica il valore di base 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. Il decanoato di metile (CAS 110-42-9) e l'ottanoato di metile (CAS 111-11-5) appartengono al gruppo di acidi grassi C7-C20 che è compreso nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

    (2)

    Per quanto riguarda la sostanza FEN 560 (denominata anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso (2) che è opportuno inserirla nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

    (3)

    Per quanto riguarda la sostanza terpenoid blend QRD 460, l'Autorità ha concluso (3) che è opportuno inserirla nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

    (4)

    Per quanto riguarda la sostanza Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis) (4), l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed era necessaria un'ulteriore analisi da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tale ulteriore analisi è menzionata nel rapporto di riesame (5), in cui si conclude che i metaboliti di tali sostanze presentano un rischio trascurabile per l'uomo. È quindi opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

    (5)

    Per quanto riguarda la sostanza Candida oleophila di ceppo O (6), l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed era necessaria un'ulteriore analisi da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tale ulteriore analisi è menzionata nel rapporto di riesame (7), in cui si conclude che i metaboliti di tali sostanze presentano un rischio trascurabile per l'uomo. È quindi opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

    (6)

    Il decanoato di metile (CAS 110-42-9) è stato inserito nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (8) del Consiglio dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (9) ed è considerato approvato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e delConsiglio (10). Non sono state individuate impurezze rilevanti per tale sostanza. Inoltre, l'esposizione naturale al decanoato di metile è molto più elevata di quella legata all'impiego di tale sostanza come prodotto fitosanitario. È quindi opportuno mantenere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 separatamente dal gruppo di acidi grassi C7-C20, al fine di assicurare la trasparenza.

    (7)

    L'ottanoato di metile (CAS 111-11-5) è stato inserito nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e dalla direttiva 2008/127/CE ed è considerato approvato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Non sono state individuate impurezze rilevanti per tale sostanza. Inoltre, l'esposizione naturale all'ottanoato di metile è molto più elevata di quella legata all'impiego di tale sostanza come prodotto fitosanitario. È quindi opportuno mantenere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 separatamente dal gruppo di acidi grassi C7-C20, al fine di assicurare la trasparenza.

    (8)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono inserite, in ordine alfabetico, le seguenti voci: «Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis, «Candida oleophila di ceppo O», «FEN 560 (denominata anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere)»,«Decanoato di metile (CAS 110-42-9)», «Ottanoato di metile (CAS 111-11-5)» e «Terpenoid blend QRD 460».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

    (2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenugreek seed powder (FEN 560) [Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva FEN 560 (semi di fieno greco in polvere)]. EFSA Journal 2010; 8(3):1448, 50 pagg.

    (3)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance terpenoid blend QRD-460. (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva terpenoid blend QRD 460). EFSA Journal 2014;12(10):3816, 41 pagg.

    (4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Streptomyces K61 (formerly Streptomyces griseoviridis) [Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva Streptomyces K61 (precedentemente Streptomyces griseoviridis)]. EFSA Journal 2013;11(1):3061, 40 pagg.

    (5)  Rapporto di riesame relativo alla sostanza attiva Streptomyces K61 (precedentemente Streptomyces griseoviridis) nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali nella riunione dell'11 luglio 2008, in vista dell'inclusione della sostanza Streptomyces K61 (precedentemente Streptomyces griseoviridis) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. SANCO/1865/08 — rev. 5, 11 luglio 2014.

    (6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Candida oleophila strain O (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva Candida oleophila di ceppo O), EFSA Journal 2012;10(11):2944, 27 pagg.

    (7)  Rapporto di riesame relativo alla sostanza attiva Candida oleophila di ceppo O nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali nella riunione del 15 marzo 2013, in vista dell'approvazione della sostanza Candida oleophila di ceppo O come sostanza attiva, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. SANCO/10395/2013 rev 1, 15 marzo 2014.

    (8)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230del 19/8/1991, pag. 1).

    (9)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

    (10)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309, 24.11.2009, p. 1).


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