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Dokument E2014C0545

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 545/14/COL, dell'8 dicembre 2014, che autorizza l'Islanda a derogare a talune regole comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Consiglio e la direttiva 2004/36/CE del Consiglio, modificato] e che abroga la decisione del Collegio n. 362/14/COL del 14 settembre 2014 [2015/1946]

GU L 283 del 29.10.2015, s. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentets rättsliga status Gällande

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/1946/oj

29.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/22


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 545/14/COL

dell'8 dicembre 2014

che autorizza l'Islanda a derogare a talune regole comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Consiglio e la direttiva 2004/36/CE del Consiglio, modificato] e che abroga la decisione del Collegio n. 362/14/COL del 14 settembre 2014 [2015/1946]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visti l'articolo 14, paragrafi 6 e 7, dell'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo SEE, adattato dalla decisione n. 163/2011 del Comitato misto SEE, del 19 dicembre 2011, Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato; e il punto CAT.POL.A.210, lettera b), punti 2), 4) e 5), dell'allegato IV dell'atto di cui al punto 66nf dell'allegato XIII dell'accordo SEE, adattato dalla decisione n. 147/2013 del Comitato misto SEE, del 15 luglio 2013, Regolamento (UE) n. 965/2012, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato; entrambi adattati all'accordo SEE dal relativo protocollo 1,

visto il parere del comitato dei trasporti EFTA espresso il 3 settembre 2014,

considerando quanto segue:

(1)

L'Islanda ha chiesto di applicare una deroga alle regole comuni in materia di sicurezza aerea contenute nelle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008.

(2)

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, di tale regolamento, quale adattato, l'Autorità di vigilanza EFTA ha valutato la necessità della deroga richiesta e il livello di protezione che ne risulta, sulla base di raccomandazioni dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea emesse il 17 giugno 2011, il 31 luglio 2014 e il 12 novembre 2014. L'Autorità di vigilanza EFTA ha concluso che la modifica offrirà un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione delle regole comuni in materia di sicurezza aerea, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

(3)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, quale adattato, l'Autorità di vigilanza EFTA notifica la propria decisione a tutti gli Stati EFTA, che hanno anch'essi la facoltà di applicarla.

(4)

A norma del paragrafo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, quale adattato, quando la Commissione europea e l'Autorità di vigilanza EFTA si scambiano informazioni su una decisione presa conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, la Commissione europea comunica l'informazione ricevuta dall'Autorità di vigilanza EFTA agli Stati membri UE e l'Autorità di vigilanza EFTA comunica l'informazione ricevuta dalla Commissione europea agli Stati EFTA.

(5)

La descrizione della deroga, nonché le condizioni ad essa collegate, dovrebbero essere tali da permettere agli altri Stati EFTA di applicare tale misura quando si trovano nella stessa situazione, senza richiedere un'ulteriore approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA. Tuttavia, è opportuno che gli Stati EFTA notifichino l'applicazione di deroghe, in quanto esse possono avere effetti al di fuori del loro territorio.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dei trasporti EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione, la decisione n. 362/14/COL è abrogata.

Articolo 2

L'Islanda può derogare ai requisiti del punto CAT.POL.A.210, lettera b), punti 2), 4) e 5), dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 965/2012, come specificato nell'allegato della presente decisione, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui al capitolo 2 dell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Ciascuno Stato EFTA ha la facoltà di applicare le medesime misure di cui all'articolo 2, specificate nell'allegato della presente decisione, subordinatamente all'obbligo di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del medesimo regolamento, quale adattato.

Articolo 4

L'Islanda è destinataria della presente decisione. Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Articolo 5

La presente decisione è notificata all'Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia e alla Commissione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2014

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Helga JÓNSDÓTTIR

Membro del collegio

Xavier LEWIS

Direttore


ALLEGATO

DEROGA DELL'ISLANDA AL REGOLAMENTO (UE) n. 965/2012 DELLA COMMISSIONE PER QUANTO RIGUARDA LA SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI AL DECOLLO ALL'AEROPORTO DI ÍSAFJÖRÐUR (ISLANDA) (BIIS)

1.   DESCRIZIONE DELLA DEROGA

L'Islanda può, in deroga al punto CAT.POL.A.210, lettera b), punti 2), 4) e 5), sulla separazione dagli ostacoli al decollo, dell'allegato IV (parte CAT) del regolamento (UE) n. 965/2012 (1), modificato, consentire al vettore aereo Air Iceland (Flugfélag Íslands) di utilizzare un angolo di inclinazione laterale di 25° a 100 piedi con i suoi velivoli F50 e Dash 8 all'aeroporto di Ísafjörður (Islanda) (BIIS) per ottemperare ai requisiti in materia di separazione dagli ostacoli al decollo di cui al punto CAT.POL.A.210 dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 965/2012.

2.   CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA

La deroga è limitata per quanto riguarda le condizioni operative all'aeroporto di Ísafjörður (Islanda) (BIIS), per quanto riguarda la soglia dei minimi meteorologici e i criteri di visibilità, condizioni del vento e contaminazione della pista di cui alla relazione di valutazione di esercizio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea del 17 giugno 2011.

La deroga si applica al vettore Air Iceland (Flugfélag Íslands) sulla base delle misure supplementari attuate dal vettore per raggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione dei requisiti tecnici e delle procedure amministrative comuni di cui al regolamento (UE) n. 965/2012, modificato. Le misure supplementari riguardano le prestazioni dell'aeromobile, la selezione e l'addestramento dell'equipaggio, il periodo di validità delle qualifiche e della competenza dell'equipaggio, le restrizioni MEL agli aeromobili, il sistema di qualità e il sistema di gestione della sicurezza del vettore, le procedure operative supplementari e la comunicazione elettronica di informazioni all'equipaggio per l'esercizio a destinazione di BIIS e sono descritte nella relazione di valutazione di esercizio sopra citata dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.


(1)  L'atto di cui al punto 66nf dell'allegato XIII dell'accordo SEE, adattato dalla decisione n. 147/2013 del Comitato misto SEE del 15 luglio 2013 [regolamento (UE) n. 965/2012, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio], modificato dal regolamento (UE) n. 800/2013, del 14 agosto 2013, e dal regolamento (UE) n. 83/2014, del 29 gennaio 2014, quale adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1 [in appresso «regolamento (UE) n. 965/2012»].


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