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Document E2014C0303
EFTA Surveillance Authority Decision No 303/14/COL of 15 July 2014 authorising Norway to derogate from certain common aviation safety rules pursuant to Article 14(6) of the Act referred to at point 66n of Annex XIII to the Agreement on the European Economic Area (Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC, as amended) [2015/1945]
Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 303/14/COL, del 15 luglio 2014, che autorizza la Norvegia a derogare a talune regole comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Consiglio e la direttiva 2004/36/CE del Consiglio, modificato] [2015/1945]
Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 303/14/COL, del 15 luglio 2014, che autorizza la Norvegia a derogare a talune regole comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Consiglio e la direttiva 2004/36/CE del Consiglio, modificato] [2015/1945]
GU L 283 del 29.10.2015, p. 18–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/18 |
DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 303/14/COL
del 15 luglio 2014
che autorizza la Norvegia a derogare a talune regole comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Consiglio e la direttiva 2004/36/CE del Consiglio, modificato] [2015/1945]
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
visti l'articolo 14, paragrafi 6 e 7, dell'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo SEE, adattato dalla decisione n. 163/2011 del Comitato misto SEE, del 19 dicembre 2011, Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato; e il punto FCL.740.A dell'allegato I dell'atto di cui al punto 66ne dell'allegato XIII dell'accordo SEE, adattato dalla decisione n. 146/2013 del Comitato misto SEE, del 15 luglio 2013, Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato; entrambi adattati all'accordo SEE dal relativo protocollo 1,
visto il parere del comitato dei trasporti EFTA espresso il 28 marzo 2014,
considerando quanto segue:
(1) |
La Norvegia ha chiesto di applicare una deroga alle regole comuni in materia di sicurezza aerea contenute nelle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, di tale regolamento, quale adattato, l'Autorità di vigilanza EFTA ha valutato la necessità, e il livello di protezione che ne risulta, della deroga richiesta, sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. L'Autorità di vigilanza EFTA ha concluso che la modifica offrirà un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione delle regole comuni in materia di sicurezza aerea, purché siano soddisfatte determinate condizioni. La valutazione della deroga e le condizioni cui è subordinata la sua applicazione sono descritte nell'allegato della presente decisione di autorizzazione. |
(3) |
A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, quale adattato, una deroga concessa a uno Stato membro è notificata a tutti gli Stati membri, che hanno anch'essi la facoltà di applicarla. |
(4) |
A norma dell'articolo 1 della decisione n. 163/2011 del Comitato misto SEE, del 19 dicembre 2011, e del punto 3, lettere a) ed e), del suo allegato, il senso del termine «Stato(i) membro(i)» è ampliato in modo da fare riferimento anche agli Stati EFTA e la Commissione europea trasmette agli Stati membri dell'UE le informazioni ricevute dall'Autorità di vigilanza EFTA relative a tale decisione. |
(5) |
È quindi opportuno notificare la presente decisione a tutti gli Stati EFTA e alla Commissione europea per comunicazione agli Stati membri dell'UE. |
(6) |
È auspicabile che la descrizione della deroga, nonché le condizioni ad essa collegate, siano tali da consentire agli altri Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, quale adattato, di applicare la medesima misura quando si trovano nella stessa situazione, senza richiedere un'ulteriore approvazione da parte, rispettivamente, a seconda dei casi, dell'Autorità di vigilanza EFTA o della Commissione. È tuttavia opportuno che gli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, quale adattato, notifichino l'applicazione di deroghe, in quanto esse possono avere effetti al di fuori del loro territorio. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dei trasporti EFTA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Alla Norvegia è concesso di derogare ai requisiti di cui al punto FCL.740.A dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, modificato, come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, quale adattato, hanno la facoltà di applicare le medesime misure di cui all'articolo 1, specificate nell'allegato della presente decisione, subordinatamente all'obbligo di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del medesimo regolamento, quale adattato.
Articolo 3
Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione. Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.
Articolo 4
La presente decisione è notificata all'Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia e alla Commissione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2014
Per l'Autorità di vigilanza EFTA
Helga JÓNSDÓTTIR
Membro del collegio
Xavier LEWIS
Direttore
ALLEGATO
DEROGA DEL REGNO DI NORVEGIA AL REGOLAMENTO (UE) N. 1178/2011 DELLA COMMISSIONE (1) PER QUANTO RIGUARDA LE ORE DI VOLO SPECIFICATE PER DETERMINATE ABILITAZIONI PER CLASSE
1. DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA
Il punto FCL.740.A, lettera b), dell'allegato I (Parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 recita:
«b) |
Rinnovo delle abilitazioni per classe monomotore a equipaggio singolo.
|
Con lettera del 6 dicembre 2013 il governo del Regno di Norvegia (in appresso «la Norvegia») ha notificato all'Autorità di vigilanza EFTA (in appresso «l'Autorità») e all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso «l'Agenzia») la propria intenzione di derogare a questa disposizione del regolamento (UE) n. 1178/2011 sulla base dell'articolo 14, paragrafo 6, del medesimo regolamento, modificato (2).
2. VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA
2.1. Necessità
L'Autorità ritiene opportuno consentire l'accredito incrociato di parte del tempo di volo specificato su velivoli della classe di abilitazione dei velivoli monomotore a pistoni (in appresso «SEP») terrestri e marittimi ai fini del rinnovo di entrambe le abilitazioni sulla base dell'esperienza. Il regolamento (UE) n. 1178/2011 non contempla questa situazione e non chiarisce la situazione dei piloti di velivoli anfibi, creando un onere inutile per i titolari delle licenze.
2.2. Equivalenza del livello di protezione
La Norvegia ha addotto i seguenti motivi a dimostrazione della necessità di derogare alla regola in parola. Per essere autorizzato a pilotare un velivolo monomotore a pistoni il pilota deve disporre di un'abilitazione valida per classe SEP inclusa nella licenza «parte FCL». La parte FCL prevede due abilitazioni per classe SEP: l'abilitazione SEP (terrestre) per velivoli terrestri (con carrello a ruote o a sci) e l'abilitazione SEP (marittima) per idrovolanti (con scafo o galleggianti). La parte FCL non prevede alcuna disposizione specifica per i velivoli anfibi (che possono cambiare la configurazione in volo per operare su terra o su acqua). Inoltre, un pilota che desidera rinnovare le attribuzioni di qualsiasi classe SEP di abilitazione deve conformarsi al punto FCL.740.A, lettera b), dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011.
Inoltre, la Norvegia ha rilevato che è già invalso l'uso di un velivolo anfibio per rinnovare entrambe le abilitazioni, utilizzandolo di volta in volta come velivolo terrestre e come idrovolante in modo da soddisfare i requisiti. Per gli aerei anfibi le caratteristiche del velivolo per quanto riguarda le ore di volo in rotta sono identiche. Sono diverse solo le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio/ammaraggio. Le disposizioni del punto FCL.740.A, lettera b), punto 2), già ammettono che l'esperienza maturata in velivoli delle classi SEP (terrestre) o TMG può valere complessivamente per rinnovare le abilitazioni sia per la classe SEP, sia per la classe TMG. I requisiti dovrebbero rispecchiare gli elementi condivisi e non condivisi tra le classi.
L'Agenzia ha esaminato la richiesta di deroga e concorda sul fatto che richiedere ad un pilota abilitato per entrambe le classi di completare tutti i requisiti di esperienza di volo di cui alla norma FCL.740.A, lettera b), sia per i velivoli terrestri che per gli idrovolanti, non è necessario e comporta un onere eccessivo per il titolare della licenza.
L'Agenzia ha inoltre rilevato che l'attuale mandato di regolamentazione FCL.002 ha già proposto di modificare la disposizione di cui al punto FCL.740.A, lettera b), incorporando disposizioni per il rinnovo sulla base dell'esperienza nel caso dei piloti che detengono sia la SEP (terrestre), sia la SEP (marittima).
Di conseguenza, l'Agenzia ha concluso nella sua raccomandazione per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008, che la proposta della Norvegia mantiene il livello di protezione.
3. DESCRIZIONE DELLA DEROGA
La proposta di deroga alle disposizioni del punto FCL.740.A, lettera b), dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 è destinata a consentire ai piloti in comando di farsi accreditare cinque delle sei ore di volo effettuate in una classe anche nell'altra classe.
Pertanto, le disposizioni del punto FCL.740.A, lettera b), punto 3), dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 si applicano con il seguente comma:
«3) |
Se il richiedente detiene l'abilitazione sia per la classe dei velivoli monomotore a pistone terrestri che per la classe dei velivoli monomotore a pistone marittimi può soddisfare i requisiti di cui al punto FCL.740, lettera b), punto 1) ii), ai fini del rinnovo di entrambe le abilitazioni completando, entro i 12 mesi precedenti la data di scadenza dell'abilitazione stessa, 12 ore di tempo di volo in un unico velivolo monomotore a pistone, così ripartite:
|
4. CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA
La deroga si applica ai titolari di licenze rilasciate in conformità all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011.
5. APPLICABILITÀ GENERALE DELLA DEROGA
La deroga può essere applicata da tutti gli Stati EFTA, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 4.
(1) L'atto di cui al punto 66ne dell'allegato XIII dell'accordo SEE [Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato] quale adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1.
(2) L'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo SEE [Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato] quale adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1.