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Dokument 32015R0458
Commission Regulation (EU) 2015/458 of 19 March 2015 amending Regulation (EC) No 657/2007 implementing Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics as regards the establishment of European sample schemes Text with EEA relevance
Regolamento (UE) 2015/458 della Commissione, del 19 marzo 2015 , recante modifica del regolamento (CE) n. 657/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l'istituzione di programmi di campionamento europei Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) 2015/458 della Commissione, del 19 marzo 2015 , recante modifica del regolamento (CE) n. 657/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l'istituzione di programmi di campionamento europei Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 76 del 20.3.2015, s. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Ikke længere i kraft, Gyldighedsperiodens slutdato: 31/12/2023; abrog. impl. da 32020R1197
20.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 76/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/458 DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 2015
recante modifica del regolamento (CE) n. 657/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l'istituzione di programmi di campionamento europei
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (1), in particolare l'articolo 17, terzo comma, in combinato disposto con il suo primo comma, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1165/98 stabilisce un quadro comune per la produzione di statistiche europee sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 657/2007 della Commissione (2) stabilisce norme e condizioni che si applicano alla trasmissione di dati da parte degli Stati membri partecipanti ai programmi di campionamento europei per le statistiche congiunturali. Tali norme consentono l'adattamento degli elementi dei programmi di campionamento europei alle modifiche dell'anno base. |
(3) |
Le ponderazioni per produrre gli aggregati europei di tutti gli indicatori statistici congiunturali sono state aggiornate nel 2013. Questa modifica dell'anno base ha comportato un riesame delle voci relative alle attività della NACE e ai prodotti della CPA selezionate per i singoli Stati membri partecipanti ai programmi di campionamento europei. La selezione delle voci relative alle attività della NACE e ai prodotti della CPA dovrebbe essere adattata al fine di riflettere i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni riguardo alla pertinenza delle singole voci relative alle attività della NACE e ai prodotti della CPA. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 657/2007. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 657/2007 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 657/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l'istituzione di programmi di campionamento europei (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 7).
ALLEGATO
Il primo periodo di riferimento per le nuove voci di cui alle seguenti tabelle è al più tardi gennaio 2015, con effetto dall'introduzione dell'anno base 2015, prima della fine del 2018.
312 PREZZI ALLA PRODUZIONE SUL MERCATO NON INTERNO
Stato membro |
Copertura dei dati nel programma di campionamento europeo (NACE Rev. 2) |
Belgio |
10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35 |
Irlanda |
10, 11, 18, 20, 21, 26, 28, 32 |
Cipro |
10, 21 |
Malta |
26 |
Finlandia |
10, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 |
Slovenia |
21, 22, 25, 27, 28, 29 |
340 PREZZI ALL'IMPORTAZIONE
Stato membro |
Copertura dei dati nel programma di campionamento europeo (CPA) |
Belgio |
05.10, 06.10, 06.20, 07.10, 07.20, 08.99, 10.20, 14.13, 14.14, 15.20, 17.12, 19.20, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.59, 21.10, 21.20, 22.11, 24.10, 24.42, 24.44, 26.11, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 28.11, 28.13, 28.23, 28.29, 28.92, 29.10, 29.32, 31.09, 32.12, 32.50 |
Irlanda |
06.10, 06.20, 19.20, 20.14, 21.10, 21.20, 26.20, 32.50 |
Cipro |
19.20 |
Lussemburgo |
26.20, 26.30 |
Malta |
19.20, 26.11 |
Austria |
06.10, 21.10, 21.20, 24.41, 26.20, 26.30, 29.10, 29.32 |
Portogallo |
06.10, 19.20, 29.10 |
Finlandia |
06.10, 06.20, 07.20, 19.20, 21.20, 26.20, 26.30, 29.10 |
Slovenia |
19.20, 29.10 |