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Dokument 32015R0458

    Regolamento (UE) 2015/458 della Commissione, del 19 marzo 2015 , recante modifica del regolamento (CE) n. 657/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l'istituzione di programmi di campionamento europei Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 76 del 20.3.2015, s. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Dokumentets juridiske status Ikke længere i kraft, Gyldighedsperiodens slutdato: 31/12/2023; abrog. impl. da 32020R1197

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/458/oj

    20.3.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 76/3


    REGOLAMENTO (UE) 2015/458 DELLA COMMISSIONE

    del 19 marzo 2015

    recante modifica del regolamento (CE) n. 657/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l'istituzione di programmi di campionamento europei

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (1), in particolare l'articolo 17, terzo comma, in combinato disposto con il suo primo comma, lettera d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1165/98 stabilisce un quadro comune per la produzione di statistiche europee sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 657/2007 della Commissione (2) stabilisce norme e condizioni che si applicano alla trasmissione di dati da parte degli Stati membri partecipanti ai programmi di campionamento europei per le statistiche congiunturali. Tali norme consentono l'adattamento degli elementi dei programmi di campionamento europei alle modifiche dell'anno base.

    (3)

    Le ponderazioni per produrre gli aggregati europei di tutti gli indicatori statistici congiunturali sono state aggiornate nel 2013. Questa modifica dell'anno base ha comportato un riesame delle voci relative alle attività della NACE e ai prodotti della CPA selezionate per i singoli Stati membri partecipanti ai programmi di campionamento europei. La selezione delle voci relative alle attività della NACE e ai prodotti della CPA dovrebbe essere adattata al fine di riflettere i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni riguardo alla pertinenza delle singole voci relative alle attività della NACE e ai prodotti della CPA.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 657/2007.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 657/2007 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 657/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l'istituzione di programmi di campionamento europei (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 7).


    ALLEGATO

    Il primo periodo di riferimento per le nuove voci di cui alle seguenti tabelle è al più tardi gennaio 2015, con effetto dall'introduzione dell'anno base 2015, prima della fine del 2018.

    312   PREZZI ALLA PRODUZIONE SUL MERCATO NON INTERNO

    Stato membro

    Copertura dei dati nel programma di campionamento europeo (NACE Rev. 2)

    Belgio

    10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35

    Irlanda

    10, 11, 18, 20, 21, 26, 28, 32

    Cipro

    10, 21

    Malta

    26

    Finlandia

    10, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28

    Slovenia

    21, 22, 25, 27, 28, 29


    340   PREZZI ALL'IMPORTAZIONE

    Stato membro

    Copertura dei dati nel programma di campionamento europeo (CPA)

    Belgio

    05.10, 06.10, 06.20, 07.10, 07.20, 08.99, 10.20, 14.13, 14.14, 15.20, 17.12, 19.20, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.59, 21.10, 21.20, 22.11, 24.10, 24.42, 24.44, 26.11, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 28.11, 28.13, 28.23, 28.29, 28.92, 29.10, 29.32, 31.09, 32.12, 32.50

    Irlanda

    06.10, 06.20, 19.20, 20.14, 21.10, 21.20, 26.20, 32.50

    Cipro

    19.20

    Lussemburgo

    26.20, 26.30

    Malta

    19.20, 26.11

    Austria

    06.10, 21.10, 21.20, 24.41, 26.20, 26.30, 29.10, 29.32

    Portogallo

    06.10, 19.20, 29.10

    Finlandia

    06.10, 06.20, 07.20, 19.20, 21.20, 26.20, 26.30, 29.10

    Slovenia

    19.20, 29.10


    Op