Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0424

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/424 della Commissione, dell' 11 marzo 2015 , relativa all'approvazione della decisione di deroga, a norma dell'articolo 9 della direttiva 96/67/CE del Consiglio, riguardante la fornitura di taluni servizi di assistenza a terra nell'aeroporto internazionale di Zagabria [notificata con il numero C(2015) 473]

    GU L 68 del 13.3.2015, p. 50–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/424/oj

    13.3.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 68/50


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/424 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 marzo 2015

    relativa all'approvazione della decisione di deroga, a norma dell'articolo 9 della direttiva 96/67/CE del Consiglio, riguardante la fornitura di taluni servizi di assistenza a terra nell'aeroporto internazionale di Zagabria

    [notificata con il numero C(2015) 473]

    (Il testo in lingua croata è il solo facente fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    1.   LA DECISIONE DI DEROGA NOTIFICATA

    (1)

    Con lettera del 13 agosto 2014, ricevuta dalla Commissione il 1o settembre 2014, le autorità croate, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 96/67/CE (in appresso: «la direttiva»), hanno notificato la decisione di deroga del governo della Repubblica di Croazia, adottata sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva, relativa all'aeroporto internazionale di Zagabria. Le autorità croate hanno presentato informazioni supplementari con lettera del 1o dicembre 2014, ricevuta dalla Commissione il 17 dicembre 2014, a complemento della notifica.

    (2)

    La decisione notificata dispone due deroghe. In primo luogo, riserva a un solo prestatore le categorie di servizi di assistenza a terra di cui ai punti 3, 4 e 5 (con l'eccezione del punto 5.1) dell'allegato della direttiva, ovvero l'assistenza bagagli, l'assistenza merci e posta per quanto riguarda la movimentazione delle merci e della posta, in arrivo, in partenza e in transito tra l'aerostazione e l'aereo, e le operazioni a terra, fatta eccezione per la guida dell'aeromobile al suolo. In secondo luogo, la decisione vieta l'effettuazione dell'autoassistenza per le medesime tre categorie di servizi di assistenza a terra, fatta eccezione per la guida dell'aeromobile al suolo. Entrambe le deroghe si applicano per un periodo di due anni, dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.

    2.   LA SITUAZIONE ATTUALE NELL'AEROPORTO INTERNAZIONALE DI ZAGABRIA

    (3)

    L'aeroporto internazionale di Zagabria è gestito da Zagreb International Airport Jsc. Nel 2013 sono transitati nell'aeroporto 2,3 milioni di passeggeri.

    (4)

    Attualmente l'aeroporto internazionale di Zagabria possiede un'aerostazione passeggeri. È in costruzione un nuovo terminale per passeggeri con le relative infrastrutture (piazzale, strade di accesso e parcheggi). Il nuovo terminale sarà completato e diventerà operativo entro la fine del 2016 al più tardi e avrà una capacità di 5 milioni di passeggeri. Il terminale esistente sarà disattivato, salvo per l'uso dell'aviazione generale e altre attività (locazione di uffici ecc.).

    (5)

    Secondo le autorità croate, le limitazioni dell'attuale terminale, per quanto riguarda sia l'infrastruttura che l'operatività, non consentirebbero l'introduzione economica ed efficace di altri prestatori di servizi di assistenza a terra durante i lavori di costruzione della nuova struttura. I problemi di spazio e di capacità associati all'infrastruttura esistente si risolveranno con il completamento e l'entrata in servizio del nuovo terminale passeggeri con il nuovo piazzale.

    (6)

    Secondo le autorità croate, attualmente i servizi di assistenza bagagli, operazioni in pista e assistenza merci e posta godono di un accesso aperto al mercato. Tuttavia, fino ad ora nessun prestatore alternativo di servizi di assistenza a terra ha presentato una domanda di riconoscimento dell'idoneità o una licenza per la prestazione dei citati servizi di assistenza a terra nell'aeroporto internazionale di Zagabria. Oggi tali servizi sono prestati agli utilizzatori dell'aeroporto dalla Zagreb International Airport Jsc. attraverso una società interamente controllata.

    (7)

    L'aeroporto internazionale di Zagabria garantisce la libertà di effettuare l'autoassistenza, che tuttavia attualmente è effettuata da una sola compagnia aerea per una sottocategoria di servizi di assistenza operazioni in pista (carico e scarico di alimenti e bevande). Nessun altro vettore aereo si è dichiarato interessato a effettuare l'autoassistenza.

    (8)

    L'aeroporto internazionale di Zagabria dispone di un centro di smistamento per i bagagli registrati in loco e per tutti i bagagli in transito. Gli impianti coprono una superficie di 515 m2 e sono situati al piano interrato della parte centrale del terminale.

    (9)

    L'aeroporto internazionale di Zagabria dispone di un terminale merci con una superficie totale di 2 160 m2, che ospita l'intero processo di movimentazione delle merci. Per l'esiguo spazio disponibile, il processo si effettua interamente a mano con attrezzi manuali e carrelli elevatori. Una piattaforma operativa di raccolta e consegna del carico con un'unica rampa di entrata e uscita si trova sul lato terra del deposito doganale.

    (10)

    Il Terminale merci dell'aeroporto internazionale di Zagabria movimenta annualmente 8 000-8 500 tonnellate fra merci e posta; quest'ultima rappresenta 1 000-1 500 tonnellate annue.

    (11)

    L'aeroporto internazionale di Zagabria dispone di un piazzale destinato all'aviazione commerciale con una superficie complessiva di 140 000 m2 e 22 posizioni e di un piazzale per aviazione generale con una superficie complessiva di 28 000 m2 e capacità per 20 aeromobili.

    3.   CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

    (12)

    A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una sintesi della decisione di deroga notificata dalle autorità croate e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni.

    (13)

    La Commissione ha ricevuto un commento da parte di un prestatore di servizi di assistenza a terra, che chiedeva se fosse possibile organizzare una procedura di aggiudicazione ancora durante il periodo di deroga, consentendo però al prestatore di servizi selezionato di iniziare le operazioni soltanto dopo la scadenza del medesimo periodo di deroga. Non sono pervenute altre osservazioni delle parti interessate.

    4.   VALUTAZIONE DELLA DECISIONE DI DEROGA ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA

    (14)

    Le autorità croate hanno basato la decisione di deroga sull'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva, che consente, per vincoli specifici di spazio o capacità disponibili, di riservare a un solo prestatore una o più categorie di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e di vietare l'effettuazione dell'autoassistenza per le categorie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva.

    (15)

    In conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, le autorità croate hanno chiarito che le due deroghe si applicano alle categorie di servizi di assistenza a terra di cui ai punti 3, 4 e 5, fatta eccezione del punto 5.1, dell'allegato della direttiva, ovvero l'assistenza bagagli, merci e posta e operazioni a terra, eccettuata la guida dell'aeromobile al suolo.

    (16)

    Per quanto riguarda la movimentazione dei bagagli, la Commissione ritiene che le autorità croate abbiano dimostrato, attraverso le informazioni trasmesse, che non è possibile né accogliere un secondo prestatore oltre al dipartimento dei servizi di assistenza a terra dell'aeroporto, né autorizzare alcun utente aeroportuale a effettuare l'autoassistenza.

    (17)

    Lo spazio operativo limitato e ristretto rende difficile la manovra dei carrelli dei bagagli. Lo smistamento dei bagagli è particolarmente problematico nei periodi di carico massimo, quando sono in funzione entrambe le aree di registrazione. Manca perciò lo spazio utile per il funzionamento efficiente di più di un prestatore.

    (18)

    Non è possibile risolvere il problema dello spazio nella sede attuale perché l'ubicazione dell'impianto di smistamento dei bagagli non ne consente l'estensione verso altri settori. L'uso di un piano sotterraneo non sarebbe praticabile a causa del livello delle acque sotterranee e del rischio connesso di inondazioni. La costruzione di un impianto di smistamento esterno, che richiederebbe notevoli lavori di ricostruzione tali da influenzare significativamente i flussi di traffico esistenti e generare costi ingenti, non sarebbe una soluzione di comprovata efficienza.

    (19)

    Per quanto riguarda la movimentazione di merci e posta, la Commissione ritiene che le autorità croate abbiano dimostrato, attraverso le informazioni trasmesse, che non è possibile né accogliere un secondo prestatore oltre al dipartimento dei servizi di assistenza a terra dell'aeroporto, né autorizzare alcun utente aeroportuale a effettuare l'autoassistenza.

    (20)

    Il terminale merci è di dimensioni ridotte. La piattaforma di raccolta e di consegna della merce dispone di un'unica rampa singola di entrata e uscita che riduce significativamente le funzioni operative della piattaforma quando diversi carrelli si trovano parcheggiati nel recinto in attesa o in fase di carico/scarico. Non si dispone quindi dello spazio utile per ospitare un ulteriore operatore.

    (21)

    La Commissione rileva altresì in questo contesto che il volume annuo di merci e posta è di circa 8 000-8 500 tonnellate, ben al di sotto della soglia di 50 000 tonnellate di merci stabilita dalla direttiva per l'obbligo di aprire a terzi l'assistenza a terra e di autorizzare l'autoassistenza.

    (22)

    Per quanto riguarda l'assistenza operazioni in pista, ad eccezione della guida dell'aeromobile all'arrivo e alla partenza, la Commissione ritiene che le autorità croate abbiano dimostrato, attraverso le informazioni trasmesse, che non è possibile né accogliere un secondo prestatore oltre alla società controllata di assistenza a terra dell'aeroporto, né autorizzare alcun utente aeroportuale a effettuare l'autoassistenza.

    (23)

    L'orario dei voli dell'aeroporto internazionale di Zagabria è caratterizzato da tre punte di traffico di breve durata: un picco in mattinata, un altro nel pomeriggio e un terzo in serata. Durante le punte di traffico occorre attivare numerose unità operative per periodi di tempo relativamente brevi per soddisfare tutte le esigenze connesse con l'assistenza puntuale agli aeromobili.

    (24)

    La disponibilità di parcheggi per tali unità operative rappresenta un problema. Tenendo conto della zona occupata da edifici e altri impianti, non esiste alcuno spazio disponibile in prossimità della posizione di sosta degli aeromobili per parcheggiare unità operative supplementari. La disponibilità di spazi di sosta per i veicoli esistenti è già un problema per il gestore dell'aeroporto. La situazione si aggrava durante l'inverno, quando anche i veicoli spazzaneve e quelli adibiti allo smaltimento devono occupare gli spazi di sosta disponibili. La scarsità di spazio per la sosta dei veicoli è il motivo che impedisce l'insediamento di un secondo prestatore.

    (25)

    Tuttavia, i vincoli suesposti derivanti dall'insufficienza degli spazi di sosta non si applicano alla guida dell'aeromobile al suolo, che non richiede mezzi voluminosi. Tali servizi non rientrano nel campo di applicazione della decisione di deroga notificata dalle autorità croate e non sono dunque soggetti a limitazioni del numero di prestatori per la guida degli aeromobili nell'aeroporto internazionale di Zagabria.

    (26)

    Inoltre, secondo le informazioni in possesso della Commissione, nel dicembre 2013 è iniziata la costruzione di un nuovo terminale nell'aeroporto internazionale di Zagabria. La prima fase della costruzione dovrebbe essere ultimata nel 2016 e il nuovo terminale dovrebbe diventare operativo entro la fine dello stesso anno. Il nuovo terminale avrà una capacità di 5 milioni di passeggeri annui e comprenderà un nuovo impianto di smistamento bagagli pienamente integrato, una nuova area di sosta e nuove piste di rullaggio e vie di servizio. Le autorità croate hanno spiegato che la costruzione e la gestione del nuovo terminale consentirà di risolvere gli attuali problemi di spazio e di capacità. La costruzione e la gestione del nuovo terminale si possono quindi considerare come una misura adeguata per superare i vincoli esistenti, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

    (27)

    Le deroghe di cui alla decisione di deroga notificata dalle autorità croate sono limitate nel tempo, per un periodo di due anni. Rispettano pertanto i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva.

    (28)

    Infine, alla luce di quanto precede e in particolare della situazione attuale all'aeroporto internazionale di Zagabria, dei limiti delle deroghe in termini di ambito di applicazione sostanziale e temporale e delle misure adottate per superare i vincoli esistenti, la Commissione ritiene che le deroghe non pregiudichino indebitamente gli obiettivi della direttiva, non diano luogo a distorsioni della concorrenza tra i prestatori di servizi di assistenza a terra e/o gli utenti aeroportuali che effettuano l'autoassistenza, e non si estendano oltre il necessario, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo capoverso, della direttiva.

    (29)

    Al riguardo, si è inoltre tenuto conto di quanto segue: le limitazioni previste dalle deroghe si applicano in modo non discriminatorio a tutti i (potenziali) prestatori di servizi di assistenza a terra, oltre al dipartimento dei servizi di assistenza a terra dell'aeroporto e a tutti gli utenti aeroportuali che effettuano l'autoassistenza; ad oggi nessun prestatore di servizi di assistenza a terra o utente ha chiesto di essere autorizzato a svolgere attività di assistenza a terra all'aeroporto internazionale di Zagabria pur in assenza di limitazioni dell'accesso a terzi o di limitazioni del diritto di autoassistenza; nessuna parte interessata ha presentato obiezioni alla decisione di deroga. Per quanto riguarda le osservazioni ricevute in merito ad un'eventuale procedura di gara, la Commissione ricorda l'obbligo per le autorità croate di ottemperare, in maniera tempestiva, a tutte le pertinenti norme di diritto dell'Unione in merito, compreso l'articolo 11 della direttiva.

    (30)

    La presente decisione lascia impregiudicato l'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che vieta, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di esso.

    5.   CONCLUSIONE

    (31)

    Pertanto, alla luce dei risultati dell'esame effettuato dalla Commissione e previa consultazione della Repubblica di Croazia, è opportuno approvare la decisione di deroga adottata da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva, relativa all'aeroporto internazionale di Zagabria, notificata alla Commissione il 1o settembre 2014 e il 17 dicembre 2014.

    (32)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 10 della direttiva,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È approvata la decisione di deroga adottata dalla Repubblica di Croazia ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 96/67/CE relativa all'aeroporto internazionale di Zagabria, notificata alla Commissione il 1o settembre 2014 e il 17 dicembre 2014.

    Articolo 2

    La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2015

    Per la Commissione

    Violeta BULC

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36.


    Top