EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0418

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/418 della Commissione, del 12 marzo 2015 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 68 del 13.3.2015, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/418/oj

13.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/418 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (3) conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (4). A seguito della sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009 detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento e figura nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(2)

In conformità all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, il 18 dicembre 2013 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha presentato alla Commissione il suo parere sul progetto di rapporto di riesame della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato (6). L'Autorità ha trasmesso al notificante il proprio parere sulla sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato.

(3)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato. Il progetto di rapporto di riesame e il parere dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e adottati il 12 dicembre 2014 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo alla sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato.

(4)

Si conferma che la sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato deve considerarsi approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(5)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato. È opportuno in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(6)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 andrebbe pertanto modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

(4)  Regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate (Conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato come antiparassitario). The EFSA Journal 2014; 12(12):3526. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 258 relativa alla sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«258

Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato

N. CAS 78617-58-0

CIPAC: 974

Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato

≥ 75 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame relativo alla sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato (SANCO/2649/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo:

1)

alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, complete di informazioni sulle eventuali impurità rilevanti;

2)

alla valutazione del rischio di esposizione per gli operatori, i lavoratori e gli astanti;

3)

al destino e al comportamento ambientale della sostanza;

4)

alla valutazione del rischio di esposizione per gli organismi non bersaglio.

Il notificante comunica alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 30 giugno 2015 e le informazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 entro il 31 dicembre 2016.»


Top