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Document 32014R0610

    Regolamento delegato (UE) n. 610/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014 , recante deroga al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del «programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020» per quanto riguarda l'impresa comune ECSEL Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 168 del 7.6.2014, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/610/oj

    7.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 168/53


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 610/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 14 febbraio 2014

    recante deroga al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del «programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020» per quanto riguarda l'impresa comune ECSEL

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del «programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020» (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, lettera d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020, prevede la partecipazione dell'Unione a partenariati pubblico-privato, tra cui le imprese comuni, nei settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione sono suscettibili di contribuire ai più ampi obiettivi di competitività dell'Unione e aiutare a risolvere le sfide per la società.

    (2)

    La partecipazione ad azioni indirette nel quadro di Orizzonte 2020 è soggetta al rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1290/2013. Tuttavia, per tener conto delle esigenze operative specifiche delle imprese comuni istituite a norma dell'articolo 187 del trattato nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti delegati in forza dell'articolo 290 del trattato per la durata del programma Orizzonte 2020, allo scopo di autorizzare gli organismi di finanziamento di questo settore ad applicare tassi di rimborso diversi per il finanziamento concesso dall'Unione nei casi in cui uno o più Stati membri cofinanzino un partecipante o un'azione.

    (3)

    L'impresa comune ECSEL è stata istituita dal regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio (3) per un periodo che scade il 31 dicembre 2024, allo scopo di realizzare un'iniziativa tecnologica congiunta nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici.

    (4)

    Sono state individuate esigenze operative specifiche per quanto riguarda il cofinanziamento da parte degli Stati membri e l'applicabilità delle norme nazionali di finanziamento.

    (5)

    In considerazione di tali esigenze operative è necessario derogare al tasso unico di rimborso di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 nei casi in cui uno o più Stati membri cofinanzino un partecipante o un'azione, in modo da autorizzare la fissazione di un tasso di rimborso, per il finanziamento concesso dall'Unione, per tipo di partecipante e per tipo di azione. Il tasso di rimborso dovrebbe essere fissato in funzione del tipo di partecipante e del tipo di azione, onde agevolare la cooperazione transfrontaliera in particolare con le piccole e medie imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro, conseguendo nel contempo un effetto leva ottimale sugli investimenti privati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In deroga all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013, nei casi in cui uno o più Stati membri cofinanziano un partecipante o l'azione stessa, l'impresa comune ECSEL può applicare tassi diversi di rimborso, per il finanziamento concesso dall'Unione nell'ambito di un'azione, in funzione del tipo di partecipante e del tipo di attività.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

    (3)  Regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152).


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