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Dokumentum 32013R1375
Commission Regulation (EU) No 1375/2013 of 19 December 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 39 Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 1375/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39 Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 1375/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39 Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 346 del 20.12.2013., 42—46. o.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Már nem hatályos, Érvényesség vége: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803
20.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/42 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1375/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008. |
(2) |
Il 27 giugno 2013 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato alcune modifiche al principio contabile internazionale IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione intitolate Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura. Le modifiche mirano a disciplinare le situazioni in cui un derivato designato come strumento di copertura è oggetto di novazione da una controparte a una controparte centrale in conseguenza di normative o regolamenti. La contabilizzazione di copertura può così continuare a prescindere dalla novazione, cosa che senza la modifica non sarebbe consentita. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede l’obbligo di compensazione tramite controparte centrale per determinate categorie di derivati OTC. Di conseguenza, le controparti di determinati strumenti di copertura sono tenuti ad acconsentire a sostituire la propria controparte originaria dell’operazione di copertura con una controparte centrale che soddisfi i requisiti di detto regolamento. |
(4) |
Per evitare che la novazione dei derivati OTC a una controparte centrale, in conseguenza di normative o regolamenti esistenti, o dell’introduzione di leggi o regolamenti, determini oneri d'informativa finanziaria, è necessario prevedere un’eccezione ai requisiti vigenti in materia di cessazione della contabilizzazione di copertura contenuti nel principio contabile IAS 39. |
(5) |
La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 39 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il Principio contabile internazionale IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche che figurano nell’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2014 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
ALLEGATO
«Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org.»
Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione
Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura
Si modificano i paragrafi 91 e 101.
Coperture di fair value
…
91 |
Un’entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura specificata nel paragrafo 89 se:
… |
Coperture di flussi finanziari
…
101 |
In ciascuna delle seguenti circostanze un’entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura specificata nei paragrafi 95-100:
|
Il paragrafo 108D e, nell’Appendice A, il paragrafo AG113A sono aggiunti.
Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
…
108D |
Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura (Modifiche allo IAS 39), pubblicato a giugno 2013, ha modificato i paragrafi 91 e 101 e ha aggiunto il paragrafo AG113A. L’entità deve applicare tali paragrafi a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. Un’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. |
…
Valutazione dell’efficacia della copertura
…
AG113A |
Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, gli effetti della sostituzione della controparte originaria con una controparte di compensazione e dei cambiamenti apportati descritti nei paragrafi 91(a)(ii) e 101(a)(ii) dovranno riflettersi nella valutazione dello strumento di copertura e quindi nella valutazione e nella misurazione dell’efficacia della copertura. |