EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0768

Decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013 , relativa alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza

GU L 341 del 18.12.2013, p. 56–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/768/oj

18.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/56


DECISIONE 2013/768/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2013

relativa alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 dicembre 2006 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la risoluzione 61/89 dal titolo «Verso l’elaborazione di un trattato sul commercio delle armi: stabilire norme internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasbordo di armi leggere e di piccolo calibro», avviando così il processo ONU per l’elaborazione di un trattato sul commercio delle armi («processo ATT»). Il 2 dicembre 2009 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la risoluzione 64/48 dal titolo «Il trattato sul commercio delle armi», con la quale si è deciso di convocare nel 2012 una conferenza dell’ONU relativa al trattato sul commercio delle armi al fine di elaborare uno strumento giuridicamente vincolante su norme internazionali comuni quanto più possibile rigorose per trasferimenti di armi convenzionali.

(2)

Poiché la conferenza dell'ONU relativa al trattato sul commercio delle armi indetta nel luglio 2012 non è stata in grado di concordare un documento conclusivo nei tempi stabiliti e in seguito alla risoluzione 67/234 A adottata il 24 dicembre 2012 dall'Assemblea generale dell'ONU, nel marzo 2013 è stata indetta la conferenza finale dell'ONU relativa al trattato sul commercio delle armi. Tale conferenza ha elaborato un testo del trattato equilibrato e di ampio respiro che, tuttavia, non ha incontrato il consenso a causa dell'opposizione di tre Stati membri dell'ONU. La questione è stata pertanto rimessa all'Assemblea generale dell'ONU che, il 2 aprile 2013, ha adottato a stragrande maggioranza il trattato sul commercio di armi tramite il voto della risoluzione A/RES/67/234 B. Il trattato è stato quindi aperto alla firma il 3 giugno 2013 ed entrerà in vigore all'atto della 50a ratifica. Tutti gli Stati membri dell'Unione hanno firmato il trattato.

(3)

Nelle conclusioni dell’11 dicembre 2006, 10 dicembre 2007, 12 luglio 2010 e 25 giugno 2012 il Consiglio ha espresso il massimo impegno per un nuovo strumento internazionale giuridicamente vincolante che stabilisca norme internazionali comuni quanto più possibile rigorose per regolamentare il commercio lecito di armi convenzionali, sia pertinente per tutti gli Stati e possa pertanto essere universale.

(4)

Al fine di promuovere il carattere inclusivo e la pertinenza del processo ATT, il Consiglio ha adottato la decisione 2009/42/PESC (1) e la decisione 2010/336/PESC (2), di sostegno, inter alia, a una serie di seminari regionali a copertura mondiale. In seguito all'esito negativo della conferenza dell'ONU del luglio 2012, le attività continuative dell'Unione a sostegno del trattato sul commercio delle armi sono state integrate dalla decisione 2013/43/PESC del Consiglio (3).

(5)

La priorità attuale è il sostegno alla rapida entrata in vigore e alla piena attuazione del trattato. L'Unione, in linea con il tempestivo sostegno da essa fornito al processo ATT, può ora dare un significativo contributo a tale obiettivo, in particolare avvalendosi della sua esperienza di lunga data nel finanziamento dell'assistenza e della sensibilizzazione al controllo delle esportazioni. Poiché il rilascio delle licenze relative alle armi ed ai beni a duplice uso rimane di competenza nazionale all'interno dell'Unione, le conoscenze specialistiche in materia di controllo delle esportazioni impiegate a sostegno dei programmi di assistenza e sensibilizzazione finanziati dall'Unione dipendono ampiamente dagli Stati membri. Per il successo delle attività di assistenza e sensibilizzazione al controllo delle esportazioni svolte dall'UE è pertanto essenziale che gli Stati membri mettano a disposizione esperti per sostenere i programmi dell'Unione.

(6)

Nel settore del controllo delle esportazioni di armi, l'Unione ha svolto attività di assistenza e sensibilizzazione nell'ambito dell'azione comune 2008/230/PESC del Consiglio (4) e delle decisioni 2009/1012/PESC (5) e 2012/711/PESC del Consiglio (6). Le attività svolte si sono indirizzate a vari paesi terzi immediatamente limitrofi dell'Unione, prefiggendosi l'obiettivo di rafforzare i loro sistemi di controllo delle esportazioni di armi e di conseguire maggiore responsabilità e trasparenza.

(7)

L'Unione, inoltre, fornisce da tempo assistenza per il controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso nel quadro del regolamento (7), che ha istituito uno strumento per la stabilità che assicura assistenza nello sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per introdurre ed attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, ivi comprese misure di cooperazione regionale. Il 28 aprile 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1540 (2004) («UNSCR 1540 (2004)»), che prescrive controlli efficaci dei trasferimenti di beni connessi con le armi di distruzione di massa. L'Unione ha sostenuto l'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004), in particolare tramite l'azione comune 2006/419/PESC del Consiglio (8), l'azione comune 2008/368/PESC del Consiglio del 14 maggio 2008 e la decisione 2013/391/PESC del Consiglio (9) e, per quanto riguarda la dimensione relativa al controllo delle esportazioni dell'UNSCR1540 (2004), tramite i suoi programmi di assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.

(8)

Oltre alla specifica assistenza per il controllo delle esportazioni di armi, i controlli predisposti nel quadro dell'attuazione dell'UNCSR 1540 (2004) e nell'ambito dei programmi dell'Unione di assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso contribuiscono alla capacità generale di applicare in modo efficace il trattato sul commercio di armi poiché, in molti casi, le norme, le procedure amministrative e le agenzie incaricate del controllo delle esportazioni di beni a duplice uso si sovrappongono a quelle dei controlli delle esportazioni di armi convenzionali. L'assistenza fornita nel settore dei beni a duplice uso funge pertanto da supporto alle capacità di controllo delle esportazioni di armi. Di conseguenza è essenziale assicurare uno stretto coordinamento tra le attività svolte nel quadro dei controlli delle esportazioni di beni a duplice uso e le attività di supporto all'attuazione del trattato sul commercio di armi.

(9)

Nell'ottica di un auspicabile coordinamento dell'assistenza per il controllo delle esportazioni fornita in altri settori pertinenti, le attività sostenute dalla presente decisione mirano a rafforzare le capacità di controllo dei trasferimenti di armi in vari paesi beneficiari, onde sostenere l'effettiva ed efficace attuazione del trattato sul commercio di armi. Poiché l'impatto del trattato dipenderà dal suo grado di osservanza ed universalizzazione, dovrebbero essere sostenute anche le attività di coinvolgimento e sensibilizzazione al fine di accrescere il sostegno fornito al trattato sul commercio di armi dai soggetti interessati e da altri paesi terzi, nonché di stimolo dell'interesse alla sua attuazione.

(10)

Il Consiglio ha affidato l’esecuzione tecnica delle decisioni 2009/1012/PESC e 2012/711/PESC all’Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni («BAFA»), che ha portato a termine con successo l'organizzazione di tutte le attività previste dalla decisione 2009/1012/PESC del Consiglio. Il BAFA è anche l'agenzia esecutiva dei progetti relativi al controllo delle esportazioni di beni a duplice uso finanziati nell'ambito dello strumento per la stabilità. Date queste premesse, la scelta del BAFA quale agenzia esecutiva delle attività dell’Unione di supporto all'attuazione del trattato sul commercio di armi nei paesi terzi è giustificata dall'esperienza di cui ha dato prova, dalle sue qualifiche e dalla sua necessaria conoscenza specialistica dell'intera gamma di attività di controllo delle esportazioni pertinenti svolte dall'Unione nel settore del controllo delle esportazioni sia di beni a duplice uso che di armi. La scelta del BAFA renderà più facile individuare sinergie tra le attività di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e quelle connesse alle armi, per far sì che l'assistenza relativa al trattato sul commercio di armi integri adeguatamente quella già fornita nel quadro degli attuali programmi di assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e di armi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di sostenere la rapida entrata in vigore e la rapida attuazione del trattato sul commercio delle armi («ATT») l'Unione intraprende attività con i seguenti obiettivi:

fornire sostegno agli Stati che ne facciano richiesta al fine di rafforzare i loro sistemi di controllo dei trasferimenti di armi per metterli in grado di attuare l'ATT;

accrescere a livello nazionale e regionale la sensibilizzazione e la titolarità delle competenti autorità nazionali e regionali e dei soggetti interessati della società civile nei confronti dell'ATT, in modo da coinvolgerli maggiormente nella sua attuazione.

2.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione intraprende le seguenti attività di progetto:

a)

assistenza ai paesi terzi beneficiari nella redazione, nell’aggiornamento e nell’attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative e amministrative tese a porre in essere e sviluppare un efficace sistema di controllo dei trasferimenti di armi in conformità delle prescrizioni dell'ATT;

b)

rafforzamento delle conoscenze specialistiche e delle capacità dei funzionari dei paesi beneficiari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell’esecuzione, in particolare mediante la condivisione delle migliori prassi, la formazione e l'accesso a fonti di informazioni pertinenti al fine di assicurare un’attuazione e un’esecuzione adeguate dei controlli dei trasferimenti di armi;

c)

promozione della trasparenza nel commercio internazionale di armi basandosi sulle prescrizioni dell'ATT in materia di trasparenza;

d)

promozione di una costante osservanza dell'ATT da parte dei paesi beneficiari attraverso il coinvolgimento di soggetti interessati a livello nazionale e regionale, quali parlamenti nazionali, organizzazioni regionali competenti e rappresentanti della società civile che hanno un interesse a lungo termine nella sorveglianza dell'efficace attuazione dell'ATT;

e)

promozione di un più ampio interesse nei confronti dell'ATT tramite l'avvio di un dialogo con i paesi che non hanno compiuto passi in direzione di tale trattato, al fine di sostenere la sua universalizzazione.

In allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.

Articolo 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2.   L’esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è affidata al l’Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni (BAFA).

3.   Il BAFA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine quest’ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 5 200 000 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 6 445 000 EUR. Il governo della Repubblica federale di Germania mette a disposizione attraverso il cofinanziamento la parte del bilancio stimato non coperta dall'importo di riferimento finanziario.

2.   Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude una convenzione di sovvenzione con il BAFA. L'accordo prevede che il BAFA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione, in modo corrispondente alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere la convenzione di sovvenzione di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione della convenzione di finanziamento.

Articolo 4

1.   L’alto rappresentante riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche preparate dal BAFA. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2.   La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa cessa di produrre effetti decorsi trentasei mesi dalla data di conclusione della convenzione di sovvenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, nel caso in cui non sia concluso alcun accordo di finanziamento entro tale data, essa cessa di produrre effetti il 17 giugno 2014.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Decisione 2009/42/PESC del Consiglio, del 19 gennaio 2009, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere tra paesi terzi l'elaborazione di un trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 39).

(2)  Decisione 2010/336/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010, relativa alle attività dell’UE a sostegno del trattato sul commercio di armi nell’ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 152 del 18.6.2010, pag. 14).

(3)  Decisione 2013/43/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2013, sulla prosecuzione delle attività dell’Unione a sostegno dei negoziati relativi al trattato sul commercio delle armi nell’ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 20 del 23.1.2013, pag. 53).

(4)  Azione comune 2008/230/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 81).

(5)  Decisione 2009/1012/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2009, relativa al sostegno delle attività dell’UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i paesi terzi (GU L 348 del 29.12.2009, pag. 16).

(6)  Decisione 2012/711/PESC del Consiglio, del 19 novembre 2012, relativa al sostegno alle attività dell’Unione volte a promuovere tra i paesi terzi il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 62).

(7)  Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

(8)  Azione comune 2006/419/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2006, a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 165 del 17.6.2006, pag. 30).

(9)  Azione comune 2008/368/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2008, a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 127 del 15.5.2008, pag. 78).


ALLEGATO

ATTIVITÀ DI PROGETTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

1.   Contesto e motivazione del sostegno PESC

La presente decisione si basa su precedenti decisioni del Consiglio concernenti il sostegno del processo ONU che ha condotto al trattato sul commercio di armi e la promozione dello sviluppo di sistemi di controllo delle esportazioni di armi più responsabili e trasparenti da parte dei paesi terzi (1). Il trattato è stato adottato il 2 aprile 2013 dall'Assemblea generale dell'ONU e aperto alla firma il 3 giugno 2013.

L'obiettivo dichiarato del trattato è quello di «stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali, prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione». Il suo fine dichiarato è quello di «contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali e regionali; ridurre le sofferenze umane e promuovere la cooperazione, la trasparenza e l'agire responsabile degli Stati Parte nel commercio internazionale di armi convenzionali, e quindi accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati Parte». L'obiettivo e il fine del trattato sono pertanto compatibili con l'ambizione generale dell'Unione riguardo alla politica estera e di sicurezza sancita dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) ed ulteriormente specificata nella strategia europea in materia di sicurezza.

In seguito all'adozione del trattato sul commercio di armi da parte dell'Assemblea generale dell'ONU, l'Unione ha individuato tre sfide principali in relazione al trattato sul commercio di armi: assicurare la sua rapida entrata in vigore, assicurare la sua efficace attuazione e, infine, adoperarsi per la sua universalizzazione. L'assistenza e la sensibilizzazione al controllo delle esportazioni sono essenziali per affrontare tali sfide e costituiscono pertanto elementi centrali della presente decisione.

Per quanto riguarda l'assistenza per il controllo delle esportazioni, la presente decisione prevede lo sviluppo di vari programmi di assistenza dedicati attraverso cui viene fornita ai paesi beneficiari un'assistenza specifica e di ampia portata finalizzata al soddisfacimento delle prescrizioni dell'ATT. L'assistenza si svilupperà in base ad una tabella di marcia da concordare con i paesi beneficiari che specificherà le priorità di intervento, assicurerà la titolarità locale e indicherà l'impegno nei confronti della ratifica del trattato.

Oltre ai programmi di assistenza dedicati, la presente decisione prevede attività di assistenza ad hoc che integreranno tali programmi indirizzandosi ad altri paesi beneficiari con esigenze limitate e ben specificate. Tali attività di assistenza ad hoc consentiranno all'Unione di occuparsi delle richieste di assistenza in modo flessibile e reattivo.

Per contribuire alla sostenibilità a lungo termine delle iniziative di controllo dei trasferimenti di armi da parte dei paesi beneficiari, la presente decisione si prefigge di coinvolgere soggetti interessati quali parlamenti nazionali, organizzazioni regionali competenti e rappresentanti della società civile che hanno un interesse a lungo termine nella sorveglianza dell'efficace attuazione dell'ATT.

Infine, per quanto riguarda la sfida dell'universalizzazione dell'ATT, la presente decisione ha una componente improntata alla sensibilizzazione che mira ad instaurare un dialogo con tutti i paesi pertinenti. L'opzione scelta è quella di porgere assistenza a tali paesi facendo leva sulle organizzazioni regionali competenti a cui essi appartengono e che svolgono attività connesse con i controlli dei trasferimenti di armi.

La presente decisione prevede pertanto una vasta serie di attività di assistenza e sensibilizzazione che consentano di affrontare in modo adeguato le tre sfide individuate. L' affrontare attivamente tali sfide è in linea con il sostegno che l'Unione e gli Stati membri forniscono da lungo tempo e con impegno al trattato sul commercio di armi.

2.   Obiettivi generali

L'obiettivo principale della presente decisione è quello di fornire sostegno agli Stati che ne facciano richiesta al fine di rafforzare i loro sistemi di controllo dei trasferimenti di armi per metterli in grado di attuare in modo efficace l'ATT. Le iniziative di assistenza sviluppate in questo ambito potrebbero successivamente essere utilizzate in un contesto più ampio per il coinvolgimento di soggetti interessati e la sensibilizzazione di altri paesi. In particolare l'azione dell'Unione:

a)

rafforzerà le capacità di controllo dei trasferimenti di armi dei paesi beneficiari;

b)

darà maggiore consapevolezza e titolarità ai soggetti interessati, quali organizzazioni regionali competenti, parlamenti nazionali e rappresentanti della società civile che hanno un interesse a lungo termine nell'efficace attuazione dell'ATT;

c)

sensibilizzerà altri paesi per sostenere l'universalizzazione del trattato.

3.   Descrizione delle attività di progetto

3.1.   Creazione di un gruppo di esperti

3.1.1.   Obiettivo del progetto

L'obiettivo della creazione di un gruppo di esperti è quello di fornire all'agenzia esecutiva una risorsa chiaramente definita, competente ed affidabile per rispondere in modo appropriato alle domande di assistenza e sostenere le conseguenti attività di assistenza. La creazione di un gruppo di questo tipo dovrebbe altresì incoraggiare le agenzie di controllo delle esportazioni degli Stati membri dell'Unione a nominare esperti competenti, in quanto la disponibilità ed il coinvolgimento di questi ultimi nelle attività di assistenza sarà essenziale per la fattibilità delle attività in questione.

3.1.2.   Descrizione del progetto

L'agenzia esecutiva creerà un gruppo di esperti, che realizzeranno le attività di assistenza stabilite per i paesi beneficiari secondo i rispettivi settori di competenza e le esigenze individuate da e con i paesi beneficiari.

L'agenzia esecutiva dovrebbe garantire la rappresentanza geografica più ampia possibile nella selezione degli esperti. Dovrebbe avvalersi di esperti adeguati e disponibili di altre agenzie di controllo delle esportazioni dell'Unione. Dovrebbe altresì incoraggiare la partecipazione di esperti di paesi che hanno recentemente messo a punto con successo sistemi nazionali di controllo dei trasferimenti di armi, compresi quelli sviluppati in connessione con l'assistenza internazionale ricevuta.

L'insieme delle conoscenze specialistiche riunite da gruppo di esperti dovrebbe abbracciare tutti gli aspetti di un sistema nazionale di controllo dei trasferimenti di armi; in particolare gli aspetti giuridici e quelli relativi alla concessione delle licenze, dogane/applicazione della legge, sensibilizzazione, azione penale/sanzioni, presentazione di relazioni/trasparenza.

3.2.   Programmi di assistenza nazionali specifici realizzati in base ad una apposita tabella di marcia

3.2.1.   Obiettivo del progetto

L'obiettivo dei programmi di assistenza dedicati e delle relative tabelle di marcia è quello di rafforzare le capacità dei paesi beneficiari di ottemperare globalmente e costantemente alle prescrizioni dell'ATT. La tabella di marcia consentirà al paese beneficiario di prevedere quanto è pianificato in termini di assistenza e indicherà quali miglioramenti si possono attendere nelle sue capacità di controllo dei trasferimenti.

3.2.2.   Descrizione del progetto

Saranno istituiti programmi di assistenza nazionali per un massimo di dodici paesi beneficiari. Nei primi due anni di attuazione della decisione non si darà avvio a più di dieci programmi di assistenza all'attuazione, affinché l'Unione possa dar seguito ad ulteriori richieste di assistenza presentate in una fase successiva.

Lo svolgimento dei programmi di assistenza dedicati dovrebbe seguire le fasi qui indicate:

a)

richiesta di assistenza per l'attuazione dell'ATT (rivolta dal paese terzo all'agenzia esecutiva). Tale richiesta dovrebbe essere quanto più possibile motivata e indicare preferibilmente i settori specifici destinati a ricevere assistenza. Se opportuno, il paese richiedente dovrebbe altresì fare riferimento all'assistenza ricevuta in passato da altri fornitori o attualmente in corso e fornire informazioni sulla sua strategia nazionale di attuazione dell'ATT;

b)

in base al grado di motivazione della richiesta ed ai criteri di cui al punto 5.1, l'alto rappresentante, di concerto con il gruppo «Esportazioni di armi convenzionali» del Consiglio (COARM) e l'agenzia esecutiva, deciderà in merito all'ammissibilità del paese richiedente;

c)

qualora la richiesta di assistenza sia accolta favorevolmente, l'agenzia esecutiva organizzerà una visita di valutazione di esperti. Tale visita dovrebbe essere il risultato di stretti contatti fra l'agenzia esecutiva ed il paese terzo che chiede assistenza e dovrebbero prendervi parte alcuni degli esperti più competenti del gruppo di esperti di cui alla sezione 3.1.

La visita di valutazione degli esperti può essere eventualmente preparata da questionari e dalla raccolta delle informazioni disponibili e comprenderà una valutazione iniziale delle esigenze e delle priorità del paese che chiede assistenza. In particolare consentirà di chiarire con il paese che chiede assistenza quali siano le reali esigenze ai fini dell'attuazione dell'ATT e di comparare tali esigenze con le risorse di cui il paese dispone per il controllo dei trasferimenti di armi. Questa visita di valutazione iniziale degli esperti riunirà tutte le agenzie nazionali e i soggetti interessati competenti e individuerà partner locali motivati ed affidabili;

d)

l'agenzia esecutiva stilerà una tabella di marcia per l'assistenza sulla base dei risultati della visita di valutazione degli esperti. Nel far ciò l'agenzia esecutiva terrà conto di ogni assistenza connessa con l'ATT eventualmente fornita da altre organizzazioni. Qualora il paese che chiede assistenza abbia già elaborato una strategia nazionale di attuazione dell'ATT, l'agenzia esecutiva assicurerà altresì che la tabella di marcia dell'Unione per l'assistenza sia coerente con tale strategia nazionale di attuazione;

e)

la Commissione è informata dei risultati della visita di valutazione degli esperti e del conseguente progetto di tabella di marcia per l'assistenza nel quadro della consueta presentazione di relazioni finanziarie e descrittive previste all'articolo 3 della presente decisione;

f)

il progetto di tabella di marcia per l'assistenza sarà trasmesso al paese beneficiario per essere approvato. La tabella di marcia sarà specifica per il paese beneficiario e individuerà le priorità dell'assistenza;

g)

la tabella di marcia sarà attuata con la partecipazione degli esperti competenti del gruppo di esperti, e con il coinvolgimento di altri soggetti interessati, come opportuno.

A seconda delle precise esigenze del paese beneficiario in questione, la tabella di marcia sarà definita seguendo la consueta impostazione basata su cinque pilastri tradizionalmente usata nell'assistenza per il controllo degli scambi strategici (aspetti giuridici, licenze, dogane/applicazione della legge, sensibilizzazione e sanzioni/azione penale). Oltre ai suddetti cinque settori standard, si presterà la massima attenzione alla presentazione di relazioni e alla trasparenza.

Gli strumenti di assistenza comprenderanno, in particolare, riesami giuridici, seminari di formazione, laboratori, visite di studio e uso di strumenti e fonti di informazioni basati sul web. Gli strumenti di assistenza saranno scelti dall'agenzia esecutiva in base alle precise esigenze e priorità individuate dalla visita di valutazione degli esperti ed alla tabella di marcia concordata. Gli strumenti scelti per rispondere in modo appropriato alla richiesta di assistenza dovrebbero essere chiaramente indicati e circostanziati nella tabella di marcia per l'assistenza.

3.3.   Laboratori di assistenza ad hoc individuali

3.3.1.   Obiettivo del progetto

L'obiettivo dei laboratori di assistenza ad hoc individuali è quello di rafforzare le capacità di controllo dei trasferimenti di armi dei paesi beneficiari affinché questi ottemperino in modo mirato e pertinente alle prescrizioni dell'ATT. Tali attività di assistenza ad hoc consentiranno all'Unione di rispondere in modo flessibile e reattivo alle richieste di assistenza che individuano un'esigenza specifica significativa per l'efficace attuazione dell'ATT.

3.3.2.   Descrizione del progetto

Si prevedono fino a dieci laboratori di due giorni per singoli paesi beneficiari per rispondere a richieste mirate di assistenza e manifestazione di interessi intese a promuovere uno o più settori specifici di un sistema di controllo dei trasferimenti di armi.

I laboratori forniranno un'assistenza individuale limitata e specifica e tratteranno la o le questioni particolari sollevate dal paese richiedente, quali esame della normativa sul controllo dei trasferimenti, migliori pratiche in materia di presentazione di relazioni, fonti d'informazione pertinenti per l'applicazione dei criteri di valutazione dei rischi dell'ATT, controlli e documentazione sull'uso finale. Si terranno nei paesi beneficiari e le competenze specialistiche saranno impartite da esperti del gruppo di esperti di cui alla sezione 3.1.

L'agenzia esecutiva sarà incaricata di ricevere le richieste di assistenza e di informarne l'AR, che, in consultazione con il COARM, deciderà sul seguito da dare alle medesime. La valutazione dell'AR terrà conto, in particolare, dei criteri di cui alla sezione 5.1., della precisione della richiesta e del modo in cui individua la o le questioni in gioco, e dell'equilibrio geografico.

3.4.   Possibilità di stornare risorse dai programmi di assistenza dedicati ai laboratori di assistenza ad hoc

Nel caso in cui il numero massimo di programmi di assistenza dedicati a pieno titolo di cui alla sezione 3.2. non sia raggiunto, il numero di laboratori previsto alla sezione 3.3 potrebbe essere portato a venti.

L'AR e la Commissione, in collegamento con il COARM, esamineranno su base semestrale la situazione relativa ai programmi di assistenza dedicati al fine di valutare la possibilità di aumentare il numero di laboratori di assistenza individuali proporzionalmente al numero di programmi di assistenza dedicati che non sono stati varati.

3.5.   Conferenza dei paesi beneficiari di attività di assistenza relativa all'ATT

3.5.1.   Obiettivo del progetto

La conferenza si prefigge di dare maggiore consapevolezza e titolarità ai soggetti interessati, quali organizzazioni regionali competenti, parlamenti nazionali e rappresentanti della società civile che hanno un interesse a lungo termine nell'efficace attuazione del trattato.

3.5.2.   Descrizione del progetto

Il progetto prenderà la forma di una conferenza della durata di due giorni da organizzare verso la fine dell'attuazione della presente decisione. Questa conferenza riunirà i rappresentanti competenti dei paesi che hanno beneficiato di programmi di assistenza dedicati di cui alla sezione 3.2. e di attività di assistenza ad hoc di cui alla sezione 3.3.

La conferenza agevolerà gli scambi di esperienze da parte dei paesi beneficiari, informerà in merito alle loro posizioni nei riguardi dell'ATT, della sua ratifica e dello stato di attuazione e permetterà la condivisione delle informazioni pertinenti con i rappresentanti dei parlamenti nazionali e della società civile.

I partecipanti a tale conferenza dovrebbero quindi comprendere:

personale diplomatico e di difesa militare proveniente dai paesi beneficiari, in particolare le autorità competenti per le politiche nazionali nei confronti dell'ATT;

personale tecnico e incaricato dell'applicazione della legge proveniente dai paesi beneficiari, in particolare le autorità incaricate del rilascio di licenze, funzionari dei servizi doganali e funzionari incaricati dell'applicazione della legge;

rappresentanti delle organizzazioni nazionali, regionali e internazionali impegnate nell'assistenza nonché rappresentanti dei paesi interessati a fornire o ricevere assistenza per il controllo degli scambi strategici;

rappresentanti delle organizzazioni non governative (ONG) pertinenti, gruppi di riflessione, parlamenti nazionali e industria.

Si prevedono non oltre ottanta partecipanti alla conferenza. La sede della conferenza e l'elenco definitivo dei paesi e delle organizzazioni invitati saranno stabiliti dall'alto rappresentante in consultazione con il COARM, sulla base di una proposta dell'agenzia esecutiva.

3.6.   Seminari regionali

3.6.1.   Obiettivo del progetto

I seminari regionali permetteranno di sensibilizzare altri paesi al fine di appoggiare l'universalizzazione del trattato. Sosterranno inoltre l'ulteriore coinvolgimento delle organizzazioni regionali bersaglio nell'ATT e il loro interesse a promuovere l'ATT a tutti i rispettivi Stati membri.

3.6.2.   Descrizione del progetto

Il progetto consisterà di cinque seminari di due giorni vertenti sulla situazione del processo di entrata in vigore dell'ATT e sulle correlate questioni inerenti all'attuazione.

I seminari consentiranno ai paesi beneficiari delle attività di assistenza per il controllo dei trasferimenti di armi di condividere punti di vista ed esperienze e di valutare in che modo tale assistenza interessa le attività intraprese dalla pertinente organizzazione regionale. Riserveranno inoltre un'attenzione particolare ai seguenti aspetti:

esperienze e possibilità di cooperazione sud-sud nell'istituzione e nello sviluppo di sistemi di controllo dei trasferimenti di armi;

complementarietà dell'ATT con altri pertinenti strumenti dell'ONU, in particolare il programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.

I seminari si terranno nei primi diciotto mesi di attuazione della decisione del Consiglio e si rivolgeranno alle seguenti organizzazioni regionali e ai relativi Stati membri:

Centro Regionale delle Nazioni Unite per la Pace e il Disarmo in Asia e nel Pacifico (UNRCPD);

Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace e il disarmo in Africa (UNREC);

Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo in America latina e nei Caraibi (UNLIREC),

Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS),

Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Se possibile, i seminari si svolgeranno di preferenza in un paese beneficiario di un programma di assistenza dedicato. Ove ciò non sia possibile, la sede dovrebbe essere decisa dall'alto rappresentante in consultazione con il COARM.

I partecipanti a questi seminari regionali dovrebbero includere:

a)

personale diplomatico e di difesa militare proveniente dai paesi della regione interessata, in particolare le autorità competenti per le politiche nazionali nei confronti dell'ATT;

b)

personale tecnico e incaricato dell'applicazione della legge proveniente dai paesi della regione interessata, in particolare le autorità incaricate del rilascio di licenze, funzionari dei servizi doganali e funzionari incaricati dell'applicazione della legge;

c)

rappresentanti delle organizzazioni internazionali e regionali, delle ONG regionali, dei gruppi di riflessione, dei parlamenti nazionali e dell'industria locale/regionale;

d)

tecnici nazionali ed internazionali esperti in materia di controlli dei trasferimenti di armi, tra cui esperti dell'Unione e rappresentanti dell'industria.

Si prevedono non oltre settanta partecipanti a ciascun seminario.

4.   Relazione con altre attività di assistenza relative ai controlli delle esportazioni

4.1.   Coordinamento con altre attività di assistenza dell'Unione per il controllo delle esportazioni

Sulla base dell’esperienza di precedenti attività e delle attività attualmente in corso nel settore dell'assistenza per il controllo delle esportazioni sia di prodotti a duplice uso che di armi convenzionali, la fornitura di assistenza relativa all'ATT ai paesi terzi dovrebbe godere del massimo della sinergia e della complementarità al fine di assicurare che le attività dell’Unione siano il più possibile efficaci e coerenti, senza inutili duplicazioni.

4.2.   Coordinamento con altre attività di assistenza pertinenti

L'agenzia esecutiva dovrebbe inoltre prestare la massima attenzione alle attività inerenti all'ATT svolte nel quadro del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e relativo sistema di sostegno all'attuazione (PoA-ISS), dell'UNSCR 1540 (2004) e del meccanismo fiduciario delle Nazioni Unite a sostegno della cooperazione in materia di regolamentazione delle armi (UNSCAR). L'agenzia esecutiva dovrebbe collaborare, se del caso, con i detti fornitori di assistenza al fine di evitare una duplicazione degli sforzi e garantire la massima coerenza e complementarietà.

4.3.   Promozione della cooperazione sud-sud nei controlli delle esportazioni da parte dei pertinenti strumenti dell'Unione

Il progetto mira inoltre a sensibilizzare maggiormente i paesi beneficiari dell'assistenza fornita in virtù della presente decisione sugli strumenti dell'Unione che possono sostenere la cooperazione sud-sud nel settore dei controlli delle esportazioni. A tale proposito, le attività di assistenza di cui alle sezioni 3.2. e 3.3. dovrebbero informare sugli strumenti disponibili e promuovere tali strumenti, ad esempio l'iniziativa «Centri di eccellenza CBRN» dell'UE.

5.   Beneficiari

5.1.   Beneficiari di programmi di assistenza dedicati sull'ATT e workshop di assistenza ad hoc

Possono beneficiare delle attività di progetto di cui alle sezioni 3.2. e 3.3. gli Stati che facciano richiesta di assistenza ai fini dell'attuazione dell'ATT e che saranno selezionati sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:

la firma dell'ATT e lo stato di attuazione degli strumenti internazionali relativi al controllo del commercio e del trasferimento di armi, applicabili al paese in questione;

la probabilità di un esito positivo delle attività di assistenza ai fini della ratifica dell'ATT;

la valutazione di ogni eventuale assistenza già ricevuta o pianificata in materia di controllo dei trasferimenti di prodotti a duplice uso e di armi;

l'importanza del paese per il commercio mondiale di armi;

l'importanza del paese per gli interessi dell'Unione in materia di sicurezza;

l'ammissibilità all'APS.

5.2.   Beneficiari dei seminari regionali

Possono beneficiare dei seminari regionali gli Stati che appartengono o rientrano nelle organizzazioni regionali di cui alla sezione 3.6.2.

La selezione finale dei paesi che saranno invitati a ciascun seminario e dei partecipanti sarà effettuata dall'AR in consultazione con il COARM, sulla base di una proposta presentata dall'agenzia esecutiva.

6.   Ente incaricato dell'attuazione

L'attuazione della presente decisione del Consiglio sarà a cura del BAFA che opererà, se del caso, in partenariato con le agenzie degli Stati membri preposte al controllo delle esportazioni, le pertinenti organizzazioni regionali, i gruppi di riflessione, gli istituti di ricerca e le ONG.

Nella fornitura di attività di assistenza e sensibilizzazione per il controllo dei trasferimenti il BAFA vanta un'esperienza di primo piano, acquisita in tutti i pertinenti settori del controllo dei trasferimenti strategici trattando questioni relative al settore CBRN, ai prodotti a duplice uso e alle armi.

Riguardo all'assistenza e alla sensibilizzazione per il controllo dei trasferimenti di armi, il BAFA ha completato con successo l'attuazione della decisione 2009/1012/PESC. Il BAFA è ora incaricato dell'attuazione della decisione 2012/711/PESC, basata sulla decisione 2009/1012/PESC e intesa a rafforzare i sistemi di controllo delle esportazioni di armi dei paesi beneficiari in vista di una maggiore trasparenza e responsabilità conformemente al quadro dell'Unione istituito in forza della posizione comune 2008/944/PESC.

Per quanto concerne i prodotti a duplice uso e CBRN, il BAFA è l'agenzia esecutiva dell'attuale programma dell'Unione relativo all'assistenza e alla sensibilizzazione per il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso finanziato nell'ambito dello strumento per la stabilità e, in tale veste, ha acquisito un'approfondita conoscenza dei sistemi di controllo dei trasferimenti dei paesi contemplati dal programma in questione. Tale conoscenza è rafforzata dalla progressiva attuazione dei progetti relativi al controllo dei trasferimenti a titolo dello strumento per la stabilità cui è associato il BAFA, come l'iniziativa «Centri di eccellenza CBRN».

Nel complesso, il BAFA si trova quindi in una posizione unica per individuare i punti di forza e di debolezza dei sistemi di controllo dei trasferimenti dei paesi che potrebbero beneficiare delle attività a sostegno dell'attuazione dell'ATT di cui alla presente decisione. È quindi il soggetto più adatto a facilitare le sinergie tra i diversi programmi di assistenza e a evitare inutili duplicazioni.

Dal momento che la legislazione, le procedure amministrative, le risorse di attuazione e le agenzie che disciplinano il settore del controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso e quelle che disciplinano il settore del controllo delle esportazioni di armi convenzionali si sovrappongono in larga misura, una delle sfide fondamentali da affrontare nel quadro delle attività di assistenza relative all'ATT sarà di tenere conto dell'assistenza già fornita in materia di prodotti a duplice uso e attenuazione del rischio CBRN. La scelta del BAFA contribuisce a garantire che l'assistenza relativa all'ATT integri in modo adeguato l'assistenza già fornita nell'ambito degli attuali programmi di assistenza in materia di prodotti a duplice uso, attenuazione del rischio CBRN e controllo delle esportazioni di armi.

7.   Visibilità dell'Unione e disponibilità del materiale per l'assistenza

Il materiale prodotto nell'ambito del progetto garantirà la visibilità dell'Unione, in particolare in base al logo e alla grafica approvati per l'attuazione della decisione 2012/711/PESC.

Il portale web previsto nel quadro della decisione 2012/711/PESC e attualmente in fase di elaborazione sarà promosso per le attività di assistenza relative all'ATT di cui alla presente decisione.

Nel quadro delle pertinenti attività di assistenza condotte, l'agenzia esecutiva dovrebbe pertanto fornire informazioni sul portale web e promuovere la consultazione e l'uso delle risorse tecniche del portale. Dovrebbe assicurare la visibilità dell'Unione nella promozione del portale web.

8.   Valutazione d'impatto

L’impatto delle attività previste dalla presente decisione dovrebbe essere valutato sul piano tecnico una volta completate. Sulla scorta delle informazioni e relazioni trasmesse dall'agenzia esecutiva, l'alto rappresentante effettuerà la valutazione d'impatto, in cooperazione con il COARM e, se del caso, con la delegazione dell'Unione nei paesi beneficiari, nonché con altri soggetti interessati.

Riguardo ai paesi che hanno beneficiato di un programma di assistenza dedicato, la valutazione d'impatto dovrebbe prestare particolare attenzione al numero di paesi che hanno ratificato l'ATT e allo sviluppo delle loro capacità di controllo dei trasferimenti di armi. Tale valutazione delle capacità di controllo dei trasferimenti di armi dei paesi beneficiari dovrebbe riguardare in particolare la preparazione e la pubblicazione di pertinenti regolamentazioni nazionali, la capacità di riferire in merito alle esportazioni e importazioni di armi e il conferimento di responsabilità ad un'amministrazione competente incaricata del controllo dei trasferimenti di armi.

9.   Relazioni

L'agenzia esecutiva preparerà relazioni periodiche, anche dopo il completamento di ciascuna delle attività. Le relazioni dovrebbero essere presentate all’alto rappresentante non oltre sei settimane dopo il completamento delle pertinenti attività.


(1)  Si vedano la decisione 2010/336/PESC, la decisione 2009/1012/PESC e la decisione 2012/711/PESC.


Top