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Document 32013R0616
Commission Implementing Regulation (EU) No 616/2013 of 24 June 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 616/2013 della Commissione, del 24 giugno 2013 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 616/2013 della Commissione, del 24 giugno 2013 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 175 del 27.6.2013, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
27.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 616/2013 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Il comitato del codice doganale non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Articolo di materia plastica stampata rigida costituito da tre o quattro bracci. L’articolo non è munito di parti che si muovono liberamente (ad esempio, ruote, sfere o rulli), né di sporgenze morbide o di altri annessi flessibili. È destinato ad essere utilizzato come ausilio manuale per massaggiare il corpo strofinando uno o più bracci sulle parti del corpo interessate. L’effetto di massaggio è prodotto dalla pressione esercitata da chi esegue il massaggio. (1) cfr. illustrazioni |
9019 10 90 |
La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9019, 9019 10 e 9019 10 90. Data la peculiarità della sua forma, l’articolo è destinato ad essere utilizzato come apparecchio manuale per massaggiare il corpo. L’articolo agisce per strofinamento. L’assenza di parti che si muovono liberamente non esclude la classificazione come apparecchio per massaggio (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 9019 II, secondo paragrafo, dove sono menzionati i semplici rulli di gomma e i dispositivi analoghi per massaggio). L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9019 10 90 fra gli altri apparecchi per massaggio. |
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(1) Le illustrazioni sono fornite a scopo esclusivamente informativo.