Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0330

Decisione 2012/330/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012 , che modifica la decisione 2011/426/PESC, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

GU L 165 del 26.6.2012, pp. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/330/oj

26.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/66


DECISIONE 2012/330/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

che modifica la decisione 2011/426/PESC, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/426/PESC (1), che nomina il sig. Peter SØRENSEN rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina. Il mandato dell’RSUE scade il 30 giugno 2015.

(2)

La decisione 2011/426/PESC prevedeva l’importo di riferimento finanziario destinato all’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2011 al 30 giugno 2012. Occorre stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013.

(3)

Nelle conclusioni del 10 ottobre 2011 il Consiglio Affari esteri ha riaffermato il suo impegno per l’ulteriore rafforzamento del sostegno alla Bosnia-Erzegovina. La squadra dell’RSUE dovrebbe essere rafforzata di conseguenza affinché disponga del personale necessario a fornire tale sostegno.

(4)

La missione di polizia dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM) si concluderà il 30 giugno 2012. L’RSUE dovrebbe quindi assumere alcuni compiti dell’EUPM nel settore dello Stato di diritto.

(5)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione definiti all’articolo 21 del trattato.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/426/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/426/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

assicurare l’attuazione degli sforzi dell’Unione nell’intera gamma di attività in materia di Stato di diritto, di applicazione della legge e di riforma del settore della sicurezza, promuovere il coordinamento globale degli sforzi guidati dall’Unione nel sostegno alla riforma della polizia, alla lotta contro la criminalità organizzata, la criminalità transfrontaliera e la corruzione, fornendo orientamento politico locale al riguardo e, in questo contesto, fornire all’AR e alla Commissione valutazioni e consulenze in funzione delle necessità;»

2)

all’articolo 3, la lettera f) è soppressa;

3)

all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 5 250 000EUR.»;

4)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Sicurezza

In conformità alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e sulla base della situazione della sicurezza nell’area geografica di competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e includa un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione, relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 188 del 19.7.2011, pag. 30.


Top