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Document 32011R1257
Commission Implementing Regulation (EU) No 1257/2011 of 23 November 2011 amending Regulation (EC) No 810/2008 opening and providing for the administration of tariff quotas for high-quality fresh, chilled and frozen beef and for frozen buffalo meat
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1257/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1257/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
GU L 320 del 3.12.2011, p. 12–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013; abrogato da 32013R0593
3.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1257/2011 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annuali di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0201 e 0202, di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 e di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90. |
(2) |
L’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2008 assegna 28 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95 a titolo di tagli selezionati di carne bovina conformi a una precisa definizione. |
(3) |
L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Argentina ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel corso del processo di adesione all’Unione europea (3), approvato con decisione 2011/769/UE del Consiglio (4), ha aggiunto un quantitativo supplementare di 1 500 tonnellate al contingente tariffario dell’Unione europea di carni bovine disossate, fresche o refrigerate, assegnato all’Argentina. Per i primi quattro anni di applicazione l’aumento sarà di 2 000 tonnellate annue. L’accordo prevede inoltre un’assegnazione nazionale per l’Argentina di 200 tonnellate nell’ambito del contingente tariffario dell’Unione europea di carne di bufalo disossata congelata, mentre l’assegnazione dell’Argentina comprende anche carne fresca e refrigerata. |
(4) |
Per motivi di chiarezza è opportuno specificare il paese di origine della carne di bufalo. |
(5) |
L’articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 810/2008 assegna 1 300 tonnellate di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91 a titolo di tagli di carne bovina di alta qualità conformi a una precisa definizione. |
(6) |
L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel corso del processo di adesione all’Unione europea (5), approvato con decisione 2011/767/UE del Consiglio (6), prevede una modifica della definizione del contingente tariffario dell’Unione europea di 1 300 tonnellate di carne bovina di alta qualità. |
(7) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 810/2008. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 810/2008 è così modificato:
1) |
all’articolo 1, il paragrafo 1 è modificato come segue:
|
2) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
3) |
all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importazione dei quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 2, lettere da a) a e) e g), è subordinata, all’atto dell’immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato a norma dell’articolo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 2 del presente articolo.»; |
4) |
all’articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per i quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 2, lettere da a) a e) e g), del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008, del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 e del regolamento (CE) n. 382/2008.»; |
5) |
l’articolo 11 è così modificato:
|
6) |
nell’allegato I, la definizione è sostituita dalla seguente: «Carni bovine di alta qualità originarie di … (definizione appropriata) o carne di bufalo originaria dell’Australia o carne di bufalo originaria dell’Argentina»; |
7) |
nell’allegato II, il primo trattino è sostituito dal seguente:
|
8) |
negli allegati IV, V e VI sono aggiunti il seguente numero d’ordine e il seguente paese di origine: «09.4004» «Argentina». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(2) GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.
(3) GU L 317 del 30.11.2011, pag. 11.
(4) GU L 317 del 30.11.2011, pag. 10.
(5) GU L 317 del 30.11.2011, pag. 3.
(6) GU L 317 del 30.11.2011, pag. 2.
(7) GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.»;