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Document 32011D0684

2011/684/PESC: Decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011 , che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

GU L 269 del 14.10.2011, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2011; abrogato da 32011D0782

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/684/oj

14.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/33


DECISIONE 2011/684/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2011

che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

In data 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1).

(2)

Data la gravità della situazione in Siria è opportuno che un’altra entità sia sottoposta alle misure restrittive di cui alla decisione 2011/273/PESC al fine di impedire che detta entità usi fondi o risorse economiche da essa attualmente posseduti, detenuti o controllati, per fornire sostegno finanziario al regime siriano, consentendo nel contempo, su base temporanea, che i fondi o le risorse economiche congelati percepiti successivamente da detta entità siano usati in relazione al finanziamento di scambi commerciali con persone ed entità non designate.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/273/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/273/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 3 è modificato come segue:

i)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, delle persone che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell’allegato I.»;

ii)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato I, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.»;

2)

l’articolo 4 è così modificato:

i)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti

«1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, dalle persone o dalle entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, nonché dalle persone e dalle entità ad esse associate, elencate negli allegati I e II.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui agli allegati I e II.»;

ii)

al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui agli allegati I e II e dei loro familiari da essi dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;»

iii)

al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica o l’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, è stata inserita negli allegati I e II, o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;»

iv)

al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica o di un’entità elencata negli allegati I e II; e»;

v)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5 bis   Il paragrafo 1 non osta a che un’entità inserita nell’allegato II, per un periodo di due mesi successivamente alla data della sua designazione, effettui un pagamento con fondi o risorse congelati percepiti da detta entità dopo la data della sua designazione se tale pagamento è dovuto nell’ambito di un contratto in relazione al finanziamento di scambi commerciali, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.»;

3)

l’articolo 4 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 bis

Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di risarcimento o indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure contemplate dalla presente decisione, nei confronti delle persone designate o entità elencate negli allegati I e II, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Siria, compresi il governo della Siria, i suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tali persone o entità.»;

4)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica gli elenchi riportati negli allegati I e II.»;

5)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Gli allegati I e II indicano i motivi dell’inserimento delle persone ed entità interessate negli elenchi.

2.   Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»

Articolo 2

L’allegato della decisione 2011/273/PESC diventa l’allegato I.

Articolo 3

L’allegato della presente decisione è aggiunto come allegato II alla decisione 2011/273/PESC.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco delle entità di cui all'articolo 4, paragrafo 1

Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Commercial Bank of Syria

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damasco, Siria;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Siria;

SWIFT/BIC CMSY SY DA; tutti gli uffici del mondo [NPWMD]

Sito web: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975

direzione generale: dir.cbs@mail.sy

Banca statale che sostiene finanziariamente il regime.

13.10.2011»


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