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Document 32011D0684
2011/684/CFSP: Council Decision 2011/684/CFSP of 13 October 2011 amending Decision 2011/273/CFSP concerning restrictive measures against Syria
2011/684/PESC: Decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011 , che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
2011/684/PESC: Decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011 , che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
GU L 269 del 14.10.2011, p. 33–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2011; abrogato da 32011D0782
14.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 269/33 |
DECISIONE 2011/684/PESC DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2011
che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1). |
(2) |
Data la gravità della situazione in Siria è opportuno che un’altra entità sia sottoposta alle misure restrittive di cui alla decisione 2011/273/PESC al fine di impedire che detta entità usi fondi o risorse economiche da essa attualmente posseduti, detenuti o controllati, per fornire sostegno finanziario al regime siriano, consentendo nel contempo, su base temporanea, che i fondi o le risorse economiche congelati percepiti successivamente da detta entità siano usati in relazione al finanziamento di scambi commerciali con persone ed entità non designate. |
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/273/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/273/PESC è così modificata:
1) |
l’articolo 3 è modificato come segue:
|
2) |
l’articolo 4 è così modificato:
|
3) |
l’articolo 4 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 4 bis Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di risarcimento o indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure contemplate dalla presente decisione, nei confronti delle persone designate o entità elencate negli allegati I e II, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Siria, compresi il governo della Siria, i suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tali persone o entità.»; |
4) |
all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica gli elenchi riportati negli allegati I e II.»; |
5) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. Gli allegati I e II indicano i motivi dell’inserimento delle persone ed entità interessate negli elenchi. 2. Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.» |
Articolo 2
L’allegato della decisione 2011/273/PESC diventa l’allegato I.
Articolo 3
L’allegato della presente decisione è aggiunto come allegato II alla decisione 2011/273/PESC.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Elenco delle entità di cui all'articolo 4, paragrafo 1
Entità
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
||||
1. |
Commercial Bank of Syria |
SWIFT/BIC CMSY SY DA; tutti gli uffici del mondo [NPWMD] Sito web: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tel: +963 11 2218890 Fax: +963 11 2216975 direzione generale: dir.cbs@mail.sy |
Banca statale che sostiene finanziariamente il regime. |
13.10.2011» |