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Document 32009D0867

2009/867/CE: Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009 , che concede a talune parti interessate l’esenzione dall’estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005, e che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping, esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, concessa a talune parti interessate ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2009) 9406]

GU L 314 del 1.12.2009, p. 106–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/867/oj

1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/106


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che concede a talune parti interessate l’esenzione dall’estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005, e che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping, esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, concessa a talune parti interessate ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

[notificata con il numero C(2009) 9406]

(2009/867/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2) («regolamento di estensione»),

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93, in particolare l’articolo 7 (3) («regolamento di esenzione»),

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Dopo l’entrata in vigore del regolamento di esenzione, diverse imprese di assemblaggio di biciclette hanno chiesto, a norma dell’articolo 3 di tale regolamento, di essere esentate dal dazio antidumping esteso, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese («dazio antidumping esteso»). La Commissione ha pubblicato a più riprese nella Gazzetta ufficiale elenchi di imprese di assemblaggio di biciclette (4) per le quali è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, il pagamento del dazio antidumping esteso sulle importazioni da esse effettuate di parti essenziali di biciclette, dichiarate liberamente circolabili.

(2)

Dopo l’ultima pubblicazione dell’elenco delle parti interessate oggetto di esame (5), è stato selezionato un periodo di esame. A tal fine è stato fissato il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 maggio 2009. A tutte le parti interessate oggetto di esame è stato inviato un questionario con cui venivano chieste informazioni sulle operazioni di assemblaggio effettuate durante il periodo di esame.

A.   DOMANDE DI ESENZIONE PER LE QUALI ERA STATA CONCESSA IN PRECEDENZA LA SOSPENSIONE

A.1.   Domande di esenzione ammissibili

(3)

La Commissione ha ricevuto dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1 tutte le informazioni necessarie per poter decidere in merito all’ammissibilità delle domande. A tali parti interessate era già stata concessa la sospensione a decorrere dal giorno in cui è pervenuto alla Commissione un primo fascicolo completo inerente alla domanda. Le informazioni richieste e fornite ulteriormente sono state esaminate e, se necessario, verificate nelle sedi delle parti interessate. Alla luce delle informazioni ottenute, la Commissione ha giudicato ammissibili, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le domande di esenzione presentate dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1.

Tabella 1

Nome

Indirizzo

Paese

Codice addizionale TARIC

MADIROM PROD SRL

Bucuresti, Sector 6, Splaiul Independentei no. 319, OB. 152

Romania

A896

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, 46395 Bocholt

Germania

A897

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, 97526 Sennfeld

Germania

A894

(4)

La Commissione ha accertato che in tutte le operazioni di assemblaggio di biciclette effettuate dai richiedenti, il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese usate nelle operazioni di assemblaggio era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate e che tali operazioni non rientravano pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

Per questo motivo e in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le parti interessate elencate nella tabella precedente dovranno essere esentate dal dazio antidumping esteso.

(6)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, le parti interessate elencate nella tabella 1 sono esentate dal dazio antidumping esteso a decorrere dalla data di ricevimento delle rispettive domande di esenzione. A decorrere dalla stessa data va inoltre considerata nulla la loro obbligazione doganale riguardo al dazio antidumping esteso.

A.2.   Domande di esenzione non ammissibili

(7)

Anche la parte interessata di cui alla tabella 2 ha presentato domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso.

Tabella 2

Nome

Indirizzo

Paese

Codice addizionale TARIC

CITIC — MARMES BICYCLE CZ, s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Albrechtická 391, 56301 Lanškroun

Repubblica ceca

A891

(8)

La parte interessata non ha risposto al questionario.

(9)

Poiché la parte interessata di cui alla tabella 2 non ha soddisfatto i criteri di esenzione fissati dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, la Commissione deve respingere, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento, la domanda di esenzione di tale parte interessata. La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, di cui all’articolo 5 del regolamento di esenzione, deve essere pertanto revocata; il dazio antidumping esteso andrà riscosso dalla data di ricevimento della domanda di tale parte interessata.

B.   DOMANDE DI ESENZIONE PER LE QUALI NON ERA STATA CONCESSA IN PRECEDENZA LA SOSPENSIONE

B.1.   Domande di esenzione ammissibili per le quali deve essere concessa la sospensione

(10)

Si informano le parti interessate che sono state ricevute altre domande di esenzione, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esenzione, dalle parti elencate nella tabella 3. La sospensione del pagamento del dazio esteso, in seguito a queste domande, si applica a partire dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore»:

Tabella 3

Nome

Indirizzo

Paese

Data di entrata in vigore

Codice addizionale TARIC

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Belgio

30.4.2009

A954

Sektor SRL

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa (VI)

Italia

27.5.2009

A956

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti interessate elencate nella seguente tabella 1 sono esentate dall’estensione alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (6), mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 (7) e modificato dal regolamento (CE) n. 1095/2005 (8).

Per ciascuna parte interessata, l’esenzione si applica a partire dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».

Tabella 1

Elenco delle parti interessate cui è stata concessa l’esenzione

Nome

Indirizzo

Paese

Esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97

Data di entrata in vigore

Codice addizionale TARIC

MADIROM PROD SRL

Bucuresti, Sector 6, Splaiul Independentei no. 319, OB. 152

Romania

Articolo 7

11.8.2008

A896

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, 46395 Bocholt

Germania

Articolo 7

16.9.2008

A897

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, 97526 Sennfeld

Germania

Articolo 7

27.11.2008

A894

Articolo 2

La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata dalla parte di cui alla seguente tabella 2 a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97 è respinta.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per la parte interessata a decorrere dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».

Tabella 2

Parti interessate per le quali viene revocata la sospensione

Nome

Indirizzo

Paese

Sospensione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97

Data di entrata in vigore

Codice addizionale TARIC

CITIC — MARMES BICYCLE CZ, s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Albrechtická 391, 56301 Lanškroun

Repubblica ceca

Articolo 5

23.5.2008

A891

Articolo 3

Le parti elencate nella seguente tabella 3 costituiscono l’elenco aggiornato delle parti oggetto di esame, a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97. La sospensione del pagamento del dazio esteso, concessa in seguito a queste domande, è stata applicata a partire dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore» della tabella 3.

Tabella 3

Elenco delle parti oggetto di esame

Nome

Indirizzo

Paese

Sospensione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97

Data di entrata in vigore

Codice addizionale TARIC

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Belgio

Articolo 5

30.4.2009

A954

Sektor SRL

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa (VI)

Italia

Articolo 5

27.5.2009

A956

Articolo 4

Gli Stati membri e le parti elencate agli articoli 1, 2 e 3 sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(3)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(4)  GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3; GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9; GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6; GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2; GU C 217 dell’11.7.1998, pag. 9; GU C 37 dell’11.2.1999, pag. 3; GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6; GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8; GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5; GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2; GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3; GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5; GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2; GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4; GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16 e GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5; GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73; GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19 e GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62.

(5)  GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62.

(6)  GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

(7)  GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.

(8)  GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1.


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