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Document 32009D0015

2009/15/CE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2008 , recante rigetto di una domanda di registrazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ( Džiugas ) [IGP] [notificata con il numero C(2008) 8423]

GU L 8 del 13.1.2009, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/15(2)/oj

13.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

recante rigetto di una domanda di registrazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (Džiugas) [IGP]

[notificata con il numero C(2008) 8423]

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

(2009/15/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in conformità all’articolo 17, paragrafo 2, dello stesso regolamento, la Commissione ha proceduto all’esame della domanda di registrazione della denominazione «Džiugas» in quanto indicazione geografica protetta per un formaggio, trasmessa dalla Lituania e ricevuta il 15 giugno 2005.

(2)

In risposta alle richieste della Commissione, la Lituania ha fornito una nuova versione del disciplinare, insieme ad una sintesi e ad informazioni supplementari, ricevute il 3 luglio 2006, il 5 dicembre 2006 e il 3 settembre 2008.

(3)

La Commissione domandava tra l’altro alcuni chiarimenti sulla natura del legame esistente tra le caratteristiche del prodotto di cui è chiesta la registrazione e la sua specifica origine geografica.

(4)

Dopo aver esaminato il materiale presentato dalla Lituania nella domanda, la Commissione ha rilevato che la qualità o le caratteristiche specifiche del formaggio sono dovute al metodo di produzione e non sono attribuibili all’origine geografica. Nel disciplinare si afferma che il legame tra il formaggio «Džiugas» e la relativa zona di produzione è dato dal particolare metodo di produzione che gli conferisce caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche non rilevabili in altri formaggi. Nel disciplinare si afferma inoltre che il metodo di produzione del formaggio «Džiugas» ne determina il più elevato tenore di magnesio e di calcio e che le particolari caratteristiche organolettiche di questo formaggio, il suo colore giallino con sfumature grigiastre e il suo gusto fresco sono anch’essi dovuti al metodo di produzione. In mancanza di un legame tra questi elementi e l’origine geografica, la domanda non soddisfa i criteri di base per la registrazione come indicazione geografica protetta.

(5)

Non è stata quindi evidenziata la presenza di un legame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(6)

Sulla base di questi elementi, occorre respingere la domanda relativa alla registrazione della denominazione «Džiugas» in quanto indicazione geografica protetta.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di registrazione relativa alla denominazione «Džiugas» è respinta.

Articolo 2

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


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