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Document JOL_2008_286_R_0045_01

2008/800/CE: Decisione del Consiglio, dell’ 8 luglio 2008 , relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
Protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

GU L 286 del 29.10.2008, p. 45–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 286/45


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 luglio 2008

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

(2008/800/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, con la Repubblica di Croazia per concludere un protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

(2)

Visto l’esito positivo dei negoziati, il protocollo dovrebbe essere firmato a nome della Comunità, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

(3)

Il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o agosto 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, il protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva.

Articolo 2

In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio dal 1o agosto 2007.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008.

Per il Consiglio

La presidente

C. LAGARDE


PROTOCOLLO

all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

di seguito «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,

di seguito «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

dall’altra,

VISTA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania (di seguito «i nuovi Stati membri») all’Unione europea e di conseguenza alla Comunità, in data 1o gennaio 2007,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra (di seguito «l’ASA») è stato firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 ed è entrato in vigore il 1o febbraio 2005.

(2)

Il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (di seguito «il trattato di adesione») è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005.

(3)

La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno aderito all’Unione europea il 1o gennaio 2007.

(4)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione allegato al trattato di adesione, l’adesione dei nuovi Stati membri all’ASA è approvata tramite un protocollo al medesimo.

(5)

Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, dell’ASA, si sono svolte consultazioni onde tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Croazia sanciti nell’accordo stesso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

PARTI CONTRAENTI

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001, e adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, del testo dell’accordo, nonché delle dichiarazioni comuni e delle dichiarazioni unilaterali allegate all’atto finale firmato lo stesso giorno.

ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL’ASA, COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI

SEZIONE II

PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 2

Prodotti agricoli in senso stretto

1.   L’allegato IV a) e l’allegato IV c) dell’ASA sono sostituiti dal testo di cui all’allegato I del presente protocollo.

2.   L’allegato IV b) e l’allegato IV d) dell’ASA sono sostituiti dal testo di cui all’allegato II del presente protocollo.

3.   L’allegato IV e) dell’ASA è sostituito dal testo di cui all’allegato III del presente protocollo.

4.   L’allegato IV f) dell’ASA è sostituito dal testo di cui all’allegato IV del presente protocollo.

5.   L’allegato IV g) dell’ASA è sostituito dal testo di cui all’allegato V del presente protocollo.

Articolo 3

Prodotti della pesca

1.   L’allegato V a) dell’ASA è sostituito dal testo di cui all’allegato VI del presente protocollo.

2.   L’allegato V b) dell’ASA è sostituito dal testo di cui all’allegato VII del presente protocollo.

Articolo 4

Prodotti agricoli trasformati

Gli allegati I e II del protocollo n. 3 dell’ASA sono sostituiti dai corrispondenti testi dell’allegato VIII del presente protocollo.

Articolo 5

Accordo sui vini

L’allegato I (accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, di cui all’articolo 27, paragrafo 4, dell’ASA) del protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’ASA per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate è sostituito dal testo di cui all’allegato IX del presente protocollo.

SEZIONE III

NORME D’ORIGINE

Articolo 6

Il protocollo n. 4 dell’ASA è sostituito dal testo dell’allegato X del presente protocollo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE IV

Articolo 7

OMC

La Repubblica di Croazia si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento all’allargamento del 2007 della Comunità.

Articolo 8

Prova dell’origine e cooperazione amministrativa

1.   Le prove dell’origine debitamente rilasciate dalla Repubblica di Croazia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a condizione che:

a)

l’acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell’ASA;

b)

la prova dell’origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati al più tardi il giorno precedente la data dell’adesione;

c)

la prova dell’origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l’importazione nella Repubblica di Croazia o in un nuovo Stato membro prima della data dell’adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra la Repubblica di Croazia e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell’origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell’adesione.

2.   La Repubblica di Croazia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

a)

tale disposizione sia contemplata anche dall’accordo concluso tra la Repubblica di Croazia e la Comunità prima della data dell’adesione; e

b)

gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

Entro un anno dalla data dell’adesione le menzionate autorizzazioni sono sostituite da nuove autorizzazioni conformi alle condizioni dell’ASA.

3.   Le autorità doganali competenti della Repubblica di Croazia o degli Stati membri ricevono le richieste di verifiche a posteriori di prove dell’origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e provvedono alla loro esecuzione nei tre anni successivi all’accettazione della prova dell’origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 9

Merci in transito

1.   Le disposizioni dell’ASA possono essere applicate alle merci esportate dalla Repubblica di Croazia verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso la Repubblica di Croazia, purché tali merci risultino conformi alle disposizioni del protocollo n. 4 dell’ASA e, alla data dell’adesione, siano in viaggio o in custodia temporanea presso un deposito doganale o una zona franca nella Repubblica di Croazia o nel nuovo Stato membro interessato.

2.   In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell’adesione, una prova dell’origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione venga presentata alle autorità doganali del paese di importazione.

Articolo 10

Contingenti per il 2007

Per il 2007, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1o agosto 2007.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

SEZIONE V

Articolo 11

Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell’ASA.

Articolo 12

1.   La Comunità, attraverso il Consiglio dell’Unione europea a nome degli Stati membri, e la Repubblica di Croazia procedono all’approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.

2.   Le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 13

1.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.

2.   Qualora non tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro il 1o agosto 2007, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o agosto 2007.

Articolo 14

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e croata, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 15

Il testo dell’ASA, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l’atto finale e le dichiarazioni allegate sono stilati nelle lingue bulgara e rumena e tali testi fanno fede nella stessa misura dei testi originali (1). Il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede all’approvazione dei testi menzionati.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Le versioni linguistiche bulgara e rumena dell’accordo saranno pubblicate successivamente nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

«

ALLEGATI IV a) E IV c)

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenzione dai dazi per quantitativi illimitati) di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i), e all’articolo 27, paragrafo 3, lettera b), punto i)

Codice della tariffa doganale croata (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 

»

(1)  Quale definito dalla tariffa doganale croata, pubblicata in NN 134/2006, e dalle successive modifiche.

ALLEGATO II

«

ALLEGATI IV b) E IV d)

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenzione dai dazi nell’ambito di contingenti a decorrere dal 1o agosto 2007) di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii), e all’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto i)

Codice della tariffa doganale croata

Designazione delle merci

Contingente tariffario annuo (in tonnellate)

Incremento annuo (in tonnellate)

0103 91

0103 92

Animali vivi della specie suina, diversi dai riproduttori di razza pura

625

25

0104

Animali vivi delle specie ovina e caprina

1 500

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

200

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

1 325

5

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

870

30

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

545

15

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

17 250

150

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

17 750

700

0405 10

Burro

330

10

0406

Formaggi e latticini

2 500

100

0406 tranne 0406 90 78

Formaggi e latticini diversi dal Gouda

800

0406 90 78

Gouda

350

0409 00 00

Miele naturale

20

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

12

0602 90 10

Bianco di funghi (micelio)

9 400

0701 90 10

Patate, fresche o refrigerate, destinate alla fabbricazione della fecola

1 000

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

9 375

375

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati

1 250

50

0712

Ortaggi o legumi secchi interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

1 050

0805 10

Arance, fresche o secche

31 250

1 250

0805 20

Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi

3 000

120

0806 10

Uve, fresche

10 000

400

0808 10 (1)

Mele, fresche

5 800

 

0809 10 00

Albicocche, fresche

1 250

50

0810 10 00

Fragole, fresche

250

10

1002 00 00

Segale

1 000

100

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

250

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

100

1206 00

Semi di girasole, anche frantumati

125

5

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1 230

10

1509

Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

450

20

1514 19

1514 99

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall’olio greggio

100

1602 41

1602 42

1602 49

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, di suini

375

15

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

7 125

285

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

6 150

240

2004 90

Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati

125

5

2005 91 00

2005 99

Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati

200

2007 99

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, diverse dalle preparazioni omogeneizzate o di agrumi

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Succhi di arancia non congelati, di un valore Brix non superiore a 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Succhi di mela, succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi, miscugli di succhi

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi, di un valore Brix inferiore o uguale a 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

550

2302 30

Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di frumento

6 200

2309 90

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto

1 350

»

(1)  I contingenti verranno assegnati nel periodo dal 21 febbraio al 14 settembre.

ALLEGATO III

«

ALLEGATO IV e)

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (50 % dei dazi NPF per quantitativi illimitati) di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto ii)

Codice della tariffa doganale croata

Designazione delle merci

0104

Animali vivi delle specie ovina e caprina

0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:

 

di peso inferiore o uguale a 185 g:

0105 12 00

– –

Tacchine e tacchini

 

altri:

0105 94 00

– –

Galli e galline:

0105 94 00 30

– – –

Polli di linea leggera

0105 94 00 40

– – –

Pollastre ovaiole di linea leggera

0209 00

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

di volatili da cortile:

0407 00 30

– –

altre

0407 00 30 40

– – –

Uova di tacchine

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

0711

Ortaggi e legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati

0712

Ortaggi o legumi secchi interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:

 

Caffè torrefatto:

0901 21 00

– –

non decaffeinizzato

0901 22 00

– –

decaffeinizzato

1003 00

Orzo:

1003 00 90

altri:

1003 00 90 10

– –

da birra

1004 00 00

Avena

1005

Granturco:

1005 90 00

altri

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

1702 30

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio

1702 40

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 40 00

Piselli (Pisum sativum)

 

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

Fagioli in grani

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

2008 50

Albicocche

2008 70

Pesche, comprese le pesche noci

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

Succhi di ananasso:

2009 41

– –

di un valore Brix inferiore o uguale a 20:

2009 41 10

– – –

di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

 

Succhi di uve (compresi i mosti d’uva):

2009 69

– –

altri

2206 00

Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

2302

Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

2302 30

di frumento

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:

2306 90

altri

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

2309 90

altri

»

ALLEGATO IV

«

ALLEGATO IV f)

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (50 % dei dazi NPF nell’ambito di contingenti a decorrere dal 1o agosto 2007) di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto iii)

Codice della tariffa doganale croata

Designazione delle merci

Contingente tariffario annuo

(in tonnellate)

Incremento annuo

(in tonnellate)

0102 90

Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura

250

10

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

3 750

150

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

9 125

365

0701

Patate, fresche o refrigerate

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Cipolle, scalogni, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

12 790

500

0704 90 10

Cavoli bianchi e cavoli rossi, freschi o refrigerati

160

0706 10 00

Carote e navoni, freschi o refrigerati

140

0706 90 30

0706 90 90

Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia), barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

110

0807 11 00

0807 19 00

Meloni (compresi i cocomeri), freschi

7 035

275

0808 10

Mele, fresche

6 900

300

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

1 025

45

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

9 750

390

1107

Malto, anche torrefatto

19 750

750

1517 10 90

Margarina, esclusa la margarina liquida, diversa da quella avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

150

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

2 250

90

da 1602 10

a 1602 39,

da 1602 50

a 1602 90

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali diversi dai suini

650

30

2009 50

2009 90

Succhi di pomodoro; miscugli di succhi

100

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

250

10

»

ALLEGATO V

«

ALLEGATO IV g)

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli [di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera g)]

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato sono applicati secondo quanto indicato a decorrere dal 1o agosto 2007

Codice della tariffa doganale croata

Designazione delle merci

Contingente tariffario annuo (in tonnellate)

Dazio applicabile nell’ambito di contingenti

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Animali vivi della specie bovina domestica di peso non superiore a 300 kg e tori destinati alla macellazione di peso superiore a 300 kg, diversi dai riproduttori di razza pura

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Animali vivi della specie suina, diversi dai riproduttori di razza pura

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Galli e galline, vivi, di peso superiore a 185 g ma non superiore a 2 000 g

90

10 %

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

3 570

25 %

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

12 600

4,2 EUR/100 kg

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Funghi, freschi o refrigerati

400

10 %

0709 60 10

Peperoni, freschi o refrigerati

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Piselli (Pisum sativum), fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) e miscugli di ortaggi e di legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati

1 500

7 %

1001 90 99

Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina

20 800

15 %

1005 90 00

Granturco non destinato alla semina

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Semi di girasole, anche frantumati, non destinati alla semina

2 160

6 %

1517 10 90

Margarina, esclusa la margarina liquida, diversa da quella avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

1 200

20 %

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

1 900

10 %

da 1602 10 00 a 1602 39

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

preparazioni omogeneizzate

di fegato di qualsiasi animale

di volatili della voce 0105

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, di suini

180

10 %

1702 40

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

1 000

5 %

1703 90 00

Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, diversi dai melassi di canna

14 500

14 %

2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Albicocche, ciliegie e pesche, comprese le pesche noci, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole

22

6 %

»

ALLEGATO VI

«

ALLEGATO V a)

Prodotti di cui all’articolo 28, paragrafo 1

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Croazia sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente tariffario annuo

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT 30 t a 0 %.

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT 210 t a 0 %.

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT 35 t a 0 %.

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT 650 t a 0 %.

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

CT 1 585 t a 0 %.

Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto

Oltre il volume del contingente tariffario, l’aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine e acciughe, sarà pari al 50 % del dazio NPF. Per le preparazioni e conserve di sardine e acciughe fuori contingente, l’aliquota sarà pari al dazio NPF intero.

»

ALLEGATO VII

«

ALLEGATO V b)

Prodotti di cui all’articolo 28, paragrafo 2

Le importazioni in Croazia dei seguenti prodotti originari della Comunità europea sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente tariffario annuo

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT 25 t a 0 %.

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT 30 t a 0 %.

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT 35 t a 0 %.

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT 60 t a 0 %.

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

CT 315 t a 0 %.

Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto

Oltre il volume del contingente tariffario, l’aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine e acciughe, sarà pari al 50 % del dazio NPF. Per le preparazioni e conserve di sardine e acciughe fuori contingente, l’aliquota sarà pari al dazio NPF intero.

»

ALLEGATO VIII

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ALLEGATO I

Dazi applicabili all’importazione nella Comunità di merci originarie della Croazia

(Prodotti di cui all’articolo 25 dell’ASA)

I dazi sono fissati a zero per le importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari della Croazia, elencati nella tabella seguente.

Codice NC

Designazione delle merci

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

Yogurt:

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 51

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 10 53

– – – –

superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %

0403 10 59

– – – –

superiore a 27 %

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 10 93

– – – –

superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %

0403 10 99

– – – –

superiore a 6 %

0403 90

altri:

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 71

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 73

– – – –

superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %

0403 90 79

– – – –

superiore a 27 %

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 90 93

– – – –

superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %

0403 90 99

– – – –

superiore a 6 %

0405

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

0405 20 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % e inferiore a 60 %

0405 20 30

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % e inferiore o uguale a 75 %

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana:

 

altri:

0511 99

– –

altre

 

– – –

Spugne naturali di origine animale:

0511 99 39

– – – –

altre

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00

Granturco dolce

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

– –

Ortaggi o legumi:

0711 90 30

– – –

Granturco dolce

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

Succhi ed estratti vegetali:

1302 12 00

– –

di liquirizia

1302 13 00

– –

di luppolo

1302 20

Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

1302 20 10

– –

allo stato secco

1302 20 90

– –

altri

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

1505 00 10

Grasso di lana greggio

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

1516 20 10

– –

Oli di ricino idrogenato, detti “opalwax”

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida:

1517 10 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

1517 90

altri:

1517 90 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

 

– –

altre

1517 90 93

– – –

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1518 00

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

1518 00 10

Linossina

 

altri:

1518 00 91

– –

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

 

– –

altre

1518 00 95

– – –

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

1518 00 99

– – –

altri

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:

1521 90

altri:

 

– –

Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:

1521 90 99

– – –

altri

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

1522 00 10

Degras

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 11 00

– –

contenenti uova

1902 19

– –

altri

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

– –

altre

1902 20 91

– – –

cotte

1902 20 99

– – –

altri

1902 30

altre paste alimentari

1902 40

Cuscus:

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

2001 90

altri:

2001 90 30

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2001 90 60

– –

Cuori di palma

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2004 10

Patate:

 

– –

altre

2004 10 91

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 10

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 20

Patate:

2005 20 10

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 11

– –

Arachidi:

2008 11 10

– – –

Burro di arachidi

 

altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

2008 91 00

– –

Cuori di palma

2008 99

– –

altre

 

– – –

senza aggiunta di alcole:

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri:

2008 99 85

– – – –

Granturco, a esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:

2102 10

Lieviti vivi

2102 20

Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

 

– –

Lieviti morti:

2102 20 11

– – –

in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

2102 20 19

– – –

altri

2102 30 00

Lieviti in polvere preparati

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:

2103 10 00

Salsa di soia

2103 20 00

Salsa “Ketchup” e altre salse al pomodoro

2103 30

Farina di senapa e senapa preparata:

2103 30 90

– –

Senapa preparata

2103 90

altri:

2103 90 90

– –

altri

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

2106 90

altri

2106 90 20

– –

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

 

– –

altre

2106 90 92

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

– – –

altri

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

2203 00

Birra di malto

2205

Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208 40

Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati

2208 90

altri

 

– –

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

2208 90 91

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 90 99

– – –

superiore a 2 litri

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”; estratti e sughi di tabacco

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

altri polialcoli:

2905 43 00

– –

Mannitolo

2905 44

– –

D-glucitolo (sorbitolo)

2905 45 00

– –

Glicerolo (glicerina)

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

3301 90

altri:

 

– –

Oleoresine d’estrazione

3301 90 21

– – –

di liquirizia e luppolo

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

– – –

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

3302 10 10

– – – –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

 

– – – –

altre:

3302 10 21

– – – – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

3302 10 29

– – – – –

altre

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina:

3501 10

Caseine:

3501 10 50

– –

destinate a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio

3501 10 90

– –

altri

3501 90

altri:

3501 90 90

– –

altri

3505

Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 10

Destrina e altri amidi e fecole modificati:

3505 10 10

– –

Destrina

 

– –

altri amidi e fecole modificati:

3505 10 90

– – –

altri

3505 20

Colle

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

a base di sostanze amilacee

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

3823 11 00

– –

Acido stearico

3823 12 00

– –

Acido oleico

3823 13 00

– –

Acidi grassi del tallolio

3823 19

– –

altri

3823 70 00

Alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

3824 60

Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO II

Elenco 1: Merci originarie della Comunità per le quali la Croazia eliminerà i dazi

Codice NC

Designazione delle merci

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

0506

Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana:

 

altri:

0511 99

– –

altre

 

– – –

Spugne naturali di origine animale:

0511 99 31

– – – –

gregge

0511 99 39

– – – –

altre

0511 99 85

– – –

altre

ex 0511 99 85

– – – –

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00

Granturco dolce

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

– –

Ortaggi o legumi:

0711 90 30

– – –

Granturco dolce

0903 00 00

Mate

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

1212 20 00

Alghe

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

Succhi ed estratti vegetali:

1302 12 00

– –

di liquirizia

1302 13 00

– –

di luppolo

1302 19

– –

altri

1302 20

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

 

Mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 31 00

– –

Agar-agar

1302 32

– –

Mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

1302 32 10

– – –

di carrube o di semi di carrube

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1515 90

altri:

1515 90 11

– –

Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni:

ex 1515 90 11

– – –

Olio di jojoba e sue frazioni

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

1516 20 10

– –

Oli di ricino idrogenato, detti “opalwax”

1518 00

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

1518 00 10

Linossina

 

altri:

1518 00 91

– –

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

 

– –

altre

1518 00 95

– – –

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

1518 00 99

– – –

altri

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

1522 00 10

Degras

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

1702 90 10

– –

Maltosio chimicamente puro

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

1704 10

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00

Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90

altri

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 11 00

– –

contenenti uova

1902 19

– –

altri

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

– –

altre

1902 20 91

– – –

cotte

1902 20 99

– – –

altri

1902 30

altre paste alimentari

1902 40

Cuscus:

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

2001 90

altri:

2001 90 30

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2001 90 60

– –

Cuori di palma

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2004 10

Patate:

 

– –

altre

2004 10 91

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 10

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 20

Patate:

2005 20 10

– –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 11

– –

Arachidi:

2008 11 10

– – –

Burro di arachidi

 

altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

2008 91 00

– –

Cuori di palma

2008 99

– –

altre

 

– – –

senza aggiunta di alcole:

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri:

2008 99 85

– – – –

Granturco, a esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

2106 90

altri:

2106 90 20

– –

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

 

– –

altre

2106 90 92

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

– – –

altri

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

2201 90 00

altri

2203 00

Birra di malto

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208 20

Acquaviti di vino o di vinacce

2208 30

Whisky

2208 40

Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati

2208 50

Gin e acquavite di ginepro (genièvre):

2208 60

Vodka

2208 70

Liquori

2208 90

altri:

 

– –

Arak, presentato in recipienti di capacità:

2208 90 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 90 19

– – –

superiore a 2 litri

 

– –

Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità:

2208 90 33

– – –

inferiore o uguale a 2 litri:

ex 2208 90 33

– – – –

Acquaviti di pere o di ciliegie, escluse le acquaviti di prugne (Slivovitz)

2208 90 38

– – –

superiore a 2 litri

ex 2208 90 38

– – – –

Acquaviti di pere o di ciliegie, escluse le acquaviti di prugne (Slivovitz)

 

– –

altre acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

– – –

inferiore o uguale a 2 litri:

2208 90 41

– – – –

Ouzo

 

– – – –

altre:

 

– – – – –

Acquaviti:

 

– – – – – –

di frutta:

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

2208 90 48

– – – – – – –

altre

 

– – – – – –

altre:

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

2208 90 56

– – – – – – –

altre

2208 90 69

– – – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

– – –

superiore a 2 litri

 

– – – –

Acquaviti:

2208 90 71

– – – – –

di frutta

2208 90 75

– – – – –

Tequila

2208 90 77

– – – – –

altre

2208 90 78

– – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

– –

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

2208 90 91

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

2208 90 99

– – –

superiore a 2 litri

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

2402 10 00

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”; estratti e sughi di tabacco:

 

altri:

2403 91 00

– –

tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”

2403 99

– –

altri

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

altri polialcoli:

2905 43 00

– –

Mannitolo

2905 44

– –

D-glucitolo (sorbitolo)

2905 45 00

– –

Glicerolo (glicerina)

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

3301 90

altri:

 

– –

Oleoresine d’estrazione:

3301 90 21

– – –

di liquirizia e luppolo

3301 90 30

– – –

altri

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

– – –

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

3302 10 10

– – – –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

 

– – – –

altre:

3302 10 21

– – – – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

3302 10 29

– – – – –

altre

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina:

3501 10

Caseine

3501 90

altri:

3501 90 90

– –

altri

3505

Destrine e altri amidi e fecole modificati (per esempio, gli amidi e le fecole pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 10

Destrina e altri amidi e fecole modificati:

3505 10 10

– –

Destrina

 

– –

altri amidi e fecole modificati:

3505 10 90

– – –

altri

3505 20

Colle

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

a base di sostanze amilacee

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

3823 11 00

– –

Acido stearico

3823 12 00

– –

Acido oleico

3823 13 00

– –

Acidi grassi del tallolio

3823 19

– –

altri

3823 70 00

Alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

3824 60

Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44

Elenco 2: Contingenti e dazi applicabili all’importazione in Croazia di merci originarie della Comunità

Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficiano di un’aliquota zero all’interno dei contingenti tariffari indicati di seguito. Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi è pari al 50 % dell’aliquota del dazio NPF.

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente tariffario annuo

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

2 390 tonnellate

0405 20 10

0405 20 30

Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % e inferiore o uguale a 75 %

68 tonnellate

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margarina e miscele o preparazioni alimentari di grassi o oli animali o vegetali e frazioni di differenti grassi o oli alimentari, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %; miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

700 tonnellate

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Acque minerali e acque gassate

16 907 tonnellate

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Acquaviti di prugne (Slivovitz) con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Sigarette contenenti tabacco; sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di succedanei del tabacco

35 tonnellate

2403 10 10

2403 10 90

Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

42 tonnellate

Elenco 3: Contingenti e dazi applicabili all’importazione in Croazia di merci originarie della Comunità

Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficiano di un’aliquota zero all’interno dei contingenti tariffari indicati di seguito. Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi è pari al 40 % dell’aliquota del dazio NPF.

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente tariffario annuo (in tonnellate)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing-gum)

1 250

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

2 410

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

4 390

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

1 430

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

18 100

Elenco 4: Contingenti e dazi applicabili all’importazione in Croazia di merci originarie della Comunità

Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficiano di un’aliquota zero all’interno dei contingenti tariffari annuali indicati di seguito. Ai quantitativi che superano il contingente si applicano le condizioni di cui all’allegato II, elenco 1, del protocollo 3.

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente tariffario annuo (in tonnellate)

2103 90 30

2103 90 90

Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri; altre salse e preparazioni per salse, condimenti composti e condimenti misti (diverse da: salsa di soia, salsa “Ketchup” e altre salse al pomodoro e “chutney” di mango liquido)

300

»

ALLEGATO IX

«

ALLEGATO I

ACCORDO

TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DI CROAZIA IN MERITO A CONCESSIONI COMMERCIALI PREFERENZIALI RECIPROCHE PER TALUNI VINI

1.

A decorrere dal 1o agosto 2007, le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica di Croazia, sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio applicabile

Quantitativo annuo (hl)

Incremento annuo (hl)

Disposizioni specifiche

ex 2204 10

ex 2204 21

Vini spumanti di qualità

Vini di uve fresche

esenzione

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Vini di uve fresche

esenzione

29 000

0

(2)

(1)

A condizione che almeno l’80 % del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell’anno precedente, l’incremento annuo si applica finché la somma del contingente delle voci ex 2204 10 e ex 2204 21 e del contingente della voce ex 2204 29 raggiunga un massimo di 98 000 hl.

(2)

Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 e ex 2204 21.

2.

La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica di Croazia non conceda alcun sussidio per l’esportazione di tali quantitativi.

3.

A decorrere dal 1o agosto 2007, le importazioni nella Repubblica di Croazia dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

Codice della tariffa doganale croata

Designazione delle merci

Dazio applicabile

Quantitativo annuo (hl)

Incremento annuo (hl)

Disposizioni specifiche

ex 2204 10

ex 2204 21

Vini spumanti di qualità

Vini di uve fresche

esenzione

14 000

800

(1)

ex 2204 29

Vini di uve fresche

esenzione

8 000

0

 

ex 2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

50 % del dazio NPF

900

0

 

(1)

A condizione che almeno l’80 % del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell’anno precedente, l’incremento annuo si applica finché il contingente raggiunga un massimo di 18 000 hl.

4.

La Repubblica di Croazia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l’esportazione di tali quantitativi.

5.

Il presente accordo riguarda il vino

a)

ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione; e

b)

i)

originario dell’Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio;

ii)

originario della Repubblica di Croazia, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previsti dalla legislazione croata. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.

6.

Le importazioni di vino nell’ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).

7.

Entro il primo trimestre del 2005, le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.

8.

Le parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

9.

A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.

10.

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio della Repubblica di Croazia.

»

ALLEGATO X

«

PROTOCOLLO 4

relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa per l’applicazione delle disposizioni del presente accordo tra la Comunità e la Croazia

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”

Articolo 2

Requisiti generali

Articolo 3

Cumulo bilaterale nella Comunità

Articolo 4

Cumulo bilaterale in Croazia

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 10

Assortimenti

Articolo 11

Elementi neutri

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio di territorialità

Articolo 13

Trasporto diretto

Articolo 14

Esposizioni

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V

PROVA DELL’ORIGINE

Articolo 16

Requisiti generali

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza

Articolo 21

Contabilità separata

Articolo 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

Articolo 23

Esportatore autorizzato

Articolo 24

Validità della prova dell’origine

Articolo 25

Presentazione della prova dell’origine

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 27

Esonero dalla prova dell’origine

Articolo 28

Documenti giustificativi

Articolo 29

Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

Articolo 31

Importi espressi in euro

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Assistenza reciproca

Articolo 33

Verifica delle prove dell’origine

Articolo 34

Composizione delle controversie

Articolo 35

Sanzioni

Articolo 36

Zone franche

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Attuazione del protocollo

Articolo 38

Condizioni speciali

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Modifiche del protocollo

Elenco degli allegati

ALLEGATO I:

Note introduttive all’elenco dell’allegato II

ALLEGATO II:

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO III:

Modello di certificato di circolazione EUR.1 e di domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1

ALLEGATO IV:

Testo della dichiarazione su fattura

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a)

per “fabbricazione” si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b)

per “materiale” si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c)

per “prodotto” si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;

d)

per “merci” si intendono sia i materiali che i prodotti;

e)

per “valore in dogana” si intende il valore determinato conformemente all’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

f)

per “prezzo franco fabbrica” si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante, nella Comunità o in Croazia, nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto;

g)

per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Croazia;

h)

per “valore dei materiali originari” si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

i)

per “valore aggiunto” si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Croazia;

j)

per “capitoli” e “voci” si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo “sistema armonizzato” o “SA”;

k)

il termine “classificato” si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l)

con il termine “spedizione” si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura;

m)

il termine “territori” comprende anche le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”

Articolo 2

Requisiti generali

1.   Ai fini dell’applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

a)

i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell’articolo 5;

b)

i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6.

2.   Ai fini dell’applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Croazia:

a)

i prodotti interamente ottenuti in Croazia ai sensi dell’articolo 5;

b)

i prodotti ottenuti in Croazia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Croazia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6.

Articolo 3

Cumulo bilaterale nella Comunità

I materiali originari della Croazia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall’articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 4

Cumulo bilaterale in Croazia

I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Croazia si considerano materiali originari della Croazia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall’articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1.   Si considerano “interamente ottenuti” nella Comunità o in Croazia:

a)

i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d)

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e della Croazia, con le loro navi;

g)

i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h)

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)

le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2.   Le espressioni “le loro navi” e “le loro navi officina” di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

a)

che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Croazia;

b)

che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Croazia;

c)

che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o della Croazia, o a una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o della Croazia e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d)

il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o della Croazia;

e

e)

il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di uno Stato membro della Comunità o della Croazia.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.   Ai fini dell’articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall’accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono comunque essere utilizzati a condizione che:

a)

il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)

l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell’elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell’articolo 7.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell’articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a)

le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b)

la scomposizione e composizione di confezioni;

c)

il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e)

semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f)

la mondatura, l’imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g)

operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

h)

la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i)

l’affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j)

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l)

l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m)

la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

n)

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

p)

la macellazione degli animali.

2.   Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Croazia.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1.   L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione;

b)

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell’applicare le disposizioni del presente protocollo.

2.   Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell’origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio di territorialità

1.   Le condizioni enunciate al titolo II relative all’acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Croazia, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Croazia verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Croazia sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a)

che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

e

b)

che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione.

3.   L’acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Croazia sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Croazia e successivamente reimportati, purché:

a)

i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Croazia o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, prima della loro esportazione;

e

b)

si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i)

le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

e

ii)

il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Croazia non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Croazia. Tuttavia, se all’elenco dell’allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Croazia in applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.

5.   Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, per “valore aggiunto totale” si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori della Comunità o della Croazia, compreso il valore dei materiali aggiunti.

6.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell’elenco dell’allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

7.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

8.   Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori della Comunità o della Croazia, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o di un sistema analogo.

Articolo 13

Trasporto diretto

1.   Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e la Croazia. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Croazia.

2.   La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese di importazione presentando:

a)

un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all’uscita dal paese di transito; o

b)

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i)

un’esatta descrizione dei prodotti;

ii)

la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

e

iii)

la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o

c)

in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 14

Esposizioni

1.   I prodotti originari spediti per un’esposizione in un paese diverso dalla Comunità e dalla Croazia e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nella Comunità o in Croazia beneficiano, all’importazione, delle disposizioni dell’accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a)

un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Croazia nel paese dell’esposizione e ve li ha esposti;

b)

l’esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Croazia;

c)

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione;

e

d)

dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.

2.   Alle autorità doganali del paese di importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V. Vi figurano la denominazione e l’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o della Croazia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Croazia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Croazia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3.   L’esportatore di prodotti coperto da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell’articolo 9 e agli assortimenti definiti a norma dell’articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l’accordo. Inoltre, esse non escludono l’applicazione di un sistema di rimborso all’esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all’esportazione in base alle disposizioni dell’accordo.

TITOLO V

PROVA DELL’ORIGINE

Articolo 16

Requisiti generali

1.   I prodotti originari della Comunità importati in Croazia e i prodotti originari della Croazia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell’accordo su presentazione:

a)

di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’allegato III; o

b)

nei casi di cui all’articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (di seguito denominata “dichiarazione su fattura”) rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell’allegato IV.

2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell’accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.   Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2.   A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano all’allegato III. Detti moduli sono compilati in una delle lingue in cui è redatta la presente decisione e in base alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev’essere redatta nell’apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3.   L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro o della Croazia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5.   Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6.   La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev’essere indicata nella casella 11 del certificato.

7.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1.   In deroga all’articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a)

non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

o

b)

viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici.

2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”.

5.   Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella “Osservazioni” del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.

2.   I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese:

“DUPLICATE”.

3.   Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella “Osservazioni” del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Croazia, si può sostituire l’originale della prova dell’origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Croazia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Contabilità separata

1.   Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l’uso della cosiddetta “separazione contabile”.

2.   Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati “originari” coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

3.   Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.

4.   Il metodo è registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5.   Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell’origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6.   Le autorità doganali controllano il modo in cui l’autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

Articolo 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1.   La dichiarazione su fattura di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a)

da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23;

o

b)

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

2.   La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3.   L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4.   La dichiarazione su fattura dev’essere compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l’inchiostro e in stampatello.

5.   Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché consegni all’autorità doganale del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6.   La dichiarazione su fattura può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese di importazione entro due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 23

Esportatore autorizzato

1.   Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito “esportatore autorizzato”) che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell’accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.   Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3.   Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4.   Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato.

5.   Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2, o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.

Articolo 24

Validità della prova dell’origine

1.   La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev’essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese di importazione.

2.   Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese di importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 25

Presentazione della prova dell’origine

Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali del paese di importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione dell’accordo.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese di importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell’origine

1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.

2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3.   Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e all’articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l’altro, in:

a)

una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b)

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c)

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Croazia, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d)

certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia a norma del presente protocollo;

e)

prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Croazia in applicazione dell’articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

Articolo 29

Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi

1.   L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

2.   L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

3.   Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il modulo di richiesta di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

4.   Le autorità doganali del paese di importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 31

Importi espressi in euro

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una moneta diversa dall’euro, gli importi nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità o della Croazia equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.

2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell’importo fissato dal paese interessato.

3.   Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell’anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

4.   Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L’importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

5.   Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunità o della Croazia. Nel procedere a detta revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell’opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Assistenza reciproca

1.   Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Croazia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l’indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Croazia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 33

Verifica delle prove dell’origine

1.   Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

2.   Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un’inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.

3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4.   Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5.   Occorre comunicare al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto i risultati del controllo, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Croazia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 34

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del paese di importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 35

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 36

Zone franche

1.   La Comunità e la Croazia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.

2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Croazia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Attuazione del protocollo

1.   L’espressione “la Comunità” utilizzata all’articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2.   I prodotti originari della Croazia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo n. 2 dell’atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. La Croazia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall’accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni speciali di cui all’articolo 38.

Articolo 38

Condizioni speciali

1.   Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell’articolo 13, si considerano:

1)

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a)

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b)

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i)

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6;

oppure

ii)

che tali prodotti siano originari della Croazia o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all’articolo 7;

2)

prodotti originari della Croazia:

a)

i prodotti interamente ottenuti in Croazia;

b)

i prodotti ottenuti in Croazia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i)

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6;

oppure

ii)

che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all’articolo 7.

2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3.   L’esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture “Croazia” o “Ceuta e Melilla” nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Modifiche del protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL’ELENCO DELL’ALLEGATO II

Nota 1:

L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del protocollo.

Nota 2:

2.1.

Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da “ex”; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2.

Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3.

Quando nell’elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4.

Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l’esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d’origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1.

Le disposizioni dell’articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte contraente.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d’origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da “sbozzi di forgia di altri acciai legati” della voce ex ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell’elenco per la voce ex ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell’addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2.

La regola dell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3.

Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l’impiego di “materiali di qualsiasi voce”, si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, l’espressione “fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …” significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco.

3.4.

Quando una regola dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l’impiego di fibre naturali nonché, tra l’altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5.

Se una regola dell’elenco specifica che un prodotto dev’essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l’uso di cereali e loro derivati, non impedisce l’uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell’elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell’ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l’unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da “tessuti non tessuti”, nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6.

Se una regola dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

4.1.

Nell’elenco, con l’espressione “fibre naturali” s’intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione “fibre naturali” comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2.

Il termine “fibre naturali” comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3.

Nell’elenco, le espressioni “pasta tessile”, “sostanze chimiche” e “materiali per la fabbricazione della carta” designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4.

Nell’elenco, per “fibre sintetiche o artificiali in fiocco” si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

5.1.

Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2.

Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

seta,

lana,

peli grossolani di animali,

peli fini di animali,

crine di cavallo,

cotone,

materiali per la produzione della carta e carta,

lino,

canapa,

iuta e altre fibre tessili liberiane,

sisal e altre fibre tessili del genere Agave,

cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali,

filamenti sintetici,

filamenti artificiali,

filamenti conduttori elettrici,

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,

fibre sintetiche in fiocco di poliestere,

fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,

fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene,

fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,

altre fibre sintetiche in fiocco,

fibre artificiali in fiocco di viscosa,

altre fibre artificiali in fiocco,

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,

altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile “tufted” della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Se la stessa superficie tessile “tufted” fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile “tufted” sarebbe ovviamente un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano “filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti”, la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del “nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica,” la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

6.1.

Quando, nell’elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l’8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2.

Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l’uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

6.3.

Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7:

7.1.

I “trattamenti specifici” relativi alle voci ex ex 2707, da 2713 a 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 ed ex ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione.

7.2.

I “trattamenti specifici” relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione;

j)

solo per gli oli pesanti della voce ex ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

k)

solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l)

solo per gli oli pesanti della voce ex ex 2710, trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 oC in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l’“hydrofinishing” o la decolorazione);

m)

solo per gli oli combustibili della voce ex ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 oC, secondo il metodo ASTM D 86;

n)

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

o)

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall’ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3.

Ai sensi delle voci ex ex 2707, da 2713 a 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 ed ex ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.

ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall’accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell’accordo.

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario

(1)

(2)

(3) o (4)

Capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 2

Carne e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex Capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

tutti i succhi di frutta (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono essere originari,

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 5

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole

 

Capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 7

Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 8

Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti,

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

0902

Tè, anche aromatizzato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

ex ex 0910

Miscele di spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

Capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex Capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

 

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1301

Gommalacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

Mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 14

Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex Capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

 

 

Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

 

altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

 

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:

 

 

Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1504

Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

 

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

da 1507 a 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

 

 

Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Frazioni solide, escluse quelle dell’olio di jojoba

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono tuttavia essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono tuttavia essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

Capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione:

a partire da animali del capitolo 1, e/o

in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex Capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

Maltosio e fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

 

Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari

 

ex ex 1703

Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

Estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

 

 

altri

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

contenenti, in peso, non più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi

Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti

 

contenenti, in peso, più del 20 % di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi

Fabbricazione in cui:

tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti,

tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alla voce 1806,

in cui tutti i cereali e la farina (a eccezione del frumento duro e del granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelle del capitolo 11

 

ex ex Capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 2001

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 2004 e

ex ex 2005

Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2008

Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata;

 

 

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzate la farina di senapa o la senapa preparata

 

Farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

ex ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui tutta l’uva o tutti i materiali derivati dall’uva utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

tutti i succhi di frutta utilizzati (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari

 

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,

in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,

in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

ex ex Capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 2301

Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto

 

ex ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio d’oliva, aventi tenore, in peso, di olio d’oliva superiore a 3 %

Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari,

tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex Capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati deve essere originario

 

ex ex 2403

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati deve essere originario

 

ex ex Capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 2504

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

 

ex ex 2515

Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore inferiore o uguale 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

 

ex ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

 

ex ex 2518

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

 

ex ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite)

 

ex ex 2520

Gessi specialmente preparati per l’odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2524

Fibre di amianto naturali

Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)

 

ex ex 2525

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei residui di mica

 

ex ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

 

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali e ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 oC (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere impiegati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1),

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2709

Oli greggi di minerali bituminosi

Distillazione distruttiva di materiali bituminosi

 

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2),

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2711

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2),

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2),

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1),

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2714

Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1),

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”)

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1),

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2805

“Mischmetall”

Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2833

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2852

Composti del mercurio di acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Composti del mercurio di composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

[2933]

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Composti del mercurio di acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altri composti del mercurio di leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 29

Prodotti chimici organici; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1),

o

 

 

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1),

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Possono tuttavia essere utilizzati gli alcolati metallici di questa voce a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2932

Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2939

Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 30

Prodotti farmaceutici, eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

 

 

 

Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

 

 

 

– –

Sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3003 e 3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):

 

 

ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali delle voci 3003 o 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 3006

Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo

Si terrà conto dell’origine del prodotto secondo la classificazione originaria

 

Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:

 

 

fatte di materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

 

fatte di stoffe

Fabbricazione a partire da:

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

o

sostanze chimiche o paste tessili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Dispositivi per stomia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 31

Concimi; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

nitrato di sodio

calciocianamide

solfato di potassio

solfato di magnesio e di potassio

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri: eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3201

Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3)

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3203, 3204 e 3205. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” (4) diverso di questa stessa voce. Possono tuttavia essere utilizzati materiali dello stesso gruppo del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l’odontoiatria” e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3403

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1),

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3404

Cere artificiali e cere preparate:

 

 

a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto:

gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823,

 

 

i materiali della voce 3404

 

 

Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505

Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

Eteri ed esteri di amidi e fecole

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

 

 

Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della voce 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Possono tuttavia essere utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex Capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3801

Grafite colloidale in sospensione nell’olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3806

Gomme-esteri

Fabbricazione a partire da acidi resinici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

 

 

Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3812

Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3814

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3818

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3819

Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 3821

Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

 

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

 

I seguenti prodotti della presente voce:

– –

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

– –

Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

– –

Sorbitolo diverso da quello della voce 2905

– –

Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

– –

Scambiatori di ioni

– –

Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

– –

Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

– –

Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

– –

Acidi sulfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici

– –

Oli di flemma e olio di Dippel

– –

Miscele di sali aventi differenti anioni

– –

Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3901 a 3915

Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; eccetto i prodotti delle voci ex ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata di seguito:

 

 

Prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99 %, in peso, al contenuto totale del polimero

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3907

Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

 

Poliestere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

 

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3916 a 3921

Semilavorati e lavori di materie plastiche; eccetto le voci ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 e ex ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti:

 

 

Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri:

 

 

– –

Prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99 %, in peso, al contenuto totale del polimero

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3916 e

ex ex 3917

Profilati e tubi

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3920

Lastre o pellicole ionomere

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3922 a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 40

Gomma e lavori di gomma; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4001

Lastre “crêpe” di gomma per suole

Laminazione di fogli “crêpe” di gomma naturale

 

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

4012

Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma:

 

 

Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene

Rigenerazione di coperture usate

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

 

ex ex 4017

Lavori di gomma indurita

Produzione a partire da gomma indurita

 

ex ex Capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4102

Pelli gregge di ovini, senza vello

Slanatura di pelli di ovini

 

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati,

o

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4107, 4112 e

4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 4104 a 4113

 

ex ex 4114

Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

 

 

Tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

 

altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

 

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelle da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302

 

ex ex Capitolo 44

Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4403

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

 

ex ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex ex 4409

Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

 

 

levigato o incollato con giunture di testa

Levigatura o incollatura con giunture di testa

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

da ex ex 4410 a

ex ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

 

ex ex 4416

Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

 

ex ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

 

ex ex Capitolo 45

Sughero e lavori di sughero; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4503

Lavori di sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

 

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4811

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4816

Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 4818

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 4820

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex ex Capitolo 49

Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni o applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

 

 

 

Calendari del genere “perpetuo”, o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

ex ex Capitolo 50

Seta; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

 

da 5004 a ex ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 52

Cotone; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

filati di iuta,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

 

 

 

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili

 

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; eccetto:

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

Feltri all’ago

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

Tuttavia,

i filati di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella”

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

Capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 

 

 

di feltro ad ago

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

Tuttavia,

i filati di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

 

di altri feltri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco o di iuta,

filati di filamenti sintetici o artificiali

fibre naturali, oppure

fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

ex ex Capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto:

 

 

Elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

 

 

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

 

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati

 

altri

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili

 

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (7)

 

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Fabbricazione a partire da filati

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

 

 

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

 

 

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche

 

altri

Fabbricazione a partire da filati

 

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

Reticelle a incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

 

Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

 

 

Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

i materiali seguenti:

– –

filati di politetrafluoroetilene (8),

– –

filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica,

– –

filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico,

 

 

 

– –

monofilati di politetrafluoroetilene (8),

– –

filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

– –

filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8),

 

 

 

– –

monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico,

– –

fibre naturali,

– –

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

– –

sostanze chimiche o paste tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

Capitolo 60

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

Capitolo 61

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da filati (7)  (9)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

ex ex Capitolo 62

Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto:

Fabbricazione a partire da filati (7)  (9)

 

ex ex 6202, ex ex 6204,

ex ex 6206, ex ex 6209 e

ex ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébé) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébé), ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

ex ex 6210 e

ex ex 6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

Ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:

 

 

Ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

Fodere interno collo e polsi, tagliate

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da filati (9)

 

ex ex Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l’arredamento:

 

 

in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

altri:

 

 

– –

Ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9)  (10)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (eccetto quelli a maglia e a uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9)  (10)

 

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

6306

Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

non tessuti

Fabbricazione a partire da (7)  (9):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

 

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L’assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

 

ex ex Capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 65

Cappelli, copricapo e altre acconciature; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

6505

Cappelli, copricapo e altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

ex ex Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata

 

ex ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

ex ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

 

Capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 7003, ex ex 7004 e

ex ex 7005

Vetro con strati non riflettenti

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

 

 

Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Decorazione a mano (a esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure

lana di vetro

 

ex ex Capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 7101

Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 7102, ex ex 7103 e

ex ex 7104

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

 

7106, 7108 e

7110

Metalli preziosi:

 

 

greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

o

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

Semilavorati o in polvere

Produzione a partire da metalli preziosi greggi

 

ex ex 7107, ex ex 7109 e

ex ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

 

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205

 

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

 

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

 

ex ex 7218, da 7219 a

7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

 

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

 

ex ex 7224, da 7225 a

7228

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224

 

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

 

ex ex Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7304, 7305 e

7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

 

ex ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301

 

ex ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 74

Rame e lavori di rame; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

 

 

Rame raffinato

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame

 

7404

Rifiuti e rottami di rame

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7405

Leghe madri di rame

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 7501 a 7503

Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel e altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e avanzi di nichel

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

 

7602

Cascami e avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 7616

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

 

 

ex ex Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7801

Piombo greggio:

 

 

Piombo raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d’opera

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i materiali della voce 7802

 

7802

Cascami ed avanzi di piombo

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7901

Zinco greggio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i materiali della voce 7902

 

7902

Rifiuti e rottami di zinco

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8001

Stagno greggio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i materiali della voce 8002

 

8002 e 8007

Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

 

 

Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex Capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

 

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati le lame di coltello e i manici di metalli comuni

 

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati i manici di metalli comuni

 

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati i manici di metalli comuni

 

ex ex Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8306

Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8401

Elementi combustibili nucleari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (12)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata”

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403 e ex ex 8404

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8413

Pompe volumetriche rotative

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8414

Ventilatori e simili, per usi industriali

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8419

Macchine per l’industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8428

Macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

 

 

Rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l’escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8439

Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8443

Stampanti per macchine e apparecchi per ufficio (per esempio macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, macchine per l’elaborazione di testi ecc.)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8444 a 8447

Macchine per l’industria tessile delle voci da 8444 a 8447

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8448

Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

 

 

 

Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati,

il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell’uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8456 a 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8469 a 8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8482

Cuscinetti a sfere od a rulli

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8486

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma

macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli

macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro

parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, alle macchine delle voci 8456, 8462 e 8464

strumenti da traccia che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

forme, per formare a iniezione o per compressione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altre macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine e apparecchi della voce 8428

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8487

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8504

Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8517

Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8523

dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37;

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

schede di prossimità e “schede intelligenti” (“smart cards”) con due o più circuiti integrati elettronici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l’introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l’assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

“schede intelligenti” (“smart cards”) con un circuito integrato elettronico

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini;

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

 

 

riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8536

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

 

 

– –

di materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

di ceramica, di ferro e di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

– –

di rame

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8541

Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:

 

 

Circuiti integrati monolitici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l’introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l’assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

multichip facenti parte di macchine o di apparecchi non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8546

Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8548

Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex Capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori; eccetto:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“side car”):

 

 

Con motore a pistone alternativo di cilindrata:

 

 

– –

inferiore o uguale a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –

superiore a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8712

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini;

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex Capitolo 88

Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8804

Paracadute a motore («rotochute»)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l’appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; parti di tali oggetti

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex Capitolo 90

Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9002

Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 9014

Altri strumenti e apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9015

Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9016

Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9017

Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l’impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9018

Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia e altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

 

Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione e altri apparecchi di terapia respiratoria

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell’elemento filtrante amovibile

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024

Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9026

Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9027

Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

 

 

Parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9032

Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9033

Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 91

Sveglie, pendolette, orologi e loro parti; eccetto:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9105

Altri orologi

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi e loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

 

 

Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 93

Armi e munizioni; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate, eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 9401 e

ex ex 9403

Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all’uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403

 

9405

Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex Capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9506

Mazze da golf e loro parti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

 

ex ex Capitolo 96

Lavori diversi; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 9601 e

ex ex 9602

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

 

ex ex 9603

Scope e spazzole (escluse le granate e articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L’assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

 

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

 

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9613

Accenditori e accendini piezoelettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9614

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

 

Capitolo 97

Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ALLEGATO III

Modello di certificato di circolazione delle merci EUR.1 e di domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1

Istruzioni per la stampa

1.

Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2.

Le autorità competenti delle parti contraenti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l’esecuzione a tipografie autorizzate. In quest’ultimo caso, su ciascun certificato dev’essere indicata tale autorizzazione. Ogni modulo reca il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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ALLEGATO IV

Testo della dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (13)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. (14) преференциален произход.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no ... (13)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial... (14).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (13)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (14).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (13)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (14).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungsnr. ... (13)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (14) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr ... (13)) deklareerib, et need tooted on ... (14) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (13)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (14).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (13)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (14) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ... (13)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (14).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (13)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale… (14).

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (13)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (14).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (13)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (14) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (13)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ... (14) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (13)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (14).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (13)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (14).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (13)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (14) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o ... (13)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (14).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. … (13)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (14).

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (13)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (14).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (13)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (14) poreklo.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (13)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (14).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (13)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (14).

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (13)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (14) preferencijalnog podrijetla.

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(1)  Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici” si vedano le note introduttive 7.1 e 7.3.

(2)  Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici”, si veda la nota introduttiva 7.2.

(3)  La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un’altra voce del capitolo 32.

(4)  Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5)  Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall’altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.

(6)  Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico, misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità), è inferiore al 2 %.

(7)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(8)  L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(9)  Cfr. la nota introduttiva 6.

(10)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(11)  SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12)  Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

(13)  Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(14)  Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.


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