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Document 32008R1058

    Regolamento (CE) n. 1058/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008 , recante annullamento della registrazione di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arroz del Delta del Ebro (IGP)]

    GU L 283 del 28.10.2008, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1058/oj

    28.10.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 283/32


    REGOLAMENTO (CE) N. 1058/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 27 ottobre 2008

    recante annullamento della registrazione di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arroz del Delta del Ebro (IGP)]

    LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Spagna per l’annullamento della registrazione della denominazione «Arroz del Delta del Ebro» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

    (2)

    Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere all’annullamento della registrazione della suddetta denominazione.

    (3)

    In base a tali elementi, questa denominazione deve quindi essere soppressa dal «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette».

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La registrazione della denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento è annullata.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    (2)  GU C 314 del 22.12.2007, pag. 44.


    ALLEGATO

    Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

    Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

    SPAGNA

    Arroz del Delta del Ebro (IGP)


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