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Document 32008R1019
Commission Regulation (EC) No 1019/2008 of 17 October 2008 amending Annex II to Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council on the hygiene of foodstuffs (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008 , che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008 , che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 277 del 18.10.2008, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
18.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1019/2008 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2008
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare. Gli operatori di tale settore che eseguono qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di prodotti alimentari successiva alla prima fase di produzione rispettano i requisiti generali in materia d’igiene di cui all’allegato II di detto regolamento. |
(2) |
Per quanto riguarda il rifornimento idrico, a norma del capitolo VII dell’allegato II l’acqua potabile va usata, ove necessario, per garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati e per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita. Detto allegato dispone inoltre che per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi possa essere usata acqua di mare pulita e che l’acqua pulita possa essere usata per il loro lavaggio esterno. |
(3) |
L’uso di acqua pulita per i prodotti della pesca interi e per il lavaggio esterno di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi non presenta un rischio per la salute pubblica purché procedure di controllo basate segnatamente sui principi dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) siano state elaborate e applicate dagli operatori del settore alimentare, in modo da garantire che tale uso non rappresenti una fonte di contaminazione. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 852/2004 va pertanto modificato di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato II, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 852/2004 il punto 1, lettera b), è sostituito dal seguente:
«b) |
Per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita. Per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi può essere usata acqua di mare pulita; l’acqua pulita può essere usata anche per il lavaggio esterno. Se si usa acqua pulita è necessario disporre di strutture e procedure adeguate per la sua fornitura, in modo da garantire che tale uso non rappresenti una fonte di contaminazione dei prodotti alimentari.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.