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Document 32008D0359

2008/359/CE: Decisione della Commissione, del 28 aprile 2008 , che istituisce un gruppo ad alto livello sulla competitività del settore agroalimentare

GU L 120 del 7.5.2008, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/359/oj

7.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2008

che istituisce un gruppo ad alto livello sulla competitività del settore agroalimentare

(2008/359/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 157, paragrafo 1 del trattato, la Comunità e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell’industria comunitaria. Più in particolare, l’articolo 157, paragrafo 2, invita gli Stati membri a consultarsi reciprocamente in collegamento con la Commissione e, in quanto necessario, a coordinare le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile per promuovere tale coordinamento.

(2)

Nella sua comunicazione «Esame intermedio della politica industriale — Un contributo alla strategia dell’Unione europea per la crescita e l’occupazione» (1) la Commissione ha annunciato la sua intenzione di avviare un'iniziativa in campo alimentare al fine di favorire la competitività nel settore agroalimentare.

(3)

Occorre quindi istituire un gruppo ad alto livello composto principalmente da esperti in materia di competitività del settore agroalimentare comunitario e di aspetti connessi, quali sicurezza alimentare, salute e ambiente, definendo i compiti e la struttura del gruppo in questione.

(4)

Il gruppo esaminerà i fattori che determinano o che determineranno in futuro la competitività del settore agroalimentare comunitario. Sulla scorta dei risultati delle discussioni intrattenute, il gruppo formulerà una serie di raccomandazioni specifiche miranti a rafforzare la competitività del settore agroalimentare in linea con le politiche comunitarie, in particolare con gli obiettivi della sicurezza alimentare e della salute, della politica agricola e dello sviluppo sostenibile.

(5)

Il gruppo sarà composto di rappresentanti della Commissione, degli Stati membri e delle parti interessate, in particolare dei produttori del settore agroalimentare a monte e degli utilizzatori a valle, dei consumatori e della società civile.

(6)

Occorre provvedere a regolamentare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle norme della Commissione sulla sicurezza, fissate nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom (2) della Commissione.

(7)

I dati personali dei membri del gruppo andranno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3),

DECIDE:

Articolo 1

Gruppo ad alto livello sulla competitività del settore agroalimentare

È istituito un gruppo ad alto livello sulla competitività del settore agroalimentare, di seguito denominato «il gruppo».

Articolo 2

Compiti

Il gruppo è incaricato di svolgere le seguenti funzioni:

(1)

esaminare i fattori che determinano o che determineranno in futuro la competitività del settore agroalimentare comunitario e le sfide connesse;

(2)

identificare i fattori che incidono sulla posizione concorrenziale e sulla sostenibilità del settore agroalimentare nella Comunità, in particolare le sfide e le tendenze future che potrebbero avere effetti sulla competitività;

(3)

formulare una serie di raccomandazioni specifiche rivolte ai responsabili delle decisioni politiche a livello comunitario.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su ogni questione relativa alla competitività del settore agroalimentare comunitario.

Articolo 4

Composizione — nomina

1.   La Commissione nomina i membri del gruppo scegliendoli tra specialisti di alto livello che abbiano competenze e responsabilità in ambiti attinenti alla competitività del settore agroalimentare comunitario e alle sfide connesse.

2.   Il gruppo è costituito al massimo da 27 membri, tra cui:

a)

8 rappresentanti degli Stati membri;

b)

13 rappresentanti del settore agroalimentare;

c)

6 rappresentanti della società civile e delle associazioni professionali.

3.   I membri del gruppo sono nominati a titolo personale per le loro competenze e consigliano la Commissione in modo indipendente da ogni influenza esterna.

4.   Ciascun membro del gruppo nomina un suo rappresentante personale che partecipa ai lavori del sottogruppo preparatorio di cui all'articolo 5, paragrafo2.

5.   I membri sono nominati per un mandato rinnovabile di un anno e restano in carica sino alla loro sostituzione a norma del paragrafo 6 del presente articolo o sino alla fine del loro mandato.

6.   I membri possono essere sostituiti per il resto del mandato nei casi seguenti:

a)

quando si dimettono;

b)

quando non risultano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo;

c)

quando non rispettano l'articolo 287 del trattato.

7.   I membri formulano per iscritto una dichiarazione d'impegno ad agire nel pubblico interesse, nonché una dichiarazione circa la sussistenza o meno di interessi che potrebbero pregiudicare la loro indipendenza.

8.   I nominativi dei membri sono pubblicati sul sito Internet della Direzione generale Imprese e industria e nel registro dei gruppi di esperti della Commissione. I nominativi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto dalla Commissione.

2.   Un sottogruppo, di seguito denominato il sottogruppo «sherpa», prepara le discussioni, i pareri e le proposte in vista delle azioni e/o dei provvedimenti che saranno raccomandati dal gruppo. Esso lavora in stretto contatto con i servizi della Commissione alla preparazione delle riunioni del gruppo.

3.   D’accordo con la Commissione, si possono istituire sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal gruppo. Questi sottogruppi sono sciolti non appena abbiano compiuto il loro mandato.

4.   Il rappresentante della Commissione può chiedere ad esperti o osservatori, con competenze specifiche su una questione all’ordine del giorno, di partecipare ai lavori del gruppo o alle deliberazioni e ai lavori dei sottogruppi e dei gruppi ad hoc.

5.   Le informazioni ottenute nel quadro della partecipazione alle deliberazioni o ai lavori del gruppo, dei sottogruppi o dei gruppi ad hoc non devono essere divulgate se la Commissione ritiene che siano di carattere riservato.

6.   Il gruppo, il sottogruppo «sherpa» e gli altri sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure ed al calendario da questa stabiliti. La Commissione provvede alle mansioni di segretariato. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi.

7.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno in base al modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

8.   La Commissione può pubblicare o diffondere su Internet, su un sito web specifico e nella lingua originale del documento interessato, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo, atti e relazioni.

Articolo 6

Limite di validità

La decisione è applicabile fino al 1o novembre 2009. Entro tale data, la Commissione decide una sua eventuale proroga.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  COM(2007) 374 del 4.7.2007.

(2)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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