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Document 32008D0357

2008/357/CE: Decisione della Commissione, del 23 aprile 2008 , che fissa prescrizioni per la sicurezza dei bambini che devono essere rispettate dalle norme europee per gli accendini in applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 120 del 7.5.2008, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/357/oj

7.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2008

che fissa prescrizioni per la sicurezza dei bambini che devono essere rispettate dalle norme europee per gli accendini in applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/357/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1), lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/95/CE stabilisce l’obbligo per i produttori di immettere sul mercato esclusivamente prodotti sicuri.

(2)

Conformemente a tale direttiva si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee.

(3)

Conformemente alla direttiva 2001/95/CE le norme europee sono elaborate da organismi europei di normalizzazione. Tali norme dovrebbero assicurare che i prodotti soddisfino il requisito generale di sicurezza di cui alla direttiva.

(4)

Gli accendini sono prodotti intrinsecamente pericolosi poiché generano fiamma o calore e contengono liquidi infiammabili oppure gas, spesso sotto pressione. I rischi potenziali più evidenti connessi all'uso scorretto di accendini sono gli incendi, le ustioni e gli scoppi che possono indurre esplosioni in presenza di una fonte di calore.

(5)

Gli accendini non sono prodotti destinati ai bambini. Tuttavia l'uso scorretto degli accendini, soprattutto da parte dei bambini piccoli, non è infrequente e va tenuto in considerazione nella valutazione della sicurezza di tali prodotti. Tale situazione riguarda soprattutto gli accendini usa e getta, che sono venduti in grandi quantità, spesso in pacchetti da più unità, e vengono utilizzati dai consumatori come prodotti senza valore, da gettare, nonché gli accendini particolarmente attraenti per i bambini a causa della loro forma o delle funzioni ludiche aggiuntive, interessanti per i bambini.

(6)

L'uso scorretto degli accendini può provocare incendi con conseguenti danni personali ed economici, fino al decesso. Per tale motivo gli accendini presentano un rischio grave se utilizzati scorrettamente dai bambini.

(7)

Nel 1998 la Commissione ha trasmesso al CEN il mandato di standardizzazione n. M/266 riguardante la sicurezza dei consumatori e dei bambini per quanto riguarda gli accendini, che ha indotto la pubblicazione della norma europea EN 13869:2002: Accendini — Resistenza all'uso da parte di bambini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova.

(8)

Poiché la salute e la sicurezza dei consumatori viene messa a repentaglio, in particolare, dalla capacità dei bambini in tenera età di far funzionare e di usare scorrettamente gli accendini e dalla probabilità che questo avvenga, nonché dal fatto che tale rischio può essere eliminato efficacemente solo con misure adeguate applicabili a livello comunitario, l'11 maggio 2006 la Commissione ha adottato la decisione 2006/502/CE (2) nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE che impone agli Stati membri di adottare provvedimenti volti a garantire che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.

(9)

Poiché le decisioni adottate nel rispetto dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE sono misure provvisorie valide al massimo un anno, che possono essere prorogate per periodi di non oltre un anno, il 12 aprile 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2007/231/CE (3) che estende di un anno la validità della decisione 2006/502/CE.

(10)

Sebbene la norma EN 13869 non sia stata citata come riferimento nella Gazzetta ufficiale nel rispetto delle prescrizioni della direttiva 2001/95/CE, la decisione 2006/502/CE della Commissione fornisce la presunzione di conformità agli accendini che rispettano le norme nazionali che recepiscono la norma EN 13869.

(11)

Vista la necessità di adottare soluzioni tecniche adeguate per la valutazione delle prescrizioni relative alla sicurezza dei bambini degli accendini, gli Stati membri e la Commissione, in collaborazione con le organizzazioni europee di standardizzazione e dopo aver consultato gli interessati, hanno individuato la necessità di rivedere la norma EN 13869.

(12)

Il problema principale identificato nella norma attuale è il fatto di affidarsi ai panel test sui bambini per verificare se un accendino sia effettivamente resistente all'uso da parte di bambini. Malgrado questo tipo di test sia risultato attendibile, sarebbe opportuno individuare metodi alternativi per stabilire la resistenza degli accendini all'uso da parte di bambini, a condizione che le eventuali alternative siano almeno altrettanto efficaci e attendibili. Inoltre l'attuale definizione di accendini particolarmente attraenti per i bambini (i cosiddetti accendini fantasia) consente varie interpretazioni, che potrebbero indurre ad un'applicazione non uniforme del divieto di commercializzazione di tali accendini. Infine vanno affrontate varie altre questioni affinché la norma possa svolgere con piena efficacia il suo ruolo fornendo le soluzioni tecniche adeguate.

(13)

Le prescrizioni specifiche relative alla sicurezza dei bambini per gli accendini vanno elaborate nel rispetto dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, al fine di chiedere agli organismi di standardizzazione di rivedere la norma EN 13869, secondo la procedura di cui alla direttiva 98/34/CE (4) per la fornitura di informazioni nel settore delle norme e dei regolamenti tecnici, nonché di consentire la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della norma riveduta.

(14)

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del riferimento alla norma riveduta, per gli accendini fabbricati nel rispetto della norma sussisterà la presunzione di conformità alle prescrizioni generali sulla sicurezza della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, per quanto concerne le prescrizioni specifiche per la sicurezza dei bambini contenute nella norma.

(15)

Le misure stabilite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui alla direttiva 2001/95/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Scopo

La presente decisione stabilisce i requisiti sulla base dei quali la Commissione può chiedere agli organismi di standardizzazione competenti di modificare la norma sugli accendini.

Ai fini della presente decisione:

 

per «accendino» s’intende un dispositivo ad azionamento manuale che produce fiamma utilizzando un combustibile, utilizzato di norma per accendere di proposito per lo più sigarette, sigari e pipe e che può essere usato prevedibilmente anche per accendere materiali quali carta, stoppini, candele e lanterne, fabbricato con un serbatoio integrato di combustibile, indipendentemente dal fatto che questo sia destinato o meno ad essere ricaricato.

 

per «accendino sicuro per i bambini» s’intende un accendino progettato e prodotto in modo che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzazione, non possa essere azionato da bambini di meno di 51 mesi d’età a causa, ad esempio, della forza necessaria per azionarlo o per le sue caratteristiche costruttive o per il sistema di protezione del meccanismo d’ignizione ovvero per la complessità o la sequenza delle operazioni necessarie per l’accensione.

 

«accendino attraente per i bambini» indica un accendino la cui forma assomiglia ad un altro oggetto comunemente riconosciuto come attraente per i bambini o destinato ai bambini di età inferiore a 51 mesi.

Articolo 2

Requisiti

1.   Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, i requisiti specifici per la sicurezza dei bambini riguardanti gli accendini sono:

a)

gli accendini devono resistere all'uso da parte dei bambini per ridurre al minimo la capacità di bambini di età inferiore a 51 mesi di farli funzionare nonché la probabilità che questo avvenga;

b)

gli accendini non devono risultare attraenti per bambini di età inferiore a 51 mesi.

2.   Il paragrafo 1, lettera a) non si applica agli accendini ricaricabili per i quali i fabbricanti forniscono alle autorità competenti, dietro richiesta, la documentazione necessaria a provare che sono progettati, fabbricati e commercializzati in modo da garantire un impiego corretto e sicuro per un periodo di funzionamento di almeno cinque anni, con eventuali riparazioni, e che rispettano tutti i seguenti requisiti:

a)

una garanzia scritta del fabbricante, di almeno due anni per ogni accendino, nel rispetto della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

b)

la possibilità pratica di riparazione e di ricarica sicura dell’accendino lungo la sua intera durata di vita, compreso in particolare un meccanismo d’ignizione riparabile;

c)

le parti non di consumo, ma soggette a usura o suscettibili di rompersi nel corso di un uso continuativo dopo la scadenza del periodo di garanzia devono essere accessibili per essere sostituite o riparte da un servizio dopo vendita autorizzato o specializzato basato nell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 23 aprile 2008.

Per la Commissione

Meglena KUNEVA

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41.

(3)  GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16

(4)  GU L 204 del 21.07.1998, pag. 37.

(5)  GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.


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