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Document 32008R0404

Regolamento (CE) n. 404/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008 , recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli per quanto riguarda l'autorizzazione ad adoperare lo spinosad, il bicarbonato di potassio e l'octanoato di rame nonché l'etilene

GU L 120 del 7.5.2008, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrog. impl. da 32007R0834

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/404/oj

7.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/8


REGOLAMENTO (CE) N. 404/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2008

recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli per quanto riguarda l'autorizzazione ad adoperare lo spinosad, il bicarbonato di potassio e l'octanoato di rame nonché l'etilene

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, alcuni Stati membri hanno trasmesso agli altri Stati membri ed alla Commissione una serie di informazioni onde poter inserire alcuni prodotti nell'allegato II del suddetto regolamento.

(2)

La Commissione ha invitato un gruppo di esperti ad hoc a trasmettere raccomandazioni relative, da un lato, all'autorizzazione ad adoperare lo spinosad, il bicarbonato di potassio e l'octanoato di rame nell'agricoltura biologica e, dall'altro, all'estensione dell'impiego dell'etilene per lo sverdimento degli agrumi e l'inibizione della germinazione nelle patate e nelle cipolle, alla luce dei principi che disciplinano l'agricoltura biologica.

(3)

Il gruppo di esperti ha presentato alla Commissione una relazione, in data 22 e 23 gennaio 2008 (2), in cui si raccomandava l'autorizzazione ad adoperare lo spinosad, il bicarbonato di potassio e l'octanoato di rame a determinate condizioni e ad estendere l'impiego dell'etilene nello sverdimento degli agrumi e nell'inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle, anche in tal caso a determinate condizioni. Sulla base della relazione di questo gruppo di esperti e degli elementi sopra esposti, la Commissione ritiene opportuno autorizzare l'utilizzo di taluni prodotti nell'agricoltura biologica ed estendere l'impiego dell'etilene.

(4)

Lo spinosad è un nuovo antiparassitario di origine microbica, considerato indispensabile per lottare contro alcuni dei principali parassiti, e contribuisce alla sostenibilità del sistema di produzione in caso di attacco da parte di altri organismi nocivi. Il suo impiego presuppone tuttavia l'adozione di misure atte a ridurre al minimo il rischio per gli organismi non bersaglio.

(5)

Per quanto riguarda l'inserimento dello spinosad nell'allegato, occorre precisare che l'impiego di microorganismi è generalmente consentito nell'agricoltura biologica per lottare contro i parassiti e le fitopatie mentre le sostanze prodotte dai microorganismi debbono essere enumerate individualmente.

(6)

Il bicarbonato di potassio è considerato indispensabile nella lotta contro varie malattie fungine che colpiscono una serie di colture e può contribuire a ridurre l'impiego di rame e zolfo nell'ambito della lotta contro alcuni attacchi combinati di parassiti.

(7)

L'octanoato di rame è un nuova formulazione del rame che può essere utilizzata allo stesso scopo di altri composti del rame che sono già iscritti nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91. L'impiego dell'octanoato di rame riduce il quantitativo totale di rame da applicare in ciascuna stagione.

(8)

L'etilene è già iscritto nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 in quanto sostanza tradizionalmente adoperata nell'agricoltura biologica. È sembrato quindi appropriato completare le condizioni per l'uso di tale sostanza menzionando altri due usi considerati essenziali: sverdimento degli agrumi, allorché tale trattamento fa parte di una strategia volta ad impedire gli attacchi della mosca della frutta, ed inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle destinate alla conservazione.

(9)

Occorre pertanto modificare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/2008 della Commissione (GU L 38 del 13.2.2008, pag. 3).

(2)  Relazione del gruppo di esperti ad hoc sull'impiego degli antiparassitari nella produzione biologica di prodotti agricoli, 22-23 gennaio 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/publi/pesticides_en.pdf


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

Nella Parte B «Antiparassitari», il punto 1. «Prodotti fitosanitari» è modificato come segue:

(1)

La tabella II «Microorganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti» è sostituita dalla seguente tabella:

«II.   Microorganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le fitopatie

Designazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

Microorganismi (batteri, virus e funghi)

Solo ceppi non geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)


IIa   Sostanze prodotte da microorganismi

Designazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

Spinosad

Insetticida;

solo se prodotto da ceppi non geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE

solo allorché sono adottate misure atte a minimizzare il rischio per i principali parassitoidi ed il rischio di sviluppo di una resistenza

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

(2)

La tabella IV «Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica» è modificata come segue:

a)

La voce riguardante il rame, alla colonna intitolata «Designazione», è sostituita dal seguente testo:

«Rame, nella forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido ramoso, octanoato di rame».

b)

La voce riguardante l'«etilene» è sostituita dal seguente testo:

Designazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

«(*) Etilene

Sverdimento di banane, kiwi e cachi; sverdimento degli agrumi, unicamente nell'ambito di una strategia mirante a prevenire gli attacchi della mosca della frutta; induzione della fioritura dell'ananas; inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo»

(3)

Nella tabella V «Altre sostanze», è inserita la seguente voce:

Designazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

«Bicarbonato di potassio

Fungicida».


(1)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1


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