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Document 32008R0403

Regolamento (CE) n. 403/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008 , recante determinazione in via provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2008/2009

GU L 120 del 7.5.2008, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2009; abrogato da 32009R0505

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/403/oj

7.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/6


REGOLAMENTO (CE) N. 403/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2008

recante determinazione in via provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2) prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti di cui al codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India nonché dell'articolo 12, paragrafo 3, e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 950/2006, la Commissione ha calcolato, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2008/2009 per ciascun paese esportatore.

(3)

Occorre pertanto determinare in via provvisoria i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo 2008/2009 in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 950/2006.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India, espressi in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2008/2009 e per i rispettivi paesi esportatori, sono determinati in via provvisoria in conformità dell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2008/2009, espressi in equivalente zucchero bianco.

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India

Obblighi di consegna 2008/2009

Barbados

32 097,40

Belize

46 680,10

Congo

10 186,10

Figi

165 348,30

Guyana

165 131,40

India

10 000,00

Costa d'Avorio

10 186,10

Giamaica

122 234,30

Kenya

5 000,00

Madagascar

10 760,00

Malawi

20 824,40

Maurizio

491 030,50

Mozambico

6 000,00

Saint Christopher e Nevis

0,00

Suriname

0,00

Swaziland

117 844,50

Tanzania

10 186,10

Trinidad e Tobago

43 751,00

Uganda

0,00

Zambia

7 215,00

Zimbabwe

30 224,80

Totale

1 304 700,00


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