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Document 32007R0676

Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell’ 11 giugno 2007 , che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord

GU L 157 del 19.6.2007, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 04/08/2018; abrogato da 32018R0973

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/676/oj

19.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/1


REGOLAMENTO (CE) N. 676/2007 DEL CONSIGLIO

dell’11 giugno 2007

che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Da recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) è emerso che gli stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord presentano livelli di mortalità per pesca superiori ai livelli fissati dallo stesso CIEM in base all’approccio precauzionale e rischiano di essere sfruttati a livelli insostenibili.

(2)

Secondo un comitato di esperti che ha esaminato le strategie pluriennali di gestione, la resa maggiore per la sogliola si ha in presenza di una mortalità per pesca di 0,2 per gli esemplari di età compresa tra i due e i sei anni.

(3)

Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha indicato che la biomassa precauzionale per lo stock di passera di mare nel Mare del Nord dovrebbe essere pari a 230 000 tonnellate, che il tasso di mortalità per pesca necessario per produrre la resa più alta di passera di mare nel Mare del Nord nel lungo termine è pari a 0,3 e che la biomassa precauzionale per lo stock di sogliola nel Mare del Nord dovrebbe essere pari a 35 000 tonnellate.

(4)

È necessario adottare misure per l'attuazione di un piano pluriennale di gestione delle attività di pesca relative agli stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord. Tali misure, se riguardano lo stock di passera di mare del Mare del Nord, vanno fissate previe consultazioni con la Norvegia.

(5)

Il piano deve mirare a garantire, in una prima fase, che gli stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord siano portati entro i limiti biologici di sicurezza e, in una seconda fase e previo attento esame da parte del Consiglio dei metodi per conseguire tale obiettivo, che tali stock siano sfruttati sulla base di un rendimento massimo sostenibile e in modo sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

(6)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2), stabilisce tra l'altro che per conseguire tale obiettivo la Comunità deve applicare un approccio precauzionale nell'adottare misure per proteggere e conservare gli stock, garantirne lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l’impatto della pesca sugli ecosistemi marini.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe mirare alla progressiva attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e contribuire a rendere le attività di pesca efficienti all’interno di un’industria della pesca competitiva e economicamente redditizia, garantendo buone condizioni di vita a chi dipende dalla pesca della passera di mare e della sogliola nel Mare del Nord e tenendo conto degli interessi dei consumatori. La Comunità basa in parte la sua politica sugli orientamenti programmatici raccomandati dal consiglio consultivo regionale (CCR) appropriato. Un’ampia parte delle catture di passera di mare nel Mare del Nord avviene in concomitanza con le catture di sogliola. La gestione della pesca della passera di mare non può avvenire in modo indipendente dalla gestione della pesca della sogliola.

(8)

Pertanto, nell'elaborare il piano pluriennale, si dovrebbe tenere conto anche del fatto che l'elevato tasso di mortalità per pesca della passera di mare è dovuto in larga misura ai consistenti rigetti della sogliola pescata con sfogliare aventi maglie di 80 mm nel settore meridionale del Mare del Nord.

(9)

Tale contenimento dei tassi di mortalità per pesca può essere ottenuto stabilendo un adeguato metodo di fissazione del totale ammissibile di catture (TAC) per gli stock interessati e un sistema di riduzione dei giorni di permanenza in mare consentiti con cui lo sforzo di pesca relativo a tali stock venga limitato in modo da rendere improbabile il superamento dei TAC e dei tassi di mortalità per pesca prefissati, ma sono sufficienti per pescare i TAC autorizzati sulla base dei tassi di mortalità per pesca previsti dal piano.

(10)

Il piano dovrebbe comprendere tutte le filiere della pesca dei pesci piatti che abbiano un impatto significativo sulla mortalità per pesca degli stock di passere di mare e di sogliola interessati. Tuttavia, gli Stati membri le cui quote relative all'uno e all'altro stock siano inferiori al 5 % della quota del TAC spettante alla Comunità europea dovrebbero essere esentati dalle disposizioni del piano concernenti la gestione dello sforzo.

(11)

Tale piano dovrebbe costituire il principale strumento per la gestione dei pesci piatti nel Mare del Nord e dovrebbe contribuire alla ricostituzione di altri stock quali il merluzzo.

(12)

Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono necessarie misure di controllo in aggiunta a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (3).

(13)

Nel 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione sull’attuazione dell’obiettivo di rendimento massimo sostenibile entro il 2015 con la quale ha avviato un dibattito su una strategia comunitaria finalizzata alla progressiva riduzione della mortalità per pesca nelle principali filiere. La Commissione ha sottoposto tale comunicazione al parere dei CCR.

(14)

La Commissione ha chiesto al CSTEP di riferire sugli aspetti fondamentali della valutazione d'impatto relativa alla gestione della passera di mare e della sogliola, che dovrebbe basarsi su informazioni biologiche e finanziarie accurate, obiettive e complete. Tale valutazione d'impatto sarà allegata alla proposta della Commissione sulla seconda fase del piano pluriennale.

(15)

Il piano pluriennale dovrebbe essere considerato un piano di ricostituzione nella prima fase e un piano di gestione nella seconda fase, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E OBIETTIVI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento degli stock di passera di mare e sogliola presenti nel Mare del Nord.

2.   Ai fini del presente regolamento, per «Mare del Nord» si intende la zona marina definita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare come sottozona IV.

Articolo 2

Limiti biologici di sicurezza

1.   Ai fini del presente regolamento, gli stock di passera di mare e di sogliola si considerano nei limiti biologici di sicurezza negli anni nei quali, secondo il parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), sono rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

la biomassa dei riproduttori dello stock di passera di mare è superiore a 230 000 tonnellate;

b)

il tasso di mortalità per pesca media, per gli esemplari di età compresa tra i 2 e i 6 anni, registrato dallo stock di passera di mare è inferiore a 0,6 annuo;

c)

la biomassa dei riproduttori dello stock di sogliola è superiore a 35 000 tonnellate;

d)

il tasso di mortalità per pesca media, per gli esemplari di età compresa tra i 2 e i 6 anni, registrato dallo stock di sogliola è inferiore a 0,4 annuo.

2.   Se il CSTEP consiglierà di utilizzare altri livelli di biomassa e di mortalità per pesca per stabilire limiti biologici di sicurezza, la Commissione proporrà di modificare il paragrafo 1.

Articolo 3

Obiettivi del piano pluriennale nella prima fase

1.   Nella prima fase il piano pluriennale assicura il rientro degli stock di passera di mare e di sogliola entro i limiti biologici di sicurezza.

2.   L'obiettivo di cui al paragrafo 1 è raggiunto riducendo ogni anno del 10 % il tasso di mortalità per pesca della passera di mare e della sogliola con una variazione massima del TAC pari al 15 % annuo finché non saranno stati raggiunti per entrambi gli stock i limiti biologici di sicurezza.

Articolo 4

Obiettivi iniziali del piano pluriennale nella seconda fase

1.   Nella seconda fase il piano pluriennale assicura lo sfruttamento degli stock di passera di mare e di sogliola sulla base del rendimento massimo sostenibile.

2.   L'obiettivo di cui al paragrafo 1 è raggiunto mantenendo la mortalità per pesca della passera di mare a un tasso pari o non inferiore a 0,3 per gli esemplari di età compresa tra i 2 e i 6 anni.

3.   L'obiettivo di cui al paragrafo 1 è raggiunto mantenendo la mortalità per pesca della sogliola a un tasso pari o non inferiore a 0,2 per gli esemplari di età compresa tra i 2 e i 6 anni.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

1.   Qualora per due anni consecutivi si riscontri che gli stock di passera di mare e di sogliola sono rientrati entro i limiti biologici di sicurezza, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, in merito alla modifica dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e alla modifica degli articoli 7, 8 e 9, che consentiranno, alla luce del più recente parere scientifico del CSTEP, lo sfruttamento degli stock a un tasso di mortalità per pesca compatibile con il rendimento massimo sostenibile.

2.   La proposta di riesame della Commissione è accompagnata da una valutazione d'impatto completa e tiene conto del parere del Consiglio consultivo regionale del Mare del Nord.

CAPO II

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

Articolo 6

Fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC)

Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, i TAC per gli stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord relativi all'anno successivo a norma degli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

Articolo 7

Procedura di fissazione del TAC per la passera di mare

1.   Il Consiglio adotta il TAC per la passera di mare al livello di catture che, secondo la valutazione scientifica del CSTEP, è quello maggiore fra:

a)

il TAC la cui applicazione permetterà di conseguire una riduzione del 10 % del tasso di mortalità per pesca nell’anno della sua applicazione rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l’anno precedente;

b)

il TAC la cui applicazione permetterà di conseguire un tasso di mortalità per pesca di 0,3 nell’anno della sua applicazione relativamente agli esemplari di età compresa tra i 2 e i 6 anni.

2.   Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC superiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15 % a quello di tale anno.

3.   Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15 % a quello di tale anno.

Articolo 8

Procedura per la fissazione del TAC per la sogliola

1.   Il Consiglio adotta il TAC per la sogliola al livello di catture che, secondo la valutazione scientifica dello CSTEP, è il maggiore fra:

a)

il TAC la cui applicazione permetterà di conseguire un tasso di mortalità per pesca di 0,2 per gli esemplari in età compresa tra i 2 e i 6 anni nell’anno della sua applicazione;

b)

il TAC la cui applicazione permetterà di conseguire una riduzione del 10 % del tasso di mortalità per pesca nell’anno della sua applicazione rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l’anno precedente.

2.   Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC superiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15 % a quello di tale anno.

3.   Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15 % a quello di tale anno.

CAPO III

LIMITAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA

Articolo 9

Limitazione dello sforzo di pesca

1.   Il TAC di cui al capo II è integrato da un sistema di limitazione dello sforzo di pesca stabilito dalla legislazione comunitaria.

2.   Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, l'adeguamento al livello massimo dello sforzo di pesca disponibile per i pescherecci per i quali la passera di mare o la sogliola o entrambe le specie costituiscono una parte cospicua degli sbarchi o dai quali sono effettuati rigetti notevoli, fatto salvo il sistema di limitazione dello sforzo di pesca di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione chiede al CSTEP una previsione del livello massimo dello sforzo di pesca necessario per le catture di passera di mare e di sogliola corrispondenti alla quota della Comunità europea dei TAC fissati a norma dell'articolo 6. Tale richiesta è formulata tenendo conto dell'altra legislazione comunitaria pertinente che disciplina le condizioni di pesca delle quote.

4.   L’adeguamento annuo del livello massimo dello sforzo di pesca di cui al paragrafo 2 è effettuato alla luce del parere dello CSTEP di cui al paragrafo 3.

5.   Ogni anno la Commissione chiede al CSTEP di riferire in merito al livello annuale dello sforzo di pesca compiuto dalle navi che pescano la passera di mare e la sogliola, nonché ai tipi di attrezzi da pesca impiegati per tali attività di pesca.

6.   Nonostante il paragrafo 4, lo sforzo di pesca non deve superare il livello assegnato nel 2006.

7.   Gli Stati membri le cui quote sono inferiori al 5 % della quota della Comunità europea dei TAC di passera di mare e di sogliola sono esentati dal regime della gestione dello sforzo di pesca.

8.   Uno Stato membro interessato dalle disposizioni del paragrafo 7 e che interviene in uno scambio di quote di sogliola o di passera di mare sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, risultante dalla somma della quota attribuita a quello Stato membro e dal quantitativo di sogliola o passera di mare trasferito che superi del 5 % la quota della Comunità europea del TAC, è soggetto al regime della gestione dello sforzo di pesca.

9.   Lo sforzo di pesca attuato dai pescherecci, per i quali la passera di mare o la sogliola costituiscono una parte importante delle catture e che battono bandiera di uno Stato membro interessato dalle disposizioni del paragrafo 7, non deve aumentare oltre il livello autorizzato nel 2006.

CAPO IV

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

Articolo 10

Comunicazioni sullo sforzo di pesca

1.   Gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano ai pescherecci che operano in quella zona. I pescherecci muniti di sistemi di controllo a norma degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (4), sono esonerati dai requisiti di notifica via hail.

2.   Gli Stati membri possono applicare misure di controllo alternative per garantire la conformità all'obbligo di cui al paragrafo 1 che siano efficaci e trasparenti alla stregua di questi requisiti di notifica. Tali misure devono essere comunicate alla Commissione prima della loro applicazione.

Articolo 11

Margine di tolleranza

1.   In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (5), il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce espresso in chilogrammi di peso vivo di ciascuna specie di passera di mare e di ciascuna specie di sogliola conservato a bordo di pescherecci che sono stati presenti nel Mare del Nord è pari all'8 % del dato del giornale di bordo. Qualora nella legislazione comunitaria non siano stabiliti fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dallo Stato membro di cui il peschereccio batte la bandiera.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle specie di organismi acquatici i cui quantitativi conservati a bordo siano inferiori a 50 kg.

Articolo 12

Pesatura degli sbarchi

Le autorità competenti di uno Stato membro devono accertarsi che siano pesati tutti i quantitativi di sogliola superiori a 300 kg o quantitativi di passera di mare superiori a 500 kg pescati nel Mare del Nord prima della vendita utilizzando bilance la cui precisione sia certificata.

Articolo 13

Notifica preliminare

Il comandante del peschereccio comunitario che sia stato presente nel Mare del Nord e che desideri sbarcare un quantitativo qualsiasi di passera di mare o sogliola in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, almeno ventiquattro ore prima dello sbarco nel paese terzo, le seguenti informazioni:

a)

il nome del porto o del luogo di sbarco;

b)

l'ora di arrivo prevista nel porto o luogo di sbarco;

c)

i quantitativi in chilogrammi di peso vivo per ciascuna specie della quale sono presenti a bordo più di 50 kg.

La comunicazione può essere fatta anche da un rappresentante del comandante del peschereccio.

Articolo 14

Stivaggio separato della passera di mare e della sogliola

1.   È vietato tenere a bordo dei pescherecci comunitari, in singoli contenitori, quantitativi di passera di mare o di sogliola mescolati con altre specie di organismi marini.

2.   I comandanti dei pescherecci comunitari prestano agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per consentire loro di procedere al controllo incrociato dei quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e delle catture di passere di mare e sogliole detenute a bordo.

Articolo 15

Trasporto della sogliola e della passera di mare

1.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono prescrivere che un quantitativo di passera di mare che supera 500 kg o un quantitativo di sogliola che supera 300 kg pescati nelle zone geografiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e sbarcati per la prima volta nello stesso Stato membro siano pesati prima di essere trasportati altrove dal porto del primo sbarco utilizzando bilance la cui precisione sia certificata.

2.   In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi di passera di mare che superano 500 kg e i quantitativi di sogliola che superano 300 kg, che siano trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco, sono corredati della dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento. Non si applica l'esenzione di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 16

Divieto di trasbordo della sogliola e della passera di mare

Un peschereccio comunitario che sia presente nel Mare del Nord non può trasbordare in un altro peschereccio un quantitativo di passera di mare o di sogliola.

CAPO V

SEGUITO

Articolo 17

Valutazione delle misure di gestione

1.   Nel secondo anno di applicazione del presente regolamento e in ciascuno degli anni successivi la Commissione, sulla base del parere espresso dal CSTEP, valuta l'impatto delle misure di gestione sugli stock interessati e sulle relative attività di pesca.

2.   La Commissione si avvale dei pareri scientifici del CSTEP per verificare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in ogni terzo anno d’applicazione successivo. Se opportuno, la Commissione propone misure adeguate e il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a misure alternative per conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 18

Circostanze particolari

Qualora il CSTEP segnali che lo stock di passera di mare o di sogliola oppure entrambi siano soggetti a una riduzione della capacità riproduttiva, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di adottare un TAC per la passera di mare inferiore a quello di cui all’articolo 7, un TAC per la sogliola inferiore a quello di cui all’articolo 8 e livelli di sforzo di pesca inferiori a quelli di cui all’articolo 9.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Assistenza nell'ambito del Fondo europeo per la pesca

1.   Nella prima fase prevista nell'articolo 3 del presente regolamento, il piano pluriennale è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (6).

2.   Nella seconda fase prevista nell'articolo 4 del presente regolamento, il piano pluriennale è considerato un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  Parere del Parlamento europeo del 28 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(4)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(5)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

(6)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.


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