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Document 32006R1663
Commission Regulation (EC) No 1663/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1663/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1663/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 320 del 18.11.2006, p. 11–12
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32017R0625
18.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 320/11 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1663/2006 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), spetta dell’operatore del settore alimentare asportare le tonsille dopo l’ispezione post mortem. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce i requisiti per la produzione di colostro. Detta produzione deve essere pertanto sottoposta a controlli ufficiali. |
(3) |
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce i principi generali applicabili ai certificati che accompagnano le importazioni di prodotti di origine animale dai paesi terzi. Esso prevede in particolare che i certificati siano redatti almeno nella lingua ufficiale del paese terzo di spedizione e in quella dello Stato membro di entrata. Dati i molti problemi pratici e operativi che questo duplice requisito ha già provocato, appare più opportuno ricondurre tale prescrizione al principio di base secondo cui i certificati devono essere redatti almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata. È tuttavia opportuno mantenere, come opzione integrativa del principio di cui sopra, la disposizione che consente al paese terzo di spedizione di utilizzare la propria lingua ufficiale, dato l’interesse che ciò riveste in alcuni casi. Si deve pertanto modificare in tal senso l’allegato VI. |
(4) |
Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 854/2004. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, IV e VI del regolamento (CE) n. 854/2004 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.
ALLEGATO
1. |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato come segue.
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2. |
L’allegato IV al regolamento (CE) n. 854/2004 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV LATTE CRUDO, COLOSTRO, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO CAPO I: CONTROLLO DELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE E COLOSTRO
CAPO II: CONTROLLO DEL LATTE CRUDO E DEL COLOSTRO AL MOMENTO DELLA RACCOLTA
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3. |
All’allegato VI del regolamento (CE) n. 854/2004, il punto 2 è sostituito dal seguente:
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