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Έγγραφο 32006R0634
Commission Regulation (EC) No 634/2006 of 25 April 2006 laying down the marketing standard applicable to headed cabbages and amending Regulation (EEC) No 1591/87
Regolamento (CE) n. 634/2006 della Commissione, del 25 aprile 2006 , che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1591/87
Regolamento (CE) n. 634/2006 della Commissione, del 25 aprile 2006 , che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1591/87
GU L 112 del 26.4.2006, σ. 3-8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 348M del 24.12.2008, σ. 492-499
(MT)
Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30/06/2009; abrog. impl. da 32008R1221
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26.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 634/2006 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2006
che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1591/87
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
I cavoli figurano nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli cappucci e verzotti, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste e gli spinaci (2), è stato modificato più volte. Per motivi di chiarezza, le norme concernenti i cavoli cappucci e verzotti devono essere separate da quelle relative agli altri prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1591/87 e formare oggetto di un regolamento a sé. |
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(2) |
A tale scopo e per preservare la trasparenza sui mercati internazionali, è opportuno tenere conto della norma CEE/ONU FFV-09 riguardante la commercializzazione e il controllo della qualità commerciale dei cavoli cappucci e verzotti, raccomandata dal gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli istituito in seno alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU). |
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(3) |
Gli imballaggi di vendita contenenti un miscuglio di cavoli cappucci e verzotti di diverse specie sono sempre più diffusi sul mercato. Occorre pertanto chiarire le disposizioni relative alle indicazioni esterne apposte su questi imballaggi. |
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(4) |
L’applicazione della nuova norma è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione. |
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(5) |
Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata e le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare alcune alterazioni, dovute all’evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro maggiore o minore deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione della norma nelle fasi di commercializzazione successive alla spedizione. |
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(6) |
È quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1591/87. |
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(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti di cui al codice NC 0704 90 figura nell’allegato.
2. La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.
Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:
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a) |
una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore; |
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b) |
lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità. |
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 1591/87 è così modificato:
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1) |
Il titolo è sostituito dal seguente: |
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2) |
All’articolo 1, paragrafo 1, il primo trattino è soppresso. |
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3) |
L’allegato I è soppresso. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 146 del 6.6.1987, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER CAVOLI CAPPUCCI E VERZOTTI
1. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
La presente norma si applica ai cavoli cappucci e verzotti delle varietà (cultivar) derivate dal Brassica oleracea L. var. capitata L. (compresi i cavoli rossi e i cavoli a punta) e dal Brassica oleracea L. var. sabauda L. (cavoli di Milano), destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i cavoli destinati alla trasformazione industriale.
2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ
La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i cavoli cappucci e verzotti devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.
A. Caratteristiche minime
In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i cavoli cappucci e verzotti devono essere:
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interi; una lieve defogliazione e piccole lacerazioni al torsolo non sono considerate come un difetto, |
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di aspetto fresco, |
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non prefioriti, |
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sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo, |
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praticamente esenti da parassiti, |
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praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti, |
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puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili, |
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privi di umidità esterna anormale, |
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privi di odori e/o sapori estranei. |
Il torsolo deve essere tagliato leggermente al di sotto dell’inserzione delle prime foglie che debbono rimanere ben attaccate; il taglio deve essere netto.
Lo stato dei cavoli cappucci e verzotti deve essere tale da consentire:
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il trasporto e le operazioni connesse, |
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l’arrivo in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione. |
B. Classificazione
I cavoli cappucci e verzotti sono classificati nelle due categorie seguenti:
i) Categoria I
I cavoli cappucci e verzotti della categoria I devono essere di buona qualità e devono presentare le caratteristiche della varietà. Devono essere compatti secondo la specie.
I cavoli cappucci e verzotti devono essere adeguatamente mondati. Per i cavoli verdi di Milano e i cavoli primaticci, è ammessa la presenza di un certo numero di foglie di protezione.
Sono tuttavia ammessi i seguenti lievi difetti, purché non pregiudichino la qualità, la conservabilità e l’aspetto generale del prodotto o la sua presentazione nell’imballaggio:
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piccole lacerazioni nelle foglie esterne, |
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piccole ammaccature e un leggero danneggiamento all’apice, |
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lievi alterazioni causate dal gelo. |
ii) Categoria II
Questa categoria comprende i cavoli cappucci e verzotti che non possono essere classificati nella categoria I, ma che corrispondono alle caratteristiche minime definite nella sezione A.
Sono ammessi i seguenti difetti, purché i cavoli cappucci e verzotti conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, di conservazione e di presentazione:
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lacerazioni nelle foglie esterne, |
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maggiore defogliazione, purché siano mantenute le caratteristiche essenziali della varietà, |
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ammaccature e/o lesioni non più profonde di due foglie esterne, |
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lievi tracce di danni provocati da attacchi di parassiti o da malattie non più profonde di due foglie esterne, |
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alterazioni causate dal gelo. |
3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE
Il calibro è determinato dal peso unitario. Il calibro minimo unitario è pari a 350 grammi.
In uno stesso imballaggio, il peso della palla più pesante non deve superare il doppio di quello della palla più leggera. Quando il peso della palla più pesante è uguale o inferiore a 2 kg, la differenza tra la palla più pesante e la palla più leggera può raggiungere 1 kg.
Le disposizioni relative alla calibrazione non si applicano ai prodotti in miniatura.
Per «prodotto in miniatura» si intende una varietà o una cultivar di cavoli ottenuta con metodi di selezione delle piante e/o tecniche di coltivazione speciali, ad esclusione dei cavoli delle varietà diverse da quelle in miniatura che non hanno raggiunto il pieno sviluppo o di calibro insufficiente. Tutti gli altri requisiti della norma devono essere soddisfatti.
4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE
Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ogni imballaggio.
A. Tolleranze di qualità
i) Categoria I
Il 10 % in numero o in peso di cavoli cappucci e verzotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.
ii) Categoria II
Il 10 % in numero o in peso di cavoli cappucci e verzotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi tuttavia i prodotti visibilmente affetti da marciume o qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.
B. Tolleranze di calibro
Per tutte le categorie: il 10 % in numero o in peso di cavoli cappucci e verzotti non conformi ai requisiti previsti.
Nessun cavolo può tuttavia presentare un peso inferiore a 300 g.
5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
A. Omogeneità
Ogni imballaggio deve contenere soltanto cavoli cappucci e verzotti della stessa origine, varietà e qualità.
I cavoli cappucci e verzotti della categoria I devono avere forma e colorazione omogenee.
I prodotti in miniatura devono essere di dimensioni ragionevolmente omogenee.
Tuttavia, gli imballaggi contenenti un miscuglio di cavoli cappucci e verzotti di diverse specie devono comprendere prodotti di qualità omogenea e, per ciascuna specie in questione, dello stesso calibro e della stessa origine.
La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme.
In deroga alle precedenti disposizioni del presente punto, i prodotti di cui alla presente norma possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi un peso netto inferiore o pari a 3 chilogrammi, con ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione (1).
B. Condizionamento e imballaggio
I cavoli cappucci e verzotti devono essere condizionati in modo tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.
I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L’impiego di materiali e, in particolare, di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l’etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.
Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.
Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia.
6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE
1. Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le indicazioni seguenti:
Α. Identificazione
Il nome e l’indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore.
Questa indicazione può essere sostituita:
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per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un’abbreviazione equivalente, |
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solo per i preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l’etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice. |
B. Natura del prodotto
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«Cavoli rossi», «Cavoli cappucci bianchi», «Cavoli a punta», «Cavoli di Milano» o denominazione equivalente se il contenuto non è visibile dall’esterno, |
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in caso di miscuglio di diverse specie di cavoli cappucci e verzotti:
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C. Origine del prodotto
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Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale, |
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nel caso di imballaggi di vendita contenenti un miscuglio di cavoli cappucci e verzotti di specie diverse e con origini differenti, l’indicazione di ciascun paese di origine figura accanto al nome della specie di cui trattasi. |
D. Caratteristiche commerciali
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Categoria, |
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numero di pezzi, |
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se del caso, «mini-cavoli cappucci», «baby-cavoli cappucci» o qualsiasi altra denominazione adeguata per un prodotto in miniatura. |
E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)
2. Non è necessario che le indicazioni di cui al punto 1 figurino sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti ognuno dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.