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Document 32006R0112

Regolamento (CE) n. 112/2006 della Commissione, del 23 gennaio 2006 , che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006

GU L 19 del 24.1.2006, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2006; abrog. impl. da 32006R0164

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/112/oj

24.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/6


REGOLAMENTO (CE) N. 112/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2006

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006 della Commissione (2).

(2)

Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 93/2006, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 15 del 20.1.2006, pag. 37.


ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 24 GENNAIO 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2861

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,2861

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


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