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Document 32006R0112
Commission Regulation (EC) No 112/2006 of 23 January 2006 altering the export refunds on white sugar and raw sugar exported in the natural state fixed by Regulation (EC) No 93/2006
Regolamento (CE) n. 112/2006 della Commissione, del 23 gennaio 2006 , che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006
Regolamento (CE) n. 112/2006 della Commissione, del 23 gennaio 2006 , che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006
GU L 19 del 24.1.2006, p. 6–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2006; abrog. impl. da 32006R0164
24.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 112/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2006
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006 della Commissione (2). |
(2) |
Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 93/2006, è opportuno modificare tali restituzioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 15 del 20.1.2006, pag. 37.
ALLEGATO
IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 24 GENNAIO 2006 (1)
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,32 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,32 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,32 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,32 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,2861 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,61 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,61 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,61 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,2861 |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
|
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.