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Document 32006R0110
Commission Regulation (EC) No 110/2006 of 23 January 2006 introducing transitional measures on export licences for Community exports of olive oil to third countries
Regolamento (CE) n. 110/2006 della Commissione, del 23 gennaio 2006 , recante misure transitorie relative ai titoli di esportazione concernenti le esportazioni di olio d’oliva comunitario verso i paesi terzi
Regolamento (CE) n. 110/2006 della Commissione, del 23 gennaio 2006 , recante misure transitorie relative ai titoli di esportazione concernenti le esportazioni di olio d’oliva comunitario verso i paesi terzi
GU L 19 del 24.1.2006, p. 3–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011
24.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 110/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2006
recante misure transitorie relative ai titoli di esportazione concernenti le esportazioni di olio d’oliva comunitario verso i paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d’importazione nel settore dell’olio d’oliva (2), ha abrogato il regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore dell’olio d’oliva (3), a decorrere dal 1o novembre 2005. |
(2) |
Alcuni titoli rilasciati a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2543/95 e la cui validità va oltre il 1o novembre 2005 non sono stati utilizzati o sono stati utilizzati solo parzialmente. Gli impegni derivanti dai titoli in questione devono essere rispettati, pena la perdita della cauzione per essi costituita. È necessario consentire che tali impegni, ormai divenuti privi di oggetto, siano revocati e che le cauzioni costituite siano svincolate. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’olio d’oliva e le olive da tavola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le cauzioni relative ai titoli di esportazione rilasciati sulla base del regolamento (CE) n. 2543/95 sono svincolate, su richiesta degli interessati, a condizione che:
— |
la validità dei titoli non sia ancora scaduta al 1o novembre 2005, |
— |
a tale data i titoli siano stati utilizzati solo in parte o non siano stati affatto utilizzati. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.
(2) GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13.
(3) GU L 260 del 31.10.1995, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 406/2004 (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 10).