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Document 32005D0177

2005/177/CE: Decisione della Commissione, del 7 marzo 2005, relativa al transito di bovini vivi nel Regno Unito [notificata con il numero C(2005) 509] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 61 del 8.3.2005, p. 28–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 272M del 18.10.2005, p. 123–125 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/177/oj

8.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2005

relativa al transito di bovini vivi nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2005) 509]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/177/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 98/256/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE (2), il Regno Unito provvede affinché bovini vivi non siano spediti dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi.

(2)

L’imminente cessazione del servizio delle compagnie di traghetti che attualmente assicurano il trasporto di animali vivi dall’Irlanda all’Europa continentale avrà serie ripercussioni sul commercio di bovini vivi tra l’Irlanda e gli altri Stati membri.

(3)

Occorre pertanto definire criteri per la concessione del permesso di transito di bovini vivi provenienti dall'Irlanda attraverso il Regno Unito. Tale transito deve avvenire in condizioni strettamente regolamentate ed essere sottoposto a controlli, al fine di non ridurre l’efficacia delle misure vigenti in forza della decisione 98/256/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta salva la decisione 98/256/CE, il Regno Unito autorizza il transito ininterrotto attraverso il Regno Unito di bovini vivi («bestiame») proveniente dall’Irlanda e diretto verso altri Stati membri, alle condizioni definite nella presente decisione.

Articolo 2

I certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (3) che accompagnano il bestiame proveniente dall’Irlanda e diretto verso altri Stati membri, in transito attraverso il Regno Unito, recano la seguente dicitura:

«Animali conformi alla decisione 2005/177/CE della Commissione, del 7 marzo 2005»

Articolo 3

Il transito attraverso il Regno Unito del bestiame proveniente dall’Irlanda e diretto verso altri Stati membri, di cui all’articolo 1, è autorizzato solo previa notifica, trasmessa con almeno due giorni lavorativi di anticipo, da parte delle competenti autorità irlandesi:

a)

all’autorità centrale del Regno Unito;

b)

all’autorità centrale di tutti gli Stati membri attraverso i quali il bestiame transita;

c)

all’autorità centrale e alle autorità locali competenti dello Stato membro di destinazione.

Articolo 4

Le competenti autorità irlandesi garantiscono che il veicolo nel quale il bestiame è trasportato sia provvisto di un sigillo ufficiale che non deve essere rimosso per tutta la durata del transito attraverso il Regno Unito, se non per i controlli ufficiali o per circostanze legate al benessere degli animali di cui all’articolo 5.

Le competenti autorità irlandesi registrano il numero o i numeri del sigillo sul certificato sanitario di cui all’articolo 2.

Articolo 5

Qualora per motivi urgenti legati al benessere degli animali o ai fini di un’ispezione ufficiale sia necessario scaricare il bestiame nel Regno Unito, il trasportatore avverte immediatamente l’autorità competente di tale Stato membro.

Il trasporto del bestiame può proseguire solo se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a)

il ritorno del bestiame sul veicolo avviene sotto il controllo della competente autorità del Regno Unito;

b)

il veicolo è sigillato immediatamente dopo che il bestiame è stato ricaricato;

c)

è rilasciato il certificato supplementare di cui nell’allegato.

Articolo 6

L’autorità competente del Regno Unito esegue i controlli del caso per garantire la corretta applicazione della presente decisione e in particolare per verificare l’integrità dei sigilli di cui all’articolo 5 sui veicoli in partenza dal Regno Unito.

L’autorità competente certifica la conformità alla presente decisione apponendo un timbro ufficiale sul certificato sanitario di cui all'articolo 2 o rilasciando il certificato supplementare di cui all’allegato.

Qualora si constati la non conformità alla presente decisione non è consentito il proseguimento del trasferimento del bestiame verso la destinazione finale. Il bestiame può essere trattenuto in attesa, in base alle sue condizioni sanitarie e a considerazioni di sanità pubblica, della macellazione, della distruzione o, con l’accordo dello Stato membro di partenza, del rinvio al luogo di origine.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 12).

(2)  GU L 113 del 15.4.1998, pag. 32. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/670/CE della Commissione (GU L 228 del 24.8.2002, pag. 22).

(3)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).


ALLEGATO

Certificato supplementare (Decisione 2005/177/CE della Commissione, del 7 marzo 2005)

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