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Document 32005D0049
2005/49/EC, Euratom: Council Decision of 18 January 2005 concerning the operating rules of the committee provided for in Article 3(3) of Annex I to the Protocol on the Statute of the Court of Justice
2005/49/CE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2005, relativa alle norme di funzionamento del comitato previsto all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia
2005/49/CE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2005, relativa alle norme di funzionamento del comitato previsto all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia
GU L 21 del 25.1.2005, p. 13–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 159M del 13.6.2006, p. 70–71
(MT)
In force
25.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 21/13 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2005
relativa alle norme di funzionamento del comitato previsto all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia
(2005/49/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, come modificato dalla decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (1), in particolare l'allegato I, articolo 3, paragrafo 3,
vista la raccomandazione del presidente della Corte di Giustizia del 2 dicembre 2004,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia prevede l'istituzione di un comitato composto di sette personalità scelte tra ex giudici della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado e tra giuristi di notoria competenza. |
(2) |
Ai sensi del summenzionato paragrafo 3, le norme di funzionamento del comitato sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione del presidente della Corte di giustizia. Occorre dare applicazione a tale disposizione, |
DECIDE:
Articolo 1
Le norme di funzionamento del comitato previsto all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia figurano nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J.-C. JUNCKER
(1) GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7.
ALLEGATO
Norme di funzionamento del comitato previsto all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato e del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia
1. |
Il comitato è composto di sette personalità scelte tra ex giudici della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado e tra giuristi di notoria competenza. |
2. |
Tali personalità sono designate per un periodo di quattro anni. Al termine di tale periodo possono essere nuovamente designate. |
3. |
La presidenza del comitato è garantita da uno dei suoi membri, designato a tal fine del Consiglio. |
4. |
Il segretariato generale del Consiglio garantisce il segretariato del comitato. Fornisce il sostegno amministrativo necessario per le attività del comitato, compresa la traduzione di documenti. |
5. |
Il comitato si riunisce validamente se almeno cinque dei suoi membri sono presenti. Il comitato delibera a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti quello del presidente è decisivo. |
6. |
I membri del comitato che debbano spostarsi dal luogo di residenza per esercitare le loro funzioni beneficiano del rimborso delle spese sostenute e di un'indennità, alle condizioni previste dall'articolo 6 del regolamento n. 422/68/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado (1). Il Consiglio si accolla le spese in questione. |
(1) GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1292/2004 (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 23).