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Document 32004E0848

Posizione comune 2004/848/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che modifica la posizione comune 2004/661/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

GU L 367 del 14.12.2004, p. 35–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 153M del 7.6.2006, p. 261–263 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/04/2006; abrog. impl. da 32006E0276

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2004/848/oj

14.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/35


POSIZIONE COMUNE 2004/848/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2004

che modifica la posizione comune 2004/661/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

Considerando quanto segue:

(1)

Il 24 settembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/661/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (1).

(2)

La missione internazionale di osservazione delle elezioni in Bielorussia è giunta alla conclusione che le elezioni legislative e il referendum del 17 ottobre 2004 non hanno rispettato, per molti versi, gli impegni fondamentali assunti dalla Bielorussia nel quadro dell'OSCE. L'UE considera le autorità bielorusse direttamente responsabili delle irregolarità rilevate dagli osservatori.

(3)

L'UE prende atto inoltre dei violenti attacchi perpetrati dalla polizia e da altre forze di sicurezza bielorusse contro numerosi capi dell'opposizione e rappresentanti dei media, in occasione delle manifestazioni politiche pacifiche che si sono tenute a Minsk dopo le elezioni e il referendum.

(4)

Di conseguenza, il 22 novembre 2004 il Consiglio ha pertanto deciso di applicare restrizioni all'ammissione dei funzionari direttamente responsabili di falsificazioni delle elezioni e del referendum e di coloro che si sono macchiati di gravi violazioni dei diritti umani nella repressione di manifestanti pacifici.

(5)

In tale contesto, nella stessa data il Consiglio ha fatto appello al Presidente Lukashenko e al suo governo affinché invertano le attuali politiche e intraprendano riforme democratiche ed economiche fondamentali per avvicinare il paese ai valori comuni dell'Europa. Il Consiglio ha inoltre asserito che l'UE rimane aperta ad un dialogo con la Bielorussia su uno sviluppo graduale di relazioni bilaterali, semprechè le autorità bielorusse mostrino con misure concrete una sincera disponibilità a riprendere tale dialogo. Il Consiglio ribadisce altresì la sua disponibilità ad approfondire le relazioni con la Bielorussia, anche nel quadro della politica europea di vicinato, una volta che le autorità bielorusse avranno chiaramente mostrato la loro disponibilità a rispettare i valori democratici e lo stato di diritto.

(6)

La portata delle misure restrittive imposte dalla posizione comune 2004/661/PESC dovrebbe pertanto essere estesa alle persone direttamente responsabili di falsificazioni delle elezioni e del referendum del 17 ottobre 2004 in Bielorussia e a coloro che si sono macchiati di gravi violazioni dei diritti umani nella repressione di manifestanti pacifici in seguito alle elezioni e al referendum nel paese.

(7)

Le misure restrittive contro le persone direttamente responsabili di falsificazioni delle elezioni e del referendum del 17 ottobre 2004 in Bielorussia e contro coloro che si sono macchiati di gravi violazioni dei diritti umani nella repressione di manifestanti pacifici in seguito alle elezioni e al referendum dovrebbero essere rivedute alla luce delle riforme del Codice elettorale operate per allinearlo agli impegni assunti nel quadro dell'OSCE e alle altre norme internazionali in materia di elezioni democratiche raccomandate dall'OSCE/ODIHR nonché alla luce delle azioni concrete intraprese dalle autorità per garantire il rispetto dei diritti umani nelle dimostrazioni pacifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2004/661/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone:

che, pur avendone la responsabilità, non hanno disposto l'avvio di un'indagine indipendente e il perseguimento dei presunti reati, nonché delle persone considerate dal rapporto Pourgourides i principali responsabili della sparizione di quattro notabili in Bielorussia nel 1999/2000 e del successivo occultamento, in considerazione dell'evidente ostruzione fatta alla giustizia, elencate nell'allegato I;

responsabili di falsificazioni delle elezioni e del referendum del 17 ottobre 2004 in Bielorussia e di quelle che si sono macchiate di gravi violazioni dei diritti umani nella repressione di manifestanti pacifici in seguito alle elezioni e al referendum nel paese, elencate nell'allegato II.»;

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche agli elenchi riportati nell'allegato I e nell'allegato II, ove necessario in funzione dell'evoluzione politica in Bielorussia.»;

3)

l'allegato è sostituito dagli allegati I e II riportati nell'allegato della presente posizione comune.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)  GU L 301 del 28.9.2004, pag. 67.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino

1)

SIVAKOV, YURI (YURIJ) Leonidovich, Ministro del turismo e dello sport della Bielorussia, nato il 5 agosto 1946, nella regione di Sakhalin, ex Repubblica socialista federativa sovietica russa.

2)

SHEYMAN (SHEIMAN), VICTOR Vladimirovich, Capo dell'amministrazione presidenziale della Bielorussia, nato il 26 maggio 1958 nella regione di Grodno.

3)

PAVLICHENKO (PAVLIUCHENKO), DMITRI (Dmitry) Valeriyevich, Ufficiale delle forze speciali della Bielorussa, nato a Vitebsk nel 1966.

4)

NAUMOV, VLADIMIR Vladimïrovich, Ministro dell'interno, nato nel 1956.

ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino

1)

Lidia YERMOSHINA, Presidente della commissione elettorale centrale.

2)

Yuri PODOBED, Comandante degli “Omon” di Minsk.

».

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