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Document 32004D0401

2004/401/CE: Decisione della Commissione, del 26 aprile 2004, concernente la non iscrizione del mefluidide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 1513]

GU L 123 del 27.4.2004, p. 109–110 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/401/oj

32004D0401

2004/401/CE: Decisione della Commissione, del 26 aprile 2004, concernente la non iscrizione del mefluidide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 1513]

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 27/04/2004 pag. 0109 - 0110


Decisione della Commissione

del 26 aprile 2004

concernente la non iscrizione del mefluidide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2004) 1513]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/401/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000(2) e (CE) n. 1490/2002(3) stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Il controllo della completezza o la valutazione della pratica non sono effettuati per le sostanze attive per le quali un notificante non soddisfa gli obblighi previsti dal regolamento. Per il mefluidide, il notificante non ha presentato entro il 23 maggio 2003 i necessari elenchi dei dati. Tale sostanza attiva non può pertanto essere iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e gli Stati membri devono ritirare tutte le autorizzazioni concesse per i prodotti fitosanitari contenenti mefluidide.

(3) Per le sostanze attive per le quali esiste soltanto un breve periodo di preavviso con riguardo alla revoca di prodotti fitosanitari che le contengono, è opportuno prevedere, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti, un periodo di moratoria non superiore ai 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. Nei casi in cui è previsto un preavviso più lungo, tale periodo può essere ridotto e scadere alla fine della stagione di crescita.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mefluidide non può pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri verificano che:

1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti mefluidide siano ritirate entro il 26 ottobre 2004;

2) a decorrere dal 27 aprile 2004 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti mefluidide.

Articolo 3

Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere al più tardi il 26 ottobre 2005.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/30/CE della Commissione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50).

(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1044/2003.

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