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Document 32004R0136

    Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 21 del 28.1.2004, p. 11–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32019R2130

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/136/oj

    32004R0136

    Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 021 del 28/01/2004 pag. 0011 - 0023


    Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione

    del 22 gennaio 2004

    che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 7, l'articolo 16, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Originariamente le disposizioni relative ai controlli veterinari sui prodotti introdotti nella Comunità e provenienti da paesi terzi erano state fissate nella direttiva 90/675/CEE del Consiglio(2), che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 97/78/CE.

    (2) Alla luce dell'esperienza acquisita dall'adozione della direttiva 90/675/CEE, sono state apportate alcune modifiche alle procedure introdotte dalla direttiva 97/78/CE del Consiglio. La decisione 93/13/CEE, del 22 dicembre 1992, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da paesi terzi(3), modificata da ultimo dalla decisione 2003/279/CE(4), è stata adottata sulla base della prima direttiva e deve pertanto essere aggiornata.

    (3) Il certificato rilasciato dopo l'esecuzione dei controlli veterinari, che figura attualmente nell'allegato B della decisione 93/13/CEE, deve essere adattato per tenere conto delle modifiche apportate alle procedure relative sia alle partite conformi alle norme comunitarie che a quelle non conformi a tali norme, destinate all'importazione o al transito nella Comunità.

    (4) Norme dettagliate sull'uso del certificato sono fissate dalla decisione 2000/208/CE della Commissione, del 24 febbraio 2000, recante modalità d'applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il transito di prodotti di origine animale da un paese terzo verso un altro paese terzo, unicamente su strada, attraverso la Comunità europea(5), e dalla decisione 2000/571/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che fissa le modalità dei controlli veterinari di prodotti provenienti da paesi terzi destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali o presso operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri(6).

    (5) Occorre tuttavia definire norme specifiche per la gestione pratica del certificato qualora le partite ricevano l'autorizzazione veterinaria presso il posto d'ispezione frontaliero, ma rimangano per qualche tempo in regime di sorveglianza doganale per motivi fiscali. In simili casi sono necessari un sistema di rintracciabilità e chiare indicazioni in merito alla documentazione che deve accompagnare la partita.

    (6) Ai fini del corretto funzionamento del sistema di controlli veterinari nel mercato unico è opportuno che tutte le informazioni relative ad un prodotto figurino in un unico documento di modello uniforme, in modo da ridurre i problemi di ordine linguistico tra gli Stati membri.

    (7) Indicazioni specifiche relative all'armonizzazione del campionamento e delle analisi di laboratorio di diversi tipi di prodotti saranno oggetto di ulteriori decisioni di applicazione, ma nel frattempo deve continuare ad applicarsi la normativa nazionale, salvo in caso di particolari misure di salvaguardia.

    (8) L'esperienza ha dimostrato la fondamentale importanza di buone fonti d'informazione in merito a tutte le partite che entrano nella Comunità al fine di ridurre le frodi e l'evasione dei controlli. Il controllo dei manifesti è una componente essenziale del processo di raccolta delle informazioni, ma costituisce un'attività molto lunga e impegnativa che, ove possibile, andrebbe automatizzata elettronicamente.

    (9) Oltre ad un'efficiente raccolta delle informazioni utili tra tutti gli operatori interessati, l'autorità competente dovrebbe poter avere accesso alle pertinenti basi di dati delle autorità doganali. Sarebbe opportuno inserire tutti gli operatori in questo sistema di basi dati per garantire agli addetti la disponibilità di informazioni aggiornate.

    (10) Alcuni prodotti vegetali che rischiano di trasmettere malattie infettive o contagiose agli animali andrebbero sottoposti a controlli veterinari. Occorre elaborare un elenco di questi prodotti, così come un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi che possono essere autorizzati a esportare tali prodotti nella Comunità.

    (11) Per piccole quantità di prodotti di origine animale trasportate ai fini di consumo personale da passeggeri provenienti da paesi terzi, sono possibili eccezioni ai requisiti delle procedure relative ai controlli veterinari. Alcuni di questi prodotti sono oggetto di una misura di salvaguardia in virtù della decisione 2002/995/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante misure temporanee di salvaguardia per quanto riguarda le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale(7). Occorre mantenere un riferimento a tali misure in attesa dell'adozione di norme definitive in questo settore.

    (12) Le misure contenute nel presente regolamento sostituiscono quelle fissate dalla decisione 93/13/CEE, che deve essere pertanto abrogata.

    (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Controlli veterinari

    1. I controlli documentali stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE sono effettuati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

    2. Le analisi di laboratorio e le analisi di campioni ufficiali stabilite dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 97/78/CE sono effettuate conformemente all'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Notifica dell'arrivo di prodotti tramite il Documento veterinario comune di entrata

    1. Prima dell'arrivo fisico della partita nel territorio della Comunità, il responsabile del carico notifica l'arrivo dei prodotti al personale veterinario del posto d'ispezione frontaliero in cui devono essere presentati i prodotti, utilizzando il Documento veterinario comune di entrata (DVCE) che figura nell'allegato III.

    2. Il DVCE è rilasciato conformemente alle norme generali di certificazione contemplate in altre normative comunitarie pertinenti.

    3. Il DVCE è costituito da un originale e copie come stabilito dall'autorità competente per soddisfare i requisiti del presente regolamento. Il responsabile del carico compila la parte 1 del DVCE e la trasmette al personale veterinario del posto d'ispezione frontaliero.

    4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 3 e previo accordo delle autorità competenti interessate dalla partita, le informazioni contenute nel DVCE possono venire preventivamente comunicate attraverso un sistema di telecomunicazioni o qualsiasi altro sistema di trasmissione elettronica dei dati. In questo caso le informazioni fornite per via elettronica devono essere quelle richieste nella parte 1 del modello del DVCE.

    Articolo 3

    Procedura da seguire dopo l'esecuzione dei controlli veterinari

    1. Dopo l'esecuzione dei controlli veterinari di cui all'articolo 4 della direttiva 97/78/CE, la parte 2 del DVCE viene compilata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliero. Il DVCE è firmato da quest'ultimo o da un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua supervisione, al fine di concedere l'autorizzazione veterinaria della partita.

    In caso di posti d'ispezione frontalieri che controllano importazioni di pesce conformemente alla decisione 93/352/CEE della Commissione(8), il funzionario ufficiale designato può svolgere le funzioni del veterinario ufficiale, comprese la compilazione e la firma del DVCE.

    2. L'originale del DVCE relativo a partite per le quali è stata concessa l'autorizzazione veterinaria consiste nelle parti 1 e 2, debitamente compilate e sottoscritte.

    3. Il veterinario ufficiale o il responsabile del carico notifica alle autorità doganali del posto d'ispezione frontaliero l'autorizzazione veterinaria della partita come disposto al paragrafo 1 attraverso l'invio dell'originale del DVCE o per via elettronica:

    - una volta effettuato lo sdoganamento(9) l'originale del DVCE accompagna la partita fino al primo stabilimento di destinazione,

    - il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero conserva una copia del DVCE,

    - il veterinario ufficiale trasmette copia del DVCE al responsabile del carico.

    4. il veterinario ufficiale conserva per almeno tre anni l'originale della certificazione veterinaria o dei documenti rilasciati dal paese terzo e che accompagnano la partita, così come una copia del DVCE. Tuttavia, per partite o prodotti in transito oppure destinati all'ammasso in un deposito autorizzato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE con destinazioni finali al di fuori della Comunità, i documenti veterinari originali che accompagnano la partita all'arrivo continuano ad accompagnarla, mentre al posto d'ispezione frontaliero si conservano solo copie di tali documenti.

    Articolo 4

    Procedura da seguire per le partite di prodotti che hanno ricevuto l'autorizzazione veterinaria ma restano sottoposte a sorveglianza doganale

    1. Nel caso di partite di prodotti che hanno ricevuto l'autorizzazione veterinaria presso il posto d'ispezione frontaliero, secondo quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 1, ma che restano sotto sorveglianza doganale e sono immesse in libera circolazione in una fase successiva, si applica la procedura prevista ai paragrafi 2, 3 e 4.

    2. L'originale del DVCE accompagna la partita per tutto il tempo in cui rimane in regime di sorveglianza doganale, attraverso uno o più stabilimenti, finché il responsabile del carico chiede lo sdoganamento.

    3. Per il primo sdoganamento il responsabile del carico presenta l'originale del DVCE all'ufficio doganale responsabile dello stabilimento in cui si trova la partita. L'invio del DVCE può avvenire anche per via elettronica, previa autorizzazione dell'autorità competente.

    4. Qualora sia stato richiesto lo sdoganamento secondo quanto disposto al paragrafo 3, l'operatore dello stabilimento:

    a) conserva copia del DVCE che accompagna la partita;

    b) registra la data di arrivo della partita;

    c) registra la data o, in caso di partita frazionata, le date dello sdoganamento secondo quanto disposto all'articolo 5.

    Articolo 5

    Procedura da seguire per le partite frazionate in regime di sorveglianza doganale

    1. Se la partita di cui all'articolo 4, paragrafo 1, viene frazionata, l'originale del DVCE è presentato alle competenti autorità doganali responsabili dello stabilimento in cui è effettuato il frazionamento. In questo caso una copia del DVCE è conservata nello stabilimento in cui la partita viene frazionata.

    2. L'autorità competente responsabile dello stabilimento di cui al paragrafo 1 può rilasciare una fotocopia autenticata dell'originale del DVCE che accompagni ciascuna frazione della partita, recante informazioni sulla quantità o il peso modificati.

    L'autorità competente può chiedere all'operatore dello stabilimento in cui la partita viene frazionata di conservare il registro per garantire la tracciabilità delle diverse parti della partita.

    Il registro e le copie del DVCE devono essere conservati per tre anni.

    Articolo 6

    Coordinamento con altri servizi interessati

    Al fine di garantire che tutti i prodotti di origine animale che entrano nella Comunità siano sottoposti a controlli veterinari, l'autorità competente e i veterinari ufficiali di ciascuno Stato membro si coordinano con altri servizi interessati per raccogliere tutte le informazioni pertinenti sull'introduzione di prodotti di origine animale. Si tratta in particolare di:

    a) informazioni accessibili ai servizi doganali;

    b) informazioni su manifesti navali, ferroviari o aerei;

    c) altre fonti d'informazione di cui dispongono gli operatori commerciali del trasporto stradale, ferroviario, navale o aereo.

    Articolo 7

    Accesso alle basi dati e integrazione dei sistemi tecnologici di informazione

    Ai fini dell'articolo 6 l'autorità competente deve avere un accesso completo o almeno parziale alle basi dati dei servizi doganali.

    Nel rispetto della sicurezza dei dati, i sistemi informatici utilizzati dall'autorità competente vanno opportunamente integrati, per quanto possibile, con quelli dei servizi doganali e degli operatori commerciali, in modo da accelerare il trasferimento delle informazioni.

    Articolo 8

    Norme specifiche per i prodotti che costituiscono parte del bagaglio di viaggiatori o che sono inviati come piccole spedizioni a privati

    1. Fatte salve specifiche norme comunitarie relative ad alcuni prodotti, i prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b), e d), della direttiva 97/78/CE non sono sottoposti ai controlli veterinari sistematici stabiliti al capitolo 1 di tale direttiva a condizione che abbiano un peso inferiore a 1 kg e siano destinati al consumo personale.

    Tali prodotti possono tuttavia essere introdotti nella Comunità solo se provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi autorizzati.

    2. Il disposto del paragrafo 1 non pregiudica le norme sanitarie e di polizia sanitaria definite nella pertinente legislazione comunitaria.

    3. Per piccoli imballaggi contenenti prodotti di origine animale introdotti in Danimarca dalla Groenlandia e dalle isole Færøer e destinati al consumo diretto ad uso privato, il limite di peso fissato al paragrafo 1 è elevato a 5 kg.

    4. Per i pesci pescati nel quadro di un'attività ricreativa, introdotti in Finlandia e in Svezia dalla Russia nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al consumo diretto ad uso privato, il limite di peso fissato al paragrafo 1 è elevato a un massimo di 15 kg; nel caso di un solo pesce è consentito qualsiasi peso.

    Articolo 9

    Controlli veterinari di alcuni prodotti vegetali

    1. Gli Stati membri sottopongono i prodotti vegetali elencati nell'allegato IV e provenienti dai paesi autorizzati elencati nell'allegato V ai controlli documentali stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento e, se pertinente, alle analisi di laboratorio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nonché ad altri controlli materiali di cui all'allegato III della direttiva 97/78/CE.

    2. Le disposizioni della direttiva 97/78/CE e del presente regolamento sono applicabili a tutti i prodotti vegetali elencati nell'allegato IV del presente regolamento che, in particolare a causa della loro origine e della successiva destinazione, possono comportare il rischio di diffondere malattie animali infettive o contagiose.

    Articolo 10

    Impiego della certificazione elettronica

    A discrezione dell'autorità competente, la stesura, l'uso, la trasmissione e la conservazione del DVCE, come indicati nelle diverse situazioni descritte nel presente regolamento, possono effettuarsi per via elettronica.

    Articolo 11

    Abrogazione

    La decisione 93/13/CEE è abrogata.

    I riferimenti alla decisione abrogata si intendono come riferimenti al presente regolamento.

    Articolo 12

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2004.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (2) GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1.

    (3) GU L 9 del 15.1.1993, pag. 33.

    (4) GU L 101 del 23.4.2003, pag. 14.

    (5) GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 20.

    (6) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 14.

    (7) GU L 353 del 30.12.2002, pag. 1.

    (8) GU L 144 del 16.6.1993, pag. 25.

    (9) Il termine "sdoganamento" nel presente regolamento significa l'immissione in libera pratica quale definita all'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

    ALLEGATO I

    Controlli documentali di cui all'articolo 1, paragrafo 1

    Le norme seguenti si applicano ai controlli documentali su prodotti provenienti da paesi terzi.

    1. Per ogni partita, l'autorità competente deve verificare la destinazione doganale a cui le merci saranno assegnate.

    2. Ciascun certificato o documento sanitario o di salubrità che accompagna una partita di prodotti originari di paesi terzi e che viene presentato al posto d'ispezione frontaliero deve essere sottoposto a un controllo inteso a confermare secondo il caso:

    a) che si tratti di un certificato o documento originale;

    b) che riguardi un paese terzo o una parte di un paese terzo autorizzati ad esportare nella Comunità o, per i prodotti non soggetti ad armonizzazione, verso lo Stato membro interessato;

    c) che la sua presentazione e il contenuto siano conformi al modello stabilito per il prodotto e il paese terzo considerato o, per i prodotti non soggetti ad armonizzazione, lo Stato membro interessato;

    d) che sia conforme ai principi generali di certificazione definiti nell'allegato IV della direttiva 2002/99/CE del Consiglio(1);

    e) che sia stato compilato in ogni sua parte;

    f) che riguardi stabilimenti o navi registrati o autorizzati all'esportazione nella Comunità o, per i prodotti non soggetti ad armonizzazione, verso lo Stato membro interessato;

    g) che rechi la firma del veterinario ufficiale o del rappresentante dell'autorità ufficiale, se del caso autorizzato, nonché l'indicazione leggibile in stampatello del nome e delle qualifiche del medesimo, e che il timbro ufficiale del paese terzo e la firma ufficiale siano in un colore diverso da quello delle altre menzioni indicate sul certificato o, nel caso dei certificati elettronici, che la firma e il timbro siano stati introdotti con un sistema protetto;

    h) che la parte 1 del DVCE sia compilata correttamente e che le informazioni in essa contenute coincidano con i dati che figurano in altri documenti ufficiali pertinenti che accompagnano la partita.

    (1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    ALLEGATO II

    Analisi di laboratorio di cui all'articolo 1, paragrafo 2

    Le norme seguenti si applicano alle analisi di laboratorio da effettuare sui prodotti.

    1. Alle partite di prodotti presentati per l'importazione gli Stati membri applicano un piano di sorveglianza inteso ad accertare l'osservanza della normativa comunitaria o, se del caso, della legislazione nazionale in materia, al fine di individuare segnatamente residui, agenti patogeni o altre sostanze nocive per l'uomo, gli animali o l'ambiente. I piani di sorveglianza, basati sulla natura dei prodotti e sui rischi inerenti, tengono conto di tutti i parametri pertinenti, quali frequenza e quantità delle partite in arrivo e i risultati di precedenti controlli.

    2. Qualora nell'ambito dei piani di sorveglianza di cui al paragrafo 1 siano effettuati prelievi casuali, senza che si sospettino rischi per la salute pubblica e degli animali, la partita esaminata può essere immessa in libera pratica prima che siano noti i risultati di laboratorio. In ogni caso occorre annotare tutti i dati sul DVCE che accompagna la partita e informare l'autorità competente del luogo di destinazione conformemente all'articolo 8 della direttiva 97/78/CE.

    3. Se le prove di laboratorio sono effettuate sulla base di una sospetta irregolarità, di dati disponibili, di una precedente notifica nell'ambito della procedura di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, o di una misura di salvaguardia, e se un prelievo concerne una sostanza o un agente patogeno che rappresentano un pericolo diretto o immediato per la salute pubblica e degli animali, il veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliero che ha effettuato tale prelievo, o l'autorità competente, deve differire lo sdoganamento veterinario e l'immissione al consumo della partita finché i risultati di laboratorio siano soddisfacenti. Nel frattempo la partita rimane sotto il controllo delle autorità e sotto la responsabilità del veterinario ufficiale o dell'agente ufficiale designato del posto d'ispezione frontaliero in cui sono stati effettuati i controlli veterinari.

    4. Ogni Stato membro informa mensilmente la Commissione in merito ai risultati positivi o negativi delle analisi di laboratorio effettuate nei propri posti d'ispezione frontalieri.

    ALLEGATO III

    Documento veterinario comune di entrata (DVCE)

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    >PIC FILE= "L_2004021IT.001801.TIF">

    Note per la compilazione del certificato DVCE(1)

    Osservazione generale:

    Il certificato deve essere compilato in stampatello. Quando una casella deve essere cancellata o non è pertinente si invita a cancellare chiaramente o a sbarrare l'intera casella. Per selezionare un'opzione apporre una crocetta nell'apposito spazio.

    Il presente certificato deve essere compilato per tutte le partite presentate ad un posto di ispezione frontaliero, sia per le partite presentate come conformi ai requisiti comunitari e destinate ad essere immesse in libera pratica, sia per le partite che saranno inoltrate, sia per le partite non rispondenti ai requisiti comunitari e destinate al trasbordo, al transito, o ad essere vincolate ai regimi delle zone franche, del deposito franco o deposito doganale oppure ai rifornitori di navi (fornitori di bordo). L'inoltro si riferisce alle partite accettate alle condizioni stabilite dall'articolo 8 della direttiva 97/78/CE ma che restano sotto controllo veterinario fino al raggiungimento di una destinazione finale determinata, di solito per essere sottoposte a un ulteriore trattamento.

    Ove indicati, i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere relativo ad un paese.

    Parte 1:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Parte 2: Questa parte deve essere compilata esclusivamente dal veterinario ufficiale o dall'agente ufficiale designato (di cui alla decisione 93/352/CEE)

    Per le caselle dalla 38 alla 41 utilizzare un colore diverso dal nero

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) Le note per la compilazione del certificato possono essere stampate e distribuite a parte.

    ALLEGATO IV

    Elenco dei prodotti vegetali di cui all'articolo 9

    Prodotti vegetali sottoposti a controlli veterinari:

    1. Paglia

    2. Fieno

    ALLEGATO V

    Elenco dei paesi di cui all'articolo 9

    Parte 1: Paesi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare paglia e fieno

    Australia

    Bielorussia

    Bulgaria

    Canada

    Cile

    Croazia

    Groenlandia

    Islanda

    Nuova Zelanda

    Romania

    Sudafrica (ad eccezione delle zone di controllo dell'afta epizootica situate nella regione veterinaria del Transvaal settentrionale e orientale, nel distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona di frontiera col Botswana a est della longitudine di 28°).

    Svizzera

    Stati Uniti d'America

    Parte 2: Paesi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare paglia e fieno fino al 30 aprile 2004

    Cipro

    Repubblica ceca

    Estonia

    Ungheria

    Lettonia

    Lituania

    Marocco

    Polonia

    Slovacchia

    Slovenia

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