Valige katsefunktsioonid, mida soovite proovida

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Dokument 32003R2257

Regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e in particolare l'elenco delle caratteristiche dell'indagine (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 336 del 23.12.2003, lk 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua estone: capitolo 05 tomo 004 pag. 396 - 397

Altre edizioni speciali (CS, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Dokumendi õiguslik staatus Kehtetud, Kehtetuks muutumise kuupäev: 31/12/2020; abrog. impl. da 32019R1700

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2257/oj

32003R2257

Regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e in particolare l'elenco delle caratteristiche dell'indagine (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 23/12/2003 pag. 0006 - 0007


Regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 25 novembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e in particolare l'elenco delle caratteristiche dell'indagine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(1),

considerando quanto segue:

(1) L'indagine per campione sulle forze di lavoro prevista dal regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio(2) dovrebbe coprire adeguatamente anche le caratteristiche nuove e recenti del mercato del lavoro.

(2) Secondo l'agenda sociale europea approvata dal Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, la decisione 2002/177/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2002(3) e la raccomandazione 2002/549/CE del Consiglio, del 21 giugno 2002, concernente gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità(4), le modalità dell'indagine devono tenere conto delle esigenze delle imprese e dei singoli cittadini.

(3) Le caratteristiche dell'indagine stabilite dal regolamento (CE) n. 577/98 sono state determinate in base alle esigenze statistiche e alla situazione del mercato del lavoro di allora.

(4) La raccolta dei dati non dovrebbe costituire per i rispondenti un onere sproporzionato ai risultati che gli utilizzatori dell'indagine possono ragionevolmente aspettarsi.

(5) La Commissione ha consultato il comitato del programma statistico, istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(5).

(6) Il regolamento (CE) n. 577/98 deve quindi essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio è modificato come segue:

1) Al paragrafo 1 le lettere b), c), d) e g) sono sostituite dalle seguenti:

"b) situazione lavorativa:

- situazione lavorativa nel corso della settimana di riferimento,

- percezione continuata di salario e stipendio,

- ragione per cui la persona non ha lavorato pur avendo un'occupazione,

- ricerca di un'occupazione da parte della persona disoccupata,

- tipo di occupazione cercata (lavoratore autonomo o subordinato),

- metodi usati per trovare un'occupazione,

- disponibilità a cominciare a lavorare;

c) caratteristiche dell'occupazione nella prima attività:

- status professionale,

- attività economica dell'unità locale,

- professione,

- responsabilità di supervisione,

- numero di persone che lavorano nell'unità locale,

- paese del luogo di lavoro,

- regione del luogo di lavoro,

- anno e mese in cui la persona ha cominciato a lavorare nell'attuale occupazione,

- ruolo dei servizi pubblici di collocamento per la ricerca dell'attuale occupazione,

- permanenza del posto di lavoro (e ragioni),

- durata dell'occupazione temporanea o del contratto di lavoro a durata determinata,

- distinzione fra tempo pieno e tempo parziale (e ragioni),

- contratto con un'agenzia temporanea di lavoro,

- lavoro a domicilio;

d) ore lavorative:

- numero di ore prestate abitualmente per settimana,

- numero di ore prestate effettivamente,

- numero di ore di lavoro straordinario nella settimana di riferimento,

- ragione principale per cui le ore effettivamente prestate differiscono dal numero di quelle prestate abitualmente;"

"g) ricerca di un'occupazione:

- tipo di occupazione cercata,

- durata della ricerca di occupazione,

- situazione della persona immediatamente prima della ricerca di occupazione,

- iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento ed eventuale percezione di indennità,

- desiderio di lavorare delle persone che non cercano occupazione,

- ragione per cui la persona non ha cercato un'occupazione,

- mancanza di strutture di assistenza."

2) Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:

"n) orari di lavoro atipici:

- lavoro a turni,

- lavoro serale,

- lavoro notturno,

- lavoro il sabato,

- lavoro la domenica."

3) Al paragrafo 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

"- la dimensione di un modulo ad hoc è limitata a undici variabili."

4) È aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Su proposta della Commissione è possibile identificare un elenco di variabili, in appresso denominate variabili strutturali, nell'ambito delle caratteristiche dell'indagine specificate al paragrafo 1, che devono essere oggetto di indagine soltanto a livello di medie annuali in riferimento a 52 settimane anziché a medie trimestrali. Questo elenco di variabili strutturali, le dimensioni minime del campione e la frequenza delle indagini saranno stabiliti in base alla procedura di cui all'articolo 8. Per un periodo transitorio fino alla fine del 2007, la Spagna, la Finlandia e il Regno Unito possono sottoporre a indagine le variabili strutturali con riferimento a un unico trimestre."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

La Presidente

L. Moratti

(1) Parere del Parlamento europeo del 2 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 4 novembre 2003.

(2) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14).

(3) GU L 60 dell'1.3.2002, pag. 60.

(4) GU L 182 dell'11.7.2002, pag. 1.

(5) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

Üles