Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1101

Regolamento (CE) n. 1101/2003 della Commissione, del 25 giugno 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

GU L 157 del 26.6.2003, pp. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1101/oj

32003R1101

Regolamento (CE) n. 1101/2003 della Commissione, del 25 giugno 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 26/06/2003 pag. 0032 - 0033


Regolamento (CE) n. 1101/2003 della Commissione

del 25 giugno 2003

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione, del 26 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità, da una parte, e la Slovenia, dall'altra(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Le domande di titolo di importazione presentate per il terzo trimestre 2003 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

(3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato I.

2. Per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2003 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 85 del 27.3.1997, pag. 56.

(2) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

Top