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Document 32003R0244

    Regolamento (CE) n. 244/2003 della Commissione, del 7 febbraio 2003, recante undicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001

    GU L 33 del 8.2.2003, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/244/oj

    32003R0244

    Regolamento (CE) n. 244/2003 della Commissione, del 7 febbraio 2003, recante undicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001

    Gazzetta ufficiale n. L 033 del 08/02/2003 pag. 0028 - 0029


    Regolamento (CE) n. 244/2003 della Commissione

    del 7 febbraio 2003

    recante undicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 215/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2) Il 3 febbraio 2003, il comitato per le sanzioni ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

    (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2003.

    Per la Commissione

    Christopher Patten

    Membro della Commissione

    (1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

    (2) GU L 28 del 4.2.2003, pag. 41.

    ALLEGATO

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:

    La voce seguente è aggiunta all'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità":

    Lashkar i Jhangvi.

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