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Document 31999R2151
Council Regulation (EC) No 2151/1999 of 11 October 1999 imposing a ban on flights between the territories of the Community and the Federal Republic of Yugoslavia other than the Republic of Montenegro or the Province of Kosovo, and repealing Regulation (EC) No 1064/1999
Regolamento (CE) n. 2151/1999 del Consiglio, dell'11 ottobre 1999, che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo e abroga il regolamento (CE) n. 1064/1999
Regolamento (CE) n. 2151/1999 del Consiglio, dell'11 ottobre 1999, che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo e abroga il regolamento (CE) n. 1064/1999
GU L 264 del 12.10.1999, p. 3–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2000; abrogato da 32000R2227
Regolamento (CE) n. 2151/1999 del Consiglio, dell'11 ottobre 1999, che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo e abroga il regolamento (CE) n. 1064/1999
Gazzetta ufficiale n. L 264 del 12/10/1999 pag. 0003 - 0008
REGOLAMENTO (CE) N. 2151/1999 DEL CONSIGLIO dell'11 ottobre 1999 che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo e abroga il regolamento (CE) n. 1064/1999 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301, vista la posizione comune 1999/318/PESC, adottata dal Consiglio in base all'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, riguardante misure restrittive supplementari nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia(1), vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) il governo della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) continua a violare le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ad attuare politiche estreme e criminalmente irresponsabili, compresa la repressione a danno dei propri cittadini, che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale; (2) occorrerebbe quindi vietare tutti i voli fra il territorio della Comunità e quello della Repubblica federale di Jugoslavia, ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo; (3) tale divieto non si applicherebbe, a determinate condizioni, alle linee aeree del Montenegro; (4) detta misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea; (5) quindi, quando dette misure riguardano il territorio della Comunità, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, in particolare per evitare distorsioni di concorrenza; ai fini del presente regolamento, si considera che il territorio suddetto sia costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni da esso indicate; (6) occorre autorizzare gli atterraggi di emergenza e i conseguenti decolli e concedere deroghe per i voli effettuati per scopi rigorosamente umanitari; (7) la Commissione e gli Stati membri devono informarsi reciprocamente delle misure prese in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento; (8) per motivi di trasparenza e semplicità, occorrerebbe incorporare nel presente regolamento le disposizioni del regolamento (CE) n. 1064/1999 del Consiglio, del 21 maggio 1999, che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità europea e della Repubblica federale di Jugoslavia e abroga il regolamento (CE) n. 1901/98(2), e abrogare tale regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È vietato decollare dal o atterrare sul territorio della Comunità: a) a tutti gli aeromobili gestiti, direttamente o indirettamente, da compagnie aeree jugoslave, vale a dire da compagnie aeree che abbiano il principale centro di attività o la sede sociale nella Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ), b) a tutti gli aeromobili registrati nella RFJ, e c) a tutti gli aeromobili civili, vale a dire quelli ad uso commerciale o privato, decollati dal territorio della RFJ o destinati ad atterrarvi. Articolo 2 1. Sono revocate tutte le licenze di esercizio per i voli di linea tra un punto qualsiasi del territorio della Comunità e un punto qualsiasi della RFJ e non vengono rilasciate nuove licenze per questi servizi. 2. Sono revocate tutte le licenze per i voli charter, siano essi singoli o in serie, tra un punto qualsiasi del territorio della Comunità e un punto qualsiasi della RFJ e non vengono rilasciate nuove licenze per questi servizi. 3. Non vengono più concesse nuove licenze di esercizio né sono rinnovate quelle esistenti che consentono agli aeromobili registrati nella RFJ o gestiti da compagnie aeree iugoslave di atterrare negli o di decollare dagli aeroporti della Comunità. Articolo 3 1. L'articolo 1 non si applica agli atterraggi d'emergenza e ai conseguenti decolli. 2. Fatti salvi gli articoli 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, decidendo caso per caso e attenendosi alla procedura di consultazione di cui al paragrafo 3, gli aeromobili civili a decollare dal territorio della Comunità o ad atterrarvi, sempre che siano fornite loro prove suffcienti del fatto che il volo destinato al o proveniente dal territorio della RFJ viene effettuato per scopi rigorosamente umanitari. 3. Le autorità competenti di uno Stato membro che intendano autorizzare un decollo o un atterraggio a norma del paragrafo 2 comunicano alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione i motivi della loro decisione. Qualora uno Stato membro o la Commissione abbia dimostrato in modo inoppugnabile agli altri Stati membri o alla Commissione, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione, che il volo in questione non sarà effettuato per gli scopi umanitari indicati, la Commissione indice, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle prove, una riunione con gli Stati membri al fine di consultarsi sulle prove stesse. Lo Stato membro che intende autorizzare il decollo o l'atterraggio prende una decisione in merito solo se non sono state sollevate obiezioni o previe consultazioni sulle prove fornite durante la riunione indetta dalla Commissione. Se l'autorizzazione è concessa dopo la riunione, lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione i motivi in base ai quali si è deciso di concedere l'autorizzazione. 4. Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo il diritto di un qualsiasi aeromobile di sorvolare in transito i territori della Comunità e della RFJ in base ai regolamenti applicabili. Articolo 4 1. Fatti salvi gli articoli 1 e 2, le autorità competenti elencate nell'allegato I possono autorizzare voli singoli o in serie con gli aeromobili civili di cui all'articolo 1, lettera c) tra i territori della Comunità e la RFJ a condizione che: a) gli aeromobili impiegati per i suddetti voli: - non siano registrati nella RFJ e siano gestiti dalla Montenegro Airlines o da vettori non jugoslavi, quali definiti dall'articolo 1, lettera a); o - siano registrati nella RFJ ed elencati nell'allegato II come aeromobili utilizzati dal governo del Montenegro ovvero dagli organi competenti designati dal rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la provincia del Kosovo per fini non commerciali, o come aeromobili utilizzati dalla Montenegro Arlines per scopi commerciali: e b) il punto di partenza dei voli, i punti intermedi e i punti di destinazione finale nella RFJ si trovino esclusivamente nella Repubblica di Montenegro o nella provincia del Kosovo. 2. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano di essere valide se: a) nel caso di voli verso punti della provincia del Kosovo o provenienti da essi, i pagamenti per la prestazione dei servizi essenziali necessari per il normale svolgimento dei voli stessi sono effettuati a fornitori diversi da quelli elencati nell'allegato III, se il livello di tali pagamenti non corrisponde ai tassi medi applicabili per tali servizi nel semestre precedente la data del 19 giugno 1999 ovvero siffatti tassi sono applicati su base discriminatoria; o b) nel caso di voli verso punti della Repubblica di Montenegro o provenienti da essi, i pagamenti per la prestazione dei servizi essenziali necessari per il normale svolgimento dei voli stessi, diversi dai servizi di controllo del traffico aereo forniti dagli organi competenti della RFJ, non sono versati sul conto delle competenti autorità della Repubblica del Montenegro elencate nell'allegato III, se il livello di tali pagamenti non corrisponde ai tassi medi applicabili nel semestre precedente la data del 19 giugno 1999 ovvero siffatti tassi sono applicati su base discriminatoria. 3. Ai fini del presente regolamento, i servizi di controllo del traffico aereo ad opera degli organi competenti della RFJ e i servizi essenziali necessari al normale svolgimento dei voli autorizzati forniti dagli enti elencati nell'allegato III sono considerati servizi di transito essenziali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1294/1999(3). Articolo 5 È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di eludere gli articoli 1 e 2. Articolo 6 Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere effìcaci, proporzionate e dissuasive. In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1901/98(4) o dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1064/1999. Articolo 7 La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure prese si sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, quali le violazioni e i problemi di applicazione, le sentente pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali o le decisioni degli organismi internazionali competenti. Articolo 8 Il regolamento (CE) n. 1064/1999 è abrogato e sostituito dalle disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi riferimento agli articoli di detto regolamento si intende fatto al corrispondente articolo del presente regolamento. Articolo 9 La Commissione è autorizzata: a) a modificare l'elenco delle competenti autorità di cui all'allegato I sulla base delle informazioni fomite degli Stati membri; b) a modificare l'elenco degli aeromobili registrati nella RFJ e gestiti dalla Montenegro Airlines, dal governo del Montenegro ovvero dagli organi competenti designati dal rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la provincia del Kosovo, sulla base delle informazioni fornite da tale governo o da tali organi; c) a pubblicare e, se del caso, a modificare l'elenco delle competenti autorità della Repubblica di Montenegro e degli organi competenti e dei fornitori di servizi essenziali nella provincia del Kosovo designati o individuati, secondo i casi, dal rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la provincia del Kosovo. La Commissione pubblica questi elenchi e le loro modifiche nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 10 Il presente regolamento si applica: a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo; b) a bordo di tutti gli aerei e di tutte le navi sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove; d) a tutti gli organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro. Articolo 11 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 11 ottobre 1999. Per il Consiglio Il Presidente T. HALONEN (1) GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1. Posizione comune modificata dalla posizione comune 1999/604/PESC (GU L 236 del 7.9.1999, pag. 1). (2) GU L 129 del 22.5.1999, pag. 27. (3) GU L 153 del 19.6.1999, pag. 63. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1970/1999 della Commissione (GU L 244 del 16.9.1999, pag. 39). (4) GU L 248 dell'8.9.1998, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 214/1999 (GU L 23 del 30.1.1999, pag. 6). ALLEGATO I Elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 3 BELGIO Ministère des communications et de l'infrastructure Administration de l'aéronautique Centre Communications Nord - 4e étage Rue du Progrès 80 - Boîte 5 B - 1030 Bruxelles Tel. (32-2) 206 32 00 Fax (32-2) 203 15 28 DANIMARCA Statens Luftfartsvæsen Luftfartshuset Box 744 50 Ellebjergvej DK - 2450 København SV Tel. (45) 36 44 48 48 Fax (45) 36 44 03 03 GERMANIA Generaldirektor für Luft- und Raumfahrt Bundesministerium für Verkehr Postfach 200 100 D - 53170 Bonn Tel. (49-228) 300 45 00 Fax (49-228) 300 79 29 GRECIA Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni Autorità ellenica per l'aviazione civile P.O. Box 73 751 GR - 16604 Helliniko Tel. (30-1) 894 42 63 Fax (30-1) 894 42 79 SPAGNA Dirección General de Aviación Civil Ministerio de Fomento Paseo de la Castellana, n° 67 E - 28071 Madrid Tel. (34-91) 597 70 00 Fax (34-91) 597 53 57 FRANCIA Direction générale de l'aviation civile (DGAC) 48, rue Camille Desmoulins F - 92452 Issy-les-Moulineaux Tel. (33-1) 41 09 36 94 Fax (33-1) 41 09 38 64 IRLANDA General Director for Civil Aviation Department of Transport, Energy and Communications 44, Kildare Street Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 604 11 72 Fax (353-1) 604 11 81 ITALIA Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) Via di Villa Ricotti 42 I - 00161 Roma Tel. (39-06) 44 18 52 08/441 85 209 Fax (39-06) 44 18 53 16 LUSSEMBURGO Directeur de l'aviation civile Ministère des transports 19-21, Boulevard Royal L - 2938 Luxembourg Tel. (352) 478 44 12 Fax (352) 46 77 90 OLANDA Ministry of Transport, Public Works and Water Management Directorate General of Civil Aviation Plesmanweg 1-6 P.O. Box 90 771 2509 LT Den Haag Netherlands Tel. (31-70) 351 72 45 Fax (31-70) 351 63 48 AUSTRIA Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und Kunst Radetzkystraße 2 A - 1030 Wien Tel. (43-1) 711 62 70 00 Fax (43-1) 713 03 26 PORTOGALLO Instituto Nacional da Aviação Civil Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território Aeroporto de Lisboa Rua B, Edifícios 4, 5, 6 P - 1700 Lisboa Codex Tel. (351-1) 842 35 61 Fax (351-1) 842 35 82 FINLANDIA Ilmailulaitos/Luftfartsverket (Amministrazione dell'aviazione civile) P.O. Box 50 FIN - 01531 Vantaa Tel. (358-9) 82 772 010 Fax (358-9) 82 772 091 SVEZIA När det gäller artikel 3: Regeringskansliet Utrikesdepartementet Rättssekretariat för EU-frågor Fredsgatan 6 S - 103 39 Stockholm Tfn (46-8) 405 10 00 Fax (46-8) 723 11 76 När der gäller artikel 4: Luftfartsverket S - 601 79 Norrköping Tel. (46-11) 19 20 00 Fax (46-11) 19 27 60 REGNO UNITO Department of Environment, Transport and the Regions International Aviation Negotiations Great Minster House 76, Marsham Street London SW1P 4DR United Kingdom Fax (44-171) 890 58 01 COMUNITÀ EUROPEA Commissione Europea Direzione generale I M. A. de Vries , DM24 5/75 Tel. (32-2) 295 68 80 Fax (32-2) 295 73 31 ALLEGATO II Elenco degli aeromobili registrati nella RFJ di cui all'articolo 4 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III p.m.