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Document 31996D0641

    96/641/CE: Decisione del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto sull'adeguamento del regime d'importazione nella Comunità di arance originarie e provenienti dall'Egitto

    GU L 292 del 15.11.1996, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/641/oj

    Related international agreement

    31996D0641

    96/641/CE: Decisione del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto sull'adeguamento del regime d'importazione nella Comunità di arance originarie e provenienti dall'Egitto

    Gazzetta ufficiale n. L 292 del 15/11/1996 pag. 0031 - 0031


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 1996 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto sull'adeguamento del regime d'importazione nella Comunità di arance originarie e provenienti dall'Egitto (96/641/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima fase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regime d'importazione per le arance è stato modificato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo dell'Uruguay;

    considerando che tale nuovo regime può avere un effetto negativo sulle importazioni tradizionali nella Comunità di arance in provenienza dell'Egitto;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 22 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (1), la Comunità, qualora siano modificate le norme esistenti, può modificare il regime stabilito dall'accordo per i prodotti interessati;

    considerando che la Comunità ha concordato con la Repubblica araba d'Egitto che, in attesa della conclusione di un nuovo accordo euromediterraneo, il regime di cui sopra sarà adottato mediante un accordo in forma di scambio di lettere;

    considerando che è attualmente opportuno approvare tale ultimo accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità europea l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto sull'adeguamento del regime d'importazione nella Comunità di arance originarie e provenienti dall'Egitto.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità (2).

    Articolo 3

    Se necessario, la Commissione adotta le modalità d'applicazione dell'accordo secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (3).

    Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    D. SPRING

    (1) GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 1.

    (2) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.

    (3) Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8).

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