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Document 52022IP0268
European Parliament resolution of 23 June 2022 on the future of EU international investment policy (2021/2176(INI))
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 sul futuro della politica dell'UE in materia di investimenti internazionali (2021/2176(INI))
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 sul futuro della politica dell'UE in materia di investimenti internazionali (2021/2176(INI))
GU C 32 del 27.1.2023, pp. 96–107
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 32 del 27.1.2023, pp. 77–88
(GA)
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27.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 32/96 |
P9_TA(2022)0268
Futuro della politica dell'UE in materia di investimenti internazionali
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 sul futuro della politica dell'UE in materia di investimenti internazionali (2021/2176(INI))
(2023/C 32/10)
Il Parlamento europeo,
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 207, paragrafo 2, |
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visto il regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (1), |
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visto il regolamento (UE) n. 912/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte (2), |
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visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (3), |
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vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, segnatamente il parere 2/15 del 16 maggio 2017 sull'accordo di libero scambio tra l'UE e la Repubblica di Singapore, la sentenza del 6 marzo 2018 nella causa C-284/16 (pronuncia pregiudiziale nella causa Slowakische Republik contro Achmea BV), il parere 1/17 del 30 aprile 2019 sull'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'UE e i suoi Stati membri, dall'altra, la sentenza del 2 settembre 2021 nella causa C-741/19 (pronuncia pregiudiziale nella causa Repubblica di Moldova contro Komstroy LLC) e la sentenza del 26 ottobre 2021 nella causa C-109/20 (pronuncia pregiudiziale nella causa Republiken Polen contro PL Holdings Sàrl), |
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vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali (4), |
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vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti (5), |
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vista la sua risoluzione del 7 luglio 2015 sulle ripercussioni esterne della politica commerciale e d'investimento dell'UE sulle iniziative pubblico-private nei paesi al di fuori dell'UE (6), |
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vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti (7), |
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vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640), |
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vista la relazione della Commissione del 6 aprile 2020 sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1219/2012 che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (COM(2020)0134), |
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vista la comunicazione della Commissione del 18 febbraio 2021 dal titolo «Riesame della politica commerciale — Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva» (COM(2021)0066), |
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vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 intitolata «Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497), |
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vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 dal titolo «Un piano di investimenti per l'Europa» (COM(2014)0903), |
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vista la relazione della Commissione del 12 novembre 2020 sull'attuazione degli accordi commerciali dell'UE: 1o gennaio 2019 — 31 dicembre 2019 (COM(2020)0705), |
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visto l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015, |
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visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (8), entrato in vigore il 1o maggio 2021, in particolare il titolo II sui servizi e gli investimenti, |
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vista la convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati, entrata in vigore il 18 ottobre 2017 (convenzione di Maurizio), |
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visti gli accordi commerciali e di investimento conclusi dall'UE, in particolare gli accordi di «seconda generazione» con paesi quali Canada, Singapore, Vietnam e Giappone, |
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vista l'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile adottata nel 2015, e in particolare i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), |
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visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, approvati dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2011, |
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vista l'osservazione generale n. 24 del 10 agosto 2017 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali sugli obblighi degli Stati derivanti dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali nel contesto delle attività delle imprese, |
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viste le relazioni sugli investimenti mondiali del 2019, 2020 e 2021 pubblicate della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), |
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visto il quadro dell'UNCTAD del 2015 per una politica d'investimento a favore dello sviluppo sostenibile, |
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viste le note tematiche dell'UNCTAD in materia di accordi internazionali di investimento sui casi di risoluzione delle controversie investitore-Stato: fatti e cifre relativi al 2019 e 2020, |
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visto il documento di lavoro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 2018 sugli investimenti internazionali dal titolo «Societal benefits and costs of International Investment Agreements: a critical review of aspects and available empirical evidence» (Costi e vantaggi per la società degli accordi internazionali di investimento: esame critico dei diversi aspetti e dati empirici disponibili), |
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visto il documento di lavoro dell'OCSE del 2014 sugli investimenti internazionali dal titolo «Investment Treaty and Shareholder Claims for Reflective Loss: Insights from Advanced Systems of Corporate Law» (Trattato in materia di investimenti e richieste di risarcimento degli azionisti per danni indiretti: spunti tratti da sistemi avanzati di diritto societario), |
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visto il mandato conferito nel 2017 al gruppo di lavoro III della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) di lavorare a una possibile riforma della risoluzione delle controversie investitore-Stato, |
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vista le direttive di negoziato emanate dal Consiglio nel 2018, che autorizzano la Commissione a negoziare, a nome dell'UE e nel quadro dell'UNCITRAL, una convenzione che istituisce un tribunale multilaterale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti, e vista la successiva proposta dell'UE al riguardo, |
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visti il processo di modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia, avviato nel 2017, e il relativo testo proposto dall'UE, |
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vista la decisione dell'Italia di recedere dal trattato sulla Carta dell'energia a partire dal 1o gennaio 2015, |
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visto l'Accordo sull'estinzione dei trattati Bilaterali di Investimento tra Stati Membri dell'Unione Europea (9), |
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vista la dichiarazione dei governi degli Stati membri, del 15 gennaio 2019, sulle conseguenze giuridiche della sentenza della Corte di giustizia nella causa Achmea e sulla protezione degli investimenti nell'Unione europea, |
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visto l'accordo tra gli Stati Uniti, il Messico e il Canada entrato in vigore il 1o luglio 2020, e in particolare il capitolo 14 sugli investimenti, |
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visto l'accordo di partenariato economico regionale globale dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico entrato in vigore il 1o gennaio 2022, e in particolare il capitolo 10 sugli investimenti, |
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vista la relazione del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla questione dei diritti umani e delle imprese transnazionali e altri tipi impresa, presentata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2021, dal titolo «Human rights-compatible international investment agreements» (Accordi internazionali di investimento compatibili con i diritti umani), |
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visto l'articolo 54 del regolamento, |
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visto il parere della commissione per lo sviluppo, |
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vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0166/2022), |
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A. |
considerando che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli investimenti diretti esteri sono di competenza esclusiva dell'Unione europea, come sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), e dagli articoli 206 e 207 TFUE; che il percorso di riforma della politica dell'UE in materia di investimenti internazionali deve essere ulteriormente accelerato e rafforzato per far fronte alle sfide attuali; |
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B. |
considerando che l'UE è la principale destinazione e la principale fonte, a livello mondiale, di investimenti internazionali in entrata e in uscita; che questi contribuiscono alla crescita economica sostenibile dell'UE e alla creazione di occupazione, sebbene le prove empiriche disponibili non abbiano dimostrato l'esistenza di un nesso causale diretto tra gli accordi internazionali in materia di investimenti (AII) e l'attrattiva degli investimenti esteri diretti; |
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C. |
considerando che i flussi globali di investimenti esteri diretti (IED), già in calo dal 2015, hanno subito una drastica riduzione nel 2020 (-38 %) (10) a causa della crisi della COVID-19; che l'aumento degli IED in uscita e in entrata rimane un elemento chiave del percorso di ripresa per l'UE e per molte altre economie; |
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D. |
considerando che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, alcune parti della politica dell'UE in materia di investimenti internazionali, segnatamente gli investimenti esteri diversi da quelli diretti («investimenti di portafoglio») e il regime che disciplina la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, sono di competenza concorrente dell'UE e degli Stati membri; |
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E. |
considerando che sono tuttora in vigore circa 1 500 trattati bilaterali di investimento, ratificati dagli Stati membri prima del trattato di Lisbona, che prevedono il vecchio modello di risoluzione delle controversie investitore-Stato, come nel caso del trattato sulla Carta dell'energia; che nessuno degli AII negoziati dall'UE dopo il trattato di Lisbona è mai entrato in vigore; |
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F. |
considerando che il Green Deal europeo mira a rispondere alle sfide dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale; che tutte le politiche dell'UE devono contribuire a tali obiettivi, compresa la politica di investimento; che sono necessari ingenti investimenti a livello mondiale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e permettere la ripresa dalla pandemia di COVID-19; che la lotta contro i cambiamenti climatici e il degrado ambientale, nonché la creazione di condizioni di investimento più attraenti e il sostegno alle imprese figurano tra le sei priorità (11) dell'UE tra il 2019 e il 2024; |
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G. |
considerando che gli IED e la politica di investimento dell'UE dovrebbero svolgere un ruolo chiave nel conseguimento degli obiettivi di un'autonomia strategica aperta, nella diversificazione delle catene di approvvigionamento e nel contributo a una crescita economica sostenibile, alla creazione di occupazione e all'integrazione nelle catene globali del valore, nonché nella promozione di condizioni per gli investitori dell'UE all'estero che rispecchino il livello di apertura di cui godono gli investitori stranieri nell'UE, tenendo conto nel contempo dei livelli di sviluppo dei paesi terzi e della necessità di prevedere un trattamento differenziato; |
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H. |
considerando che i paesi in via di sviluppo devono far fronte a una carenza di finanziamenti annuali pari a 2,5 miliardi di USD per conseguire gli OSS entro il 2030; che gli IED sono uno strumento di finanziamento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli OSS corrispondenti; che tale capitale può sostenere la creazione di occupazione e miglioramenti sociali e ambientali, come indicato negli OSS; che l'obiettivo di attrarre investimenti dovrebbe essere accompagnato dal riconoscimento, nel contesto degli AII, che le parti di tali accordi dovrebbero cercare di migliorare i loro livelli di protezione dell'ambiente o del lavoro, e non di indebolirli o ridurli; |
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I. |
considerando che la tassonomia dell'UE mira ad agevolare il passaggio degli investimenti da attività economiche insostenibili a quelle necessarie per conseguire la sostenibilità ambientale e, più in particolare, la neutralità climatica nei prossimi 30 anni; |
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J. |
considerando che la politica di investimento comprende misure quali l'eliminazione degli ostacoli indebiti agli investimenti, il monitoraggio dell'impatto degli investimenti esteri sull'autonomia strategica, la sicurezza nazionale e l'economia reale e l'elaborazione di altri strumenti per incoraggiare e agevolare gli investimenti diretti nei settori e nelle zone in cui sono più necessari; che la maggior parte degli AII si concentra sulla protezione degli investimenti, con o senza arbitrato investitore-Stato; |
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K. |
considerando che il numero di casi di risoluzione delle controversie investitore-Stato (investor-state dispute settlement — ISDS), anche nei confronti di Stati membri, aumenta ogni anno; che circa il 15 % dei procedimenti avviati nel 2020 nei confronti di Stati membri erano controversie intra-UE; |
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L. |
considerando che la maggior parte dei trattati di investimento non specifica come debbano essere determinate le nozioni di «risarcimento integrale» ed «equo valore di mercato» di un investimento; che nell'ultimo decennio i gruppi di esperti hanno interpretato prevalentemente tali nozioni utilizzando tecniche di valutazione «prospettiche» basate su metodi dei flussi di cassa attualizzati, che in molti casi li hanno indotti a decidere in merito a importi di risarcimento molto più elevati rispetto agli importi aggregati delle spese effettivamente sostenute dagli investitori nei paesi ospitanti; |
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M. |
considerando che l'UE è leader mondiale nella riforma della politica di investimento; che dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona è stata intrapresa una significativa riforma della politica di investimento a livello europeo e internazionale, su insistenza e con il sostegno del Parlamento; che l'UE ha avviato e concluso AII con paesi partner, riformato le disposizioni in materia di protezione degli investimenti, sostituito il meccanismo ISDS con sistemi giurisdizionali per gli investimenti (ICS), avviato negoziati multilaterali per un tribunale per gli investimenti, proposto una legislazione volta a disciplinare le sovvenzioni estere e adottato una legislazione per il controllo degli investimenti esteri diretti in entrata; che tali sviluppi rappresentano passi significativi nella giusta direzione verso una politica degli investimenti moderna e sostenibile; che resta ancora molto da fare per portare avanti tale programma di riforme; |
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N. |
considerando che il crescente ricorso degli investitori a terzi per finanziare i loro contenziosi in cambio di una remunerazione o di altri interessi finanziari nell'esito di una controversia (finanziamento da parte di terzi) ha esacerbato gli squilibri alla base delle pratiche risarcitorie nei contenziosi, riducendo ulteriormente i rischi per gli investitori legati alla presentazione di un ricorso e incentivando così ulteriormente l'aumento del numero di reclami; che il finanziamento da parte di terzi può aumentare il potere contrattuale dei ricorrenti a scapito di Stati con risorse limitate e quadri normativi più deboli; |
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1. |
sottolinea che gli investimenti possono e dovrebbero avere un impatto positivo sulla crescita economica sostenibile, la creazione di occupazione e lo sviluppo sostenibile, nonché contribuire agli OSS; sottolinea pertanto la loro importanza per la trasformazione dell'economia dell'UE; mette in evidenza che tale impatto positivo dipende dalla capacità dei governi di regolamentare gli investimenti esteri; sottolinea che gli investimenti in entrata e in uscita devono rispondere alle esigenze dell'economia reale; invita la Commissione a rivedere la politica dell'UE in materia di investimenti per garantirne la coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo, gli OSS e i valori dell'UE, in particolare il rispetto dei diritti umani, e le norme sociali quali definite dal pilastro europeo dei diritti sociali; |
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2. |
ritiene che la politica dell'UE in materia di investimenti debba soddisfare le aspettative degli investitori e degli Stati beneficiari, nonché i più generali interessi economici dell'UE e i suoi obiettivi di politica esterna; ricorda la sua richiesta di un quadro politico integrato e coerente, che promuova investimenti sostenibili e di qualità; si compiace degli sforzi compiuti dalla Commissione dal 2010 per riformare la politica di investimento dell'Unione in tale direzione; ritiene che la politica dell'UE in materia di investimenti internazionali dovrebbe essere ulteriormente riformata per affrontare meglio una serie di sfide e proseguire la sua trasformazione in un quadro strategico integrato e coerente; |
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3. |
ritiene che gli AII dovrebbero agevolare investimenti sostenibili verdi, sensibili alla dimensione di genere e inclusivi, proteggere adeguatamente gli investitori, contribuire alla resilienza del mercato unico, salvaguardando nel contempo lo spazio politico negli Stati ospitanti, e incoraggiare lo scambio di migliori pratiche, competenze e know-how, conformemente alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese multinazionali; |
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4. |
esprime preoccupazione per il fatto che, secondo l'OCSE, nel 2020 i paesi in via di sviluppo hanno dovuto far fronte a una carenza di 1,7 miliardi di USD a causa della crisi della COVID-19, in aggiunta al deficit di finanziamento esistente pari a 2,5 miliardi di USD; sottolinea che la politica dell'UE in materia di investimenti dovrebbe aiutare i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli africani, ad attrarre IED e ridurre il deficit di finanziamento per conseguire gli OSS; |
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5. |
ritiene che le imprese dell'UE abbiano bisogno di un'adeguata protezione per i loro investimenti all'estero; osserva che gli investimenti protetti, quali codificati negli AII dell'UE, non dovrebbero includere forme speculative di investimento, strumenti finanziari o investimenti di portafoglio che possano essere detenuti a fini speculativi; invita la Commissione a basarsi sui recenti AII (12) per escludere gli strumenti di debito pubblico dal loro ambito di applicazione; ritiene che gli strumenti finanziari che possono essere ritirati in qualsiasi momento non richiedano protezione; chiede alla Commissione di continuare ad adoperarsi per migliorare la definizione di investimenti protetti in modo da garantire che gli AII tutelino solo gli investimenti che impegnano in modo sostanziale capitale e altre risorse per un numero minimo di anni, e per i quali esiste un'assunzione di rischio e un'aspettativa di utili; è del parere che gli investimenti protetti dovrebbero contribuire efficacemente allo sviluppo del paese ospitante; chiede alla Commissione e agli Stati membri di tenere conto di tale criterio, quale definito nel diritto internazionale, nella definizione di investimenti protetti per i futuri accordi; |
Accesso al mercato
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6. |
si compiace che i recenti accordi di investimento si concentrino positivamente sull'accesso al mercato e la liberalizzazione degli investimenti e cerchino di eliminare gli ostacoli allo stabilimento e all'attività degli investitori dell'UE nei mercati esteri; |
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7. |
invita la Commissione ad adoperarsi per garantire condizioni per gli investitori dell'UE all'estero che rispecchino il livello di apertura di cui godono gli investitori stranieri nell'UE, tenendo conto nel contempo del livello di sviluppo dei paesi terzi e della necessità di prevedere un trattamento differenziato; sottolinea la necessità che gli AII salvaguardino la capacità degli Stati di regolamentare gli investimenti esteri nella loro giurisdizione; invita la Commissione a monitorare gli ostacoli allo stabilimento e all'attività degli investitori dell'UE nei mercati esteri, comprese le pratiche discriminatorie; si compiace dell'accento posto dalla Commissione sul rispetto degli impegni esistenti e sottolinea che ciò dovrebbe valere anche per gli impegni relativi agli investimenti; |
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8. |
esorta la Commissione a proteggere rigorosamente lo spazio politico dell'UE e degli Stati membri, segnatamente nei settori dell'energia, dell'agricoltura, della pesca, dell'audiovisivo, delle telecomunicazioni e del digitale, nonché nei servizi pubblici, in sede di liberalizzazione degli investimenti; sottolinea che la liberalizzazione degli investimenti dovrebbe essere accompagnata da salvaguardie per evitare di esacerbare l'instabilità economica, in particolare nei paesi in via di sviluppo; |
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9. |
sottolinea l'importanza di mantenere, rafforzare e attuare le clausole di tutti gli accordi di investimento che vietano di rendere le norme meno rigorose, in quanto sono essenziali per evitare una «corsa al ribasso» nei paesi che attraggono investimenti stranieri; invita la Commissione ad analizzare ulteriormente l'efficacia di tali clausole, in particolare nei paesi in via di sviluppo, al fine di garantire che la politica fiscale e il finanziamento dello sviluppo siano allineati per sostenere una «corsa al rialzo»; |
Agevolazione degli investimenti
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10. |
osserva che l'agevolazione degli investimenti può contribuire a creare opportunità di investimento nei paesi in via di sviluppo, in particolare per le piccole e medie imprese, e a conseguire gli OSS aiutando a mobilitare livelli di investimento più elevati per promuovere una crescita inclusiva e sostenibile e la riduzione della povertà, in quanto sostiene una presenza a più lungo termine degli investitori stranieri nell'economia ospitante e migliora i collegamenti tra gli investitori stranieri e le imprese locali; invita la Commissione a sostenere i paesi in via di sviluppo per migliorare il clima degli investimenti nella loro giurisdizione, sia attraverso strumenti di cooperazione allo sviluppo che attraverso accordi bilaterali; ritiene che l'agevolazione degli investimenti costituisca altresì un valido strumento per migliorare la competitività e la crescita economica dell'UE; |
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11. |
sottolinea che gli accordi internazionali sull'agevolazione degli investimenti dovrebbero sostenere e incentivare gli investimenti che promuovono lo sviluppo sostenibile ed evitare di incoraggiare gli investimenti che causano danni all'ambiente, al clima o alla società; osserva che il gettito fiscale è fondamentale per consentire ai paesi in via di sviluppo di fornire servizi pubblici di base; esorta la Commissione ad adoperarsi a livello multilaterale per promuovere l'agevolazione degli investimenti sostenibili che non sia perseguita mediante sgravi fiscali competitivi; sottolinea che l'introduzione di misure innovative di agevolazione degli investimenti può contribuire al conseguimento degli OSS aiutando a mobilitare livelli di investimento più elevati per promuovere una crescita inclusiva e sostenibile e la riduzione della povertà, in quanto sostiene una presenza a più lungo termine degli investitori stranieri nell'economia ospitante, nonché a sviluppare migliori collegamenti tra gli investitori stranieri e le imprese locali; |
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12. |
riconosce il ruolo svolto dall'UE nei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda l'iniziativa congiunta sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo; sottolinea che più di due terzi dei membri dell'OMC partecipano a tali negoziati; ritiene che sia necessaria cautela in considerazione dell'ambito di applicazione molto ampio dell'accordo in corso di negoziazione; sottolinea la necessità di garantire che i negoziati rispettino le norme dell'accordo di Marrakech dell'OMC, che richiedono consenso e trasparenza generale; |
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13. |
sottolinea l'importanza di un approccio globale dell'UE per quanto riguarda l'agevolazione degli investimenti a livello sia bilaterale che multilaterale, con un'attenzione generale alla cooperazione, compresi lo sviluppo di capacità e l'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla digitalizzazione nei paesi in via di sviluppo; accoglie con favore il lavoro della Commissione su nuovi accordi indipendenti di agevolazione degli investimenti, incentrati sul sostegno degli investimenti sostenibili e inclusivi; chiede alla Commissione, in tale contesto, di proseguire i negoziati con i partner africani per evitare di creare oneri amministrativi per i paesi in via di sviluppo, specificando nel contempo il tipo di investimenti sostenibili che saranno agevolati; prende atto che disposizioni analoghe in materia di agevolazione degli investimenti sono in corso di negoziazione nel futuro protocollo sugli investimenti della zona continentale di libero scambio africana; invita la Commissione a continuare a sostenere tali negoziati; |
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14. |
sostiene l'approccio della Commissione, a livello di OMC, volto a garantire, attraverso un forte sistema di protezione, che le norme in materia di agevolazione degli investimenti non possano essere importate nelle controversie investitore-Stato; ritiene che le controversie che sorgono nel quadro dell'iniziativa congiunta sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo dovrebbero essere risolte attraverso la mediazione e la cooperazione; |
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15. |
sottolinea che le disposizioni in materia di agevolazione degli investimenti a livello bilaterale e dell'OMC non dovrebbero concentrarsi solo sulla creazione di obblighi per le autorità pubbliche dei paesi ospitanti, ma dovrebbero anche chiarire gli obblighi dei paesi di origine e degli investitori nazionali per quanto riguarda i loro investimenti all'estero; sottolinea, a tale proposito, la necessità di integrare nei quadri di agevolazione degli investimenti disposizioni vincolanti in materia di responsabilità sociale delle imprese, il dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente, nonché garanzie anticorruzione; invita la Commissione a includere un capitolo vincolante sullo sviluppo sostenibile in tutti gli accordi di agevolazione degli investimenti con paesi terzi, nonché meccanismi di monitoraggio delle attività sostenute dai flussi di IED; |
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16. |
accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a uno strumento volto a contrastare le distorsioni causate dalle sovvenzioni estere, che rappresentano una forma di investimento sleale, e ne chiede la rapida adozione; invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi nei negoziati a livello dell'OMC, al fine di contrastare le distorsioni della concorrenza, in particolare nell'ambito delle sovvenzioni all'industria; |
Rafforzare il controllo degli investimenti esteri diretti nell'UE
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17. |
si compiace dell'entrata in vigore del regolamento sul controllo degli IED nel 2019; sottolinea che tale meccanismo di controllo mira a istituire una cooperazione e potenzialmente a limitare gli investimenti esteri in settori strategici al fine di proteggere l'Unione e i suoi Stati membri, nonché ad analizzare ed esaminare i casi in cui l'acquisizione o il controllo di una determinata impresa, infrastruttura o tecnologia potrebbe comportare un rischio per la sicurezza o l'ordine pubblico nell'UE; |
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18. |
sottolinea l'importanza di detto meccanismo come passo avanti verso un migliore monitoraggio del contributo degli IED agli interessi strategici dell'Europa; invita la Commissione, nel contesto del suo prossimo processo di riesame, a fornire dati più dettagliati per determinare se i flussi di IED in entrata sostengano attività economiche sostenibili e investimenti in nuovi settori, a valutare diverse opzioni per monitorare le attività sostenute dai flussi in uscita e a valutare altresì la possibilità di specificare ulteriormente se altri settori debbano essere considerati settori strategici; chiede inoltre alla Commissione a valutare la possibilità di rafforzare il meccanismo di controllo degli investimenti esteri diretti dell'UE per conferirgli, d'intesa con gli Stati membri, la facoltà di bloccare un investimento che comporterebbe un rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico; |
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19. |
invita gli Stati membri che non ne sono ancora dotati a istituire un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti esteri diretti al fine di garantire l'efficacia della cooperazione europea; |
Compatibilità degli AII con le priorità dell'UE
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20. |
osserva che un numero crescente di procedimenti giudiziari dinanzi ai tribunali per gli investimenti riguarda misure ambientali; deplora che vari paesi, compresi gli Stati membri, siano citati in giudizio in relazione alle loro politiche in materia di clima, alla graduale eliminazione dei combustibili fossili o alla transizione giusta; |
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21. |
sottolinea che gli sforzi globali per combattere i cambiamenti climatici richiederanno una rapida transizione verso le energie rinnovabili e un'azione tempestiva dei governi per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili; esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire la coerenza tra gli AII e il Green Deal europeo, le politiche ambientali, i diritti dei lavoratori e i diritti umani, escludendo dalla protezione dei trattati gli investimenti nei combustibili fossili o in qualsiasi altra attività che arrechi un danno significativo all'ambiente e ai diritti umani e includendo nei capitoli sullo sviluppo sostenibile disposizioni che contribuiscano al rispetto dell'accordo di Parigi, dei trattati internazionali sul lavoro e la parità di genere e disposizioni volte a migliorare il quadro interno che disciplina gli investimenti esteri; |
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22. |
prende atto con preoccupazione dell'asimmetria di alcuni AII nell'ambito dei quali gli investitori stranieri possono avviare procedimenti contro gli Stati in materia di investimenti, mentre i governi, i lavoratori e le comunità interessate non sono in grado di avviare procedure di arbitrato nei confronti di società transnazionali che non rispettano i diritti umani, la salute pubblica o le leggi in materia di lavoro e ambiente; sottolinea che, analogamente, il tribunale multilaterale per gli investimenti è destinato a pronunciarsi esclusivamente nei casi in cui gli investitori stranieri propongono ricorso contro gli Stati; |
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23. |
sottolinea che, anche in assenza di procedimenti giudiziari, la minaccia esplicita o implicita del ricorso ad azioni legali in materia di investimenti può rafforzare la posizione degli investitori nei negoziati con gli Stati (effetto dissuasivo); sottolinea a tale proposito che i recenti AII dell'UE stabiliscono il principio secondo cui i governi hanno il diritto di regolamentare per fini legittimi di politica pubblica (13), anche in una maniera suscettibile di avere ripercussioni negative sulla realizzazione di un investimento o sulle aspettative di profitto di un investitore; sottolinea, tuttavia, che questo diritto non esime gli Stati dal dover ottemperare agli obblighi stabiliti negli AII, né preclude ricorsi o richieste di risarcimento in relazione a investimenti in seguito all'esercizio di tale diritto; teme che in tal modo il processo decisionale politico venga rallentato o indebolito; |
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24. |
sottolinea che, come risultato, possono essere spesi più fondi pubblici per risarcire il settore dei combustibili fossili rispetto a quanto avverrebbe senza la minaccia di controversie sugli investimenti, rendendo più costoso e quindi più difficile per gli Stati intraprendere misure di transizione energetica e rappresentando un sussidio complessivo fornito dai contribuenti al settore dei combustibili fossili; |
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25. |
osserva che in numerosi casi di arbitrato tra investitori e Stato le imprese hanno contestato azioni che gli Stati hanno dichiarato di aver intrapreso in risposta a preoccupazioni o tensioni locali circa l'impatto di un progetto; invita la Commissione e gli Stati membri a includere nei futuri AII il diritto di legittimazione ad agire per terzi interessati; ritiene che i tribunali dovrebbero seguire la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia e giudicare inammissibili i casi ove le decisioni di fatto o di diritto potrebbero pregiudicare le comunità locali o indigene che non sono parti nei procedimenti relativi a investimenti; chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire la trasparenza e sostenere il coinvolgimento delle comunità locali vulnerabili, in particolare delle popolazioni indigene interessate dalle attività estrattive o di sfruttamento forestale, nella negoziazione e nell'attuazione degli AII, dal momento che gli investimenti esteri possono avere un impatto di vasta portata sulle comunità locali; |
Approccio riformato
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26. |
accoglie con favore, in quanto passo nella giusta direzione, il nuovo modello di accordi sulla protezione degli investimenti elaborato dalla Commissione europea nel 2015; rileva, tuttavia, che non è ancora entrato in vigore alcun accordo che lo contenga; ricorda la sua posizione secondo cui l'UE e gli Stati membri non dovrebbero firmare o ratificare trattati sulla protezione degli investimenti che includano il meccanismo ISDS; sottolinea l'importanza di realizzare riforme procedurali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato; accoglie con favore il fatto che l'ICS comprenda la creazione di un elenco fisso di arbitri, un meccanismo di ricorso, un codice di condotta per gli arbitri e una maggiore trasparenza nei procedimenti arbitrali; osserva che l'ICS continua a costituire un arbitrato internazionale e sottolinea che, a differenza dei tribunali nazionali, gli arbitri iscritti nel registro dell'ICS avrebbero la facoltà di non tenere necessariamente conto delle pertinenti leggi di interesse pubblico quando interpretano le disposizioni sostanziali sancite negli AII; si rammarica che gli arbitri siano ancora pagati caso per caso; |
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27. |
esorta la Commissione a sostenere pienamente e ad accelerare i negoziati per ampliare gli obblighi degli investitori e la loro applicazione; ritiene che gli obblighi degli investitori non dovrebbero essere inclusi solo negli AII dell'UE, ma dovrebbero applicarsi anche attraverso strumenti internazionali distinti, vincolanti e applicabili, e attraverso solidi quadri nazionali per il dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente; osserva che i progressi in tali ambiti e il continuo rafforzamento delle disposizioni degli AII dell'UE dovrebbero garantire che gli investitori dell'UE in paesi non UE, in particolare nei paesi in via di sviluppo, dimostrino in modo trasparente le loro strategie volte a contribuire attivamente al conseguimento degli OSS e degli obiettivi dell'accordo di Parigi e siano soggetti a meccanismi di responsabilità, in particolare garantendo l'accesso alla giustizia per le vittime in tali paesi; |
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28. |
accoglie con favore le disposizioni degli AII relative agli obblighi in materia di ambiente, lavoro e responsabilità delle imprese per gli Stati e gli investitori, nonché le clausole che stabiliscono il principio orizzontale secondo cui le norme non dovrebbero essere abbassate per attrarre investimenti; deplora, tuttavia, che la riforma degli obblighi degli investitori non abbia tenuto il passo con la riforma dell'ISDS; |
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29. |
invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'entrata in vigore dello strumento sulle società transnazionali e altre imprese commerciali con riferimento ai diritti umani (14), attualmente in fase di elaborazione da parte del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, che mira a regolamentare le attività delle società e delle imprese transnazionali; |
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30. |
accoglie con favore il fatto che, dal 2016, gli AII dell'UE contenenti clausole di protezione degli investimenti includano una formulazione più precisa per alcune norme di protezione, nonché il diritto di regolamentare; sottolinea che gli AII dell'UE non dovrebbero consentire di utilizzare tali norme per contestare politiche pubbliche legittime; ritiene che le norme di protezione dovrebbero concentrarsi in particolare sulla creazione di condizioni di parità tra gli investitori esteri e nazionali, sulla prevenzione e sull'offerta di mezzi di ricorso nei casi in cui gli investitori dell'UE in paesi terzi siano discriminati, si vedano negato l'accesso alla giustizia o perdano completamente il godimento dei loro investimenti a vantaggio dello Stato ospitante, anche in tempi di guerra, e reciprocamente per gli investitori di paesi terzi nell'UE; chiede agli Stati membri e alla Commissione di evitare l'inclusione di una terminologia ambigua nelle clausole sostanziali e di continuare a rivedere le norme di protezione sulla base delle prove disponibili; |
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31. |
sottolinea che gli AII dell'UE negoziati dopo il 2009 contengono ancora clausole di temporaneità che ne impediscono una risoluzione agevole; prende atto dei recenti negoziati in cui le parti hanno concordato una clausola di temporaneità di cinque anni con la possibilità di concordare una proroga di altri cinque anni qualora non si trovi alcuna sostituzione; invita gli Stati membri e le altre parti contraenti a neutralizzare le clausole di temporaneità negli accordi esistenti e a ridurle significativamente nei nuovi accordi di investimento; |
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32. |
sottolinea che, a norma del diritto internazionale consuetudinario e del diritto internazionale in materia di diritti umani, gli individui devono presentare ricorso dinanzi ai tribunali nazionali prima di avviare procedimenti internazionali contro uno Stato per atti illeciti; si rammarica che, al contrario, il diritto internazionale in materia di investimenti non richieda in genere l'esaurimento dei mezzi di ricorso nazionali; reputa che gli AII debbano imporre l'esaurimento dei rimedi previsti dai sistemi giudiziari nazionali prima che gli investitori esteri possano ricorrere a un tribunale arbitrale, come nel caso del diritto internazionale dei diritti umani; sottolinea che, in caso di grave diniego di giustizia nei tribunali nazionali, gli investitori stranieri dovrebbero poter ricorrere direttamente a una risoluzione internazionale delle controversie; |
Ratifica di accordi internazionali in materia di investimenti
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33. |
sottolinea che i ritardi nella ratifica degli AII dell'UE da parte degli Stati membri allungano i tempi di sostituzione dei trattati bilaterali di investimento (TBI) con disposizioni trasparenti e moderne che forniscano uguale protezione a tutti gli investitori dell'UE nei paesi terzi; invita gli Stati membri a ratificare gli accordi in materia di investimenti conclusi dall'UE; invita l'UE a collaborare con i paesi partner per riesaminare e migliorare costantemente i suoi AII, una volta entrati in vigore, secondo le linee sviluppate nella presente relazione; si attende che gli Stati membri garantiscano la coerenza degli AII con i valori e gli obiettivi dell'UE; |
Risarcimento
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34. |
sottolinea che le metodologie DCF, generalmente utilizzate per calcolare il risarcimento negli AII, non sono un metodo di valutazione affidabile per i progetti di investimento che si trovano in una fase iniziale o per quelli con flussi di reddito futuri incerti; sottolinea che l'uso di tali metodi da parte dei collegi arbitrali rappresenta un significativo allontanamento dai principi e dalle pratiche di risarcimento consolidati nei sistemi giuridici nazionali e internazionali al di fuori degli AII, che prevedono margini di discrezionalità per l'arbitrato notevolmente più limitati; sottolinea che i cospicui risarcimenti concessi dai tribunali per gli investimenti hanno imposto un onere finanziario significativo e crescente agli Stati convenuti; mette in evidenza che i metodi di valutazione generalmente utilizzati dagli arbitri sono estremamente controversi a causa del loro ampio margine di discrezionalità e del fatto che si basano su ipotesi molto complesse e intrinsecamente speculative; invita la Commissione a valutare in modo approfondito e a prevedere norme e salvaguardie correttive e orientate alla trasparenza in relazione alle disposizioni che regolano il risarcimento negli AII dell'UE, compreso l'utilizzo di clausole più rigorose che impediscano il ricorso a risarcimenti di carattere punitivo; chiede che il risarcimento sia limitato al livello dei costi irrecuperabili, riflettendo l'ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute dagli investitori; sottolinea che gli approcci di bilanciamento dovrebbero, se del caso, determinare risarcimenti al di sotto di questo tetto, tenendo conto di elementi contestuali come il mancato rispetto da parte delle imprese dei loro obblighi o impegni legali o contrattuali; |
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35. |
rileva che il crescente ricorso degli investitori a terzi per finanziare i loro contenziosi in cambio di una remunerazione in caso di ottenimento di un indennizzo (finanziamento da parte di terzi) incoraggia ulteriormente l'aumento del numero di ricorsi; prende atto dei progressi compiuti per rendere più trasparenti i finanziamenti di terzi per le controversie investitore-Stato; accoglie con favore, a tale riguardo, gli sforzi compiuti dalla Commissione nei recenti AII dell'UE; invita la Commissione a sostenere disposizioni supplementari che disciplinino il finanziamento di terzi per le controversie investitore-Stato nel contesto di negoziati internazionali, in modo da limitare rigorosamente tale pratica, che incoraggia indennizzi abusivamente elevati; |
Trattati bilaterali di investimento
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36. |
richiama l'attenzione sulle migliaia di TBI esistenti negli Stati membri che tuttora proteggono gli investimenti nei combustibili fossili, contengono disposizioni obsolete e contrarie agli obiettivi e ai valori dell'UE, tra cui norme di protezione eccessivamente ampie, requisiti deboli in materia di trasparenza e ISDS, e non sono in linea con la proposta dell'UE relativa a un tribunale multilaterale per gli investimenti; invita pertanto gli Stati membri a porre fine o a modernizzare i TBI in modo da renderli conformi a un modello riformato di AII dell'UE e in linea con la presente relazione; |
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37. |
invita la Commissione a garantire che tutti i TBI degli Stati membri siano pienamente compatibili con il diritto dell'UE e coerenti con gli obiettivi e i valori dell'Unione; sostiene la Commissione nell'applicare in modo rigoroso le condizioni per autorizzare la negoziazione, la firma e la conclusione di nuovi accordi da parte degli Stati membri, in linea con una politica di investimento dell'UE modernizzata e con le sentenze della Corte di giustizia dell'UE; ricorda l'obbligo degli Stati membri di modificare i TBI conformemente all'articolo 351 TFUE; chiede alla Commissione di monitorare il rispetto di tali obblighi e di informare regolarmente il Parlamento in merito ai progressi compiuti; incoraggia la Commissione ad avviare procedure di infrazione ove necessario per garantire la conformità dei TBI degli Stati membri al diritto dell'UE; |
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38. |
sostiene la Commissione nell'elaborazione di orientamenti interpretativi che gli Stati membri devono seguire sulla falsariga delle riforme sostanziali e procedurali di cui alla presente relazione, al fine di garantire un'interpretazione unificata di una politica di investimento dell'UE modernizzata e la piena compatibilità con gli obiettivi del Green Deal europeo; invita la Commissione a utilizzare tale modello aggiornato come base per l'autorizzazione di nuovi TBI tra gli Stati membri; |
Il trattato sulla Carta dell'energia (ECT)
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39. |
sottolinea che l'ECT è attualmente l'accordo in materia di investimenti oggetto del maggior numero di contenziosi al mondo; sostiene gli sforzi volti a modernizzare l'ECT e della posizione dell'UE secondo cui la maggior parte degli investimenti nei combustibili fossili dovrebbe essere esclusa dalla protezione; ritiene, tuttavia, che la posizione dell'UE non dovrebbe garantire la protezione degli investimenti in attività economiche considerate «significativamente dannose» ai sensi del diritto dell'UE e che il calendario per l'eliminazione graduale della protezione degli investimenti esistenti nei combustibili fossili dovrebbe essere notevolmente abbreviato al fine di non compromettere il conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE; chiede che si ponga fine alla risoluzione delle controversie investitore-Stato nell'ECT; sottolinea che la modifica dell'ECT richiede l'unanimità di tutte le parti contraenti che votano alla conferenza annuale; esprime preoccupazione per il fatto che il Parlamento non abbia lo stesso livello di accesso ai testi dei negoziati per la modernizzazione dell'ECT che ha avuto durante la negoziazione di altri trattati; |
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40. |
esprime preoccupazione per il fatto che molte parti contraenti non sembrano condividere le ambizioni dell'UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile e transizione energetica, nonostante tutte siano anche firmatarie dell'accordo di Parigi; esorta la Commissione a garantire l'allineamento dell'ECT all'accordo di Parigi e agli obiettivi del Green Deal europeo, preservando nel contempo la capacità dell'UE di elaborare misure di politica pubblica coerenti con il suo impegno a diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050; |
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41. |
rileva che l'Italia ha notificato la sua decisione di recedere dall'ECT a partire dal 1o gennaio 2015; osserva che i paesi che hanno ratificato o aderito all'ECT possono porre fine alla loro adesione 12 mesi dopo la notifica di recesso; si rammarica che gli investimenti realizzati prima della data di uscita siano ancora protetti per 20 anni, ma accoglie con favore il fatto che la protezione cessi immediatamente per tutti i nuovi investimenti; |
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42. |
esorta la Commissione ad assicurare che l'ECT rivisto tuteli il diritto degli Stati di regolamentare, sia in linea con il diritto dell'UE e con la politica di investimento dell'UE e proibisca immediatamente agli investitori in combustibili fossili di citare in giudizio le parti contraenti per aver perseguito politiche di eliminazione graduale dei combustibili fossili in linea con gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi, e che la protezione degli investimenti sia garantita solo agli investitori reali e non a quelli puramente finanziari o speculativi; invita la Commissione a pubblicare il suo studio giuridico che analizza i potenziali effetti del recesso; invita la Commissione e gli Stati membri a iniziare a preparare un'uscita coordinata dall'ECT e un accordo che escluda l'applicazione della clausola di temporaneità tra le parti contraenti interessate in vista di una presentazione formale al Consiglio e al Parlamento qualora i succitati obiettivi negoziali non siano raggiunti entro giugno 2022; |
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43. |
si compiace del chiarimento fornito dalla Corte di giustizia nella sentenza Komstroy, secondo cui le disposizioni dell'ECT relative all'ISDS non sono applicabili in caso di controversie intra-UE; osserva che sono attualmente in corso almeno 73 procedimenti intra-UE, tra cui oltre 40 procedimenti arbitrali intra-UE in materia di investimenti sulla base dell'ECT; osserva con profonda preoccupazione che la sentenza Achmea non ha scoraggiato i tribunali arbitrali dal continuare a pronunciarsi su controversie intra-UE in materia di investimenti; esorta la Commissione a compiere ogni sforzo possibile per far valere tali sentenze nei procedimenti arbitrali intra-UE in corso; chiede quindi agli Stati membri e alla Commissione di concludere tra di loro un accordo sulla non applicabilità dell'ECT alle controversie intra-UE; sostiene la richiesta, avanzata da diversi Stati membri, di una nuova sentenza della Corte di giustizia e ritiene che tale sentenza dovrebbe fornire un chiarimento definitivo sulla questione al fine di evitare che qualsiasi futuro arbitrato intra-UE sia ammissibile a norma dell'ETC; |
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44. |
sottolinea che, se da un lato sarà difficile dare esecuzione a eventuali sentenze nelle cause intra-UE dinanzi ai tribunali dell'UE, dall'altro le cause ai sensi delle norme del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti possono ancora essere eseguite presso i tribunali di paesi terzi; osserva che tali tribunali possono ordinare il sequestro delle attività statali (15) degli Stati membri dell'UE; |
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45. |
sottolinea che il rispetto delle sentenze dei tribunali dell'UE, e in particolare della Corte di giustizia dell'UE, dovrebbe essere preso in considerazione durante il processo di selezione degli arbitri per i futuri registri dell'ICS; |
Sforzi multilaterali per riformare la protezione degli investimenti (tribunale multilaterale per gli investimenti)
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46. |
si compiace del fatto che dal 2017 il gruppo di lavoro III dell'UNCITRAL rifletta su una possibile riforma multilaterale dell'ISDS; osserva che 60 Stati hanno concordato per consenso che i lavori del UNCITRAL devono concentrarsi sulle opzioni di riforma strutturale; invita la Commissione a continuare a impegnarsi in modo costruttivo nelle discussioni dell'UNCITRAL, nonché a incoraggiare i negoziati su temi quali il gelo normativo, l'esaurimento dei mezzi di ricorso, i diritti di terzi e i danni, che hanno ricevuto scarsa attenzione, e a tenerne conto nei futuri AII dell'UE; invita la Commissione a rafforzare il proprio lavoro nell'ambito dell'UNCITRAL, al fine di tutelare la capacità di regolamentazione dello Stato e garantire la piena trasparenza; |
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47. |
sostiene i negoziati in corso in seno al gruppo di lavoro III dell'UNCITRAL, nell'ambito dei quali l'UE e i suoi Stati membri mirano all'istituzione di un meccanismo permanente per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti: il tribunale multilaterale per gli investimenti; si compiace del ruolo guida a livello mondiale che l'UE svolge in questi negoziati; sottolinea tuttavia che tale proposta non comprende la modernizzazione delle norme sostanziali in materia di protezione; invita la Commissione a garantire che il corpus normativo applicato dai giudici del tribunale multilaterale sia in grado di bilanciare l'interpretazione delle disposizioni sostanziali e dei diritti sanciti dagli AII con le leggi nazionali di interesse pubblico emanate democraticamente; chiede alla Commissione di garantire che i giudici non siano retribuiti caso per caso; invita la Commissione a promuovere la riforma e l'ammodernamento di tali norme nelle opportune sedi internazionali; |
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48. |
invita la Commissione a includere nei negoziati sul tribunale multilaterale per gli investimenti l'introduzione di norme che definiscano in modo trasparente il risarcimento che gli Stati devono pagare e a promuovere, nei negoziati di riforma dell'UNCITRAL in corso, metodi di valutazione rigorosi che consentano solo il risarcimento dei costi irrecuperabili; |
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49. |
critica fortemente il notevole ritardo nella ratifica e nell'attuazione della convenzione di Maurizio; invita gli Stati membri ad adottare senza indugio la proposta di decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione a nome dell'Unione europea; segnala le recenti sentenze della Corte di giustizia sulle competenze esclusive e condivise in relazione alla ratifica dei trattati internazionali, che possono fornire orientamenti per sbloccare la ratifica di tale convenzione; |
Una politica di investimento dell'UE al di là dell'arbitrato investitore-Stato
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50. |
rileva che, a livello mondiale, nel 2017, nel 2019 e nel 2020 il numero dei trattati di investimento estinti è stato superiore a quello dei nuovi AII conclusi; sottolinea che la maggior parte degli AII megaregionali recentemente conclusi adottano un approccio sempre più prudente in materia di arbitrato investitore-Stato; |
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51. |
chiede che l'UE sostenga il rafforzamento dei sistemi giuridici nazionali e dello Stato di diritto nei paesi partner mediante l'assistenza tecnica a livello dell'UE, il che garantirebbe un contesto favorevole per gli investimenti esteri affrontando nel contempo le disfunzioni sistemiche che hanno un impatto negativo sullo sviluppo sostenibile nei tali partner; |
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52. |
esorta la Commissione a elaborare una strategia dell'UE in materia di investimenti esteri per incoraggiare e proteggere gli investimenti sostenibili in tutte le loro dimensioni, senza ricorrere necessariamente all'arbitrato investitore-Stato, nonché ad aggiornare il suo modello di protezione degli investimenti, adottato nel 2015, in linea con le richieste della presente risoluzione, per fornire un orientamento per il negoziato relativo ad accordi dell'UE nuovi o aggiornati; |
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53. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 351 del 20.12.2012, pag. 40.
(2) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 121.
(3) GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.
(4) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 34.
(5) GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 1.
(6) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 17.
(7) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 30.
(8) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.
(9) GU L 169 del 29.5.2020, pag. 1.
(10) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, «FDI in Figures» (IED in cifre), aprile 2021.
(11) Un Green Deal europeo; un'Europa pronta per l'era digitale; un'economia al servizio delle persone; un'Europa più forte nel mondo; promozione del nostro stile di vita europeo; un nuovo slancio per la democrazia europea.
(12) Come l'accordo economico e commerciale globale UE-Canada (allegato 8b, paragrafo 4, che definisce il debito pubblico come uno strumento di debito delle pubbliche amministrazioni di una parte a qualunque livello), l'accordo globale e progressivo di partenariato transpacifico (CPTPP) e il trattato bilaterale di investimento tra l'unione economica belgo-lussemburghese (BLEU) e la Colombia del 2009.
(13) Anche in materia di sanità pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, sicurezza, ambiente o morale pubblica, protezione sociale o dei consumatori, vita privata e protezione dei dati, o promozione e la tutela della diversità culturale.
(14) Strumento giuridicamente vincolante per regolamentare, nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani, le attività delle società e delle imprese transnazionali, https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/wg-trans-corp/igwg-on-tnc.
(15) La Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, nota anche come «convenzione sull'arbitrato di New York».