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Document 62022CN0235

Causa C-235/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional (Spagna) il 5 aprile 2022 — Procedimento penale a carico di Abel

GU C 24 del 23.1.2023, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional (Spagna) il 5 aprile 2022 — Procedimento penale a carico di Abel

(Causa C-235/22)

(2023/C 24/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional

Parti nel procedimento penale principale

Ricorrente: Abel

Altra parte: Ministerio Fiscal

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 126 e 127 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica [accordo sul recesso (1) ] e gli articoli 18, primo comma, e 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che si applicano alla domanda di estradizione di uno Stato terzo presentata dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso nei confronti di un cittadino del Regno Unito che risiedeva in uno Stato membro durante e dopo la fine del periodo di vigenza dell’accordo di recesso per fatti commessi prima e durante tale periodo del suddetto accordo.

In caso di risposta negativa,

2)

Se gli articoli 10, 12, 13, 14, 15, 126 e 127 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica [accordo sul recesso] e l’articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che si applica la giurisprudenza delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause C-182/15 (Petruhhin) (2), Pisciotti (C-191/16) (3) e C-897/19 PPU (I. N.) (4) a una domanda di estradizione di un paese terzo relativa a un cittadino britannico che, all’epoca dei fatti alla base della domanda di estradizione, era cittadino dell’Unione europea e ha soggiornato ininterrottamente nel territorio di un altro Stato membro prima e durante il periodo di vigenza dell’accordo di recesso.

In caso di risposta negativa,

3)

Se, alla luce del meccanismo di cooperazione giudiziaria in materia penale di cui agli articoli da 62 a 65 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica e al titolo VII della parte terza dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, la giurisprudenza delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause C-182/15 (Petruhhin), Pisciotti (C-191/16) e C-897/19 PPU (I. N.) sia applicabile a una domanda di estradizione di un paese terzo relativa a un cittadino britannico che, all’epoca dei fatti alla base della domanda di estradizione, era cittadino dell’Unione europea e ha soggiornato ininterrottamente nel territorio di un altro Stato membro prima e durante il periodo di vigenza dell’accordo di recesso.


(1)  GU 2020, L 29, pag. 7.

(2)  Sentenza del 6 settembre 2016, EU:C:2016:630

(3)  Sentenza del 10 aprile 2018, EU:C:2018:222

(4)  Sentenza del 2 aprile 2020, EU:C:2020:262


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