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Document 62022TN0326

Causa T-326/22: Ricorso proposto il 1° giugno 2022 — Konov / Consiglio

GU C 276 del 18.7.2022, pp. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 276/22


Ricorso proposto il 1o giugno 2022 — Konov / Consiglio

(Causa T-326/22)

(2022/C 276/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dmitry Konov (Mosca, Russia) (rappresentante: F. Bélot, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2022/397 (1) del Consiglio del 9 marzo 2022 nella parte in cui inserisce il nome del ricorrente nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 (2) del Consiglio, del 9 marzo 2022, nella parte in cui inserisce il nome del ricorrente nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014;

condannare il Consiglio a versare EUR 500 000 a titolo provvisorio per il danno morale subito dal ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’obbligo di motivazione. Il ricorrente sostiene, anzitutto, che il Consiglio non enuncia motivazioni di carattere individuale, specifico e concreto che siano idonee a fornirgli un’indicazione sufficiente sulla fondatezza delle misure restrittive adottate nei suoi confronti. Egli ritiene che le decisioni in questione siano fondate su una base fattuale non sufficientemente solida, nonché su motivazioni che non sono comprovate e la cui plausibilità è soltanto astratta. Il ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio gli impone l’onere di fornire la prova negativa dei fatti generici che gli sono addebitati, invertendo quindi l’onere della prova, il che contrasta con i diritti fondamentali della difesa. Infine, il ricorrente deduce l’insufficienza delle motivazioni fornite e la mancanza di elementi di prova attendibili e sostanziali a sostegno di tali motivazioni e ritiene che ciò pregiudichi un controllo giurisdizionale adeguato della legittimità del suo inserimento e del suo mantenimento negli elenchi delle misure restrittive in questione.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione, sulla base del rilievo che il ricorrente non eserciterebbe e non avrebbe esercitato un’influenza determinante sulla società PJSC SIBUR Holding. Inoltre, la società PJSC SIBUR Holding non costituirebbe una notevole fonte di reddito per il governo russo e non avrebbe stretti legami con quest’ultimo.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e di parità di trattamento. Il ricorrente ritiene che le motivazioni intese a giustificare le misure restrittive nei suoi confronti siano discriminatorie e sproporzionate rispetto all’obiettivo perseguito dal Consiglio.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, vale a dire il diritto al rispetto della proprietà, il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, il diritto alla libertà di impresa e il diritto alla presunzione di innocenza.


(1)  Decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 31).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio del 9 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 1).


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