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Document 62022TN0216
Case T-216/22: Action brought on 22 April 2022 — Shatrov v Council
Causa T-216/22: Ricorso proposto il 22 aprile 2022 — Shatrov/Consiglio
Causa T-216/22: Ricorso proposto il 22 aprile 2022 — Shatrov/Consiglio
GU C 222 del 7.6.2022, p. 40–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 222 del 7.6.2022, p. 37–37
(GA)
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/40 |
Ricorso proposto il 22 aprile 2022 — Shatrov/Consiglio
(Causa T-216/22)
(2022/C 222/65)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Alexander Evgenevich Shatrov (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione di esecuzione (PESC) 2022/307 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 46, pag. 97) nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/300 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 46, pag. 3), nei limiti in cui riguardano il ricorrente; |
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condannare il Consiglio alle spese, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A fondamento dell’illegittimità degli atti impugnati nei limiti in cui lo riguardano, il ricorrente fa valere un unico motivo, vertente sul fatto che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione e, in particolare, ha violato i suoi obblighi di verifica. Il Consiglio non avrebbe presentato prove concrete tali da giustificare la validità dell’inserimento del ricorrente nell’elenco contenuto negli atti impugnati.