Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0216

    Causa T-216/22: Ricorso proposto il 22 aprile 2022 — Shatrov/Consiglio

    GU C 222 del 7.6.2022, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 222 del 7.6.2022, p. 37–37 (GA)

    7.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 222/40


    Ricorso proposto il 22 aprile 2022 — Shatrov/Consiglio

    (Causa T-216/22)

    (2022/C 222/65)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Alexander Evgenevich Shatrov (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione di esecuzione (PESC) 2022/307 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 46, pag. 97) nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/300 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 46, pag. 3), nei limiti in cui riguardano il ricorrente;

    condannare il Consiglio alle spese, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    A fondamento dell’illegittimità degli atti impugnati nei limiti in cui lo riguardano, il ricorrente fa valere un unico motivo, vertente sul fatto che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione e, in particolare, ha violato i suoi obblighi di verifica. Il Consiglio non avrebbe presentato prove concrete tali da giustificare la validità dell’inserimento del ricorrente nell’elenco contenuto negli atti impugnati.


    Top