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Document 62021CN0782

Causa C-782/21 P: Impugnazione proposta il 15 dicembre 2021 dall’Aeris Invest Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 6 ottobre 2021, causa T-827/17, Aeris Invest Sàrl / BCE

GU C 128 del 21.3.2022, pp. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 128 del 21.3.2022, pp. 3–3 (GA)

21.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 128/7


Impugnazione proposta il 15 dicembre 2021 dall’Aeris Invest Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 6 ottobre 2021, causa T-827/17, Aeris Invest Sàrl / BCE

(Causa C-782/21 P)

(2022/C 128/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Aeris Invest Sàrl (rappresentanti: R. Vallina Hoset, E. Galán Burgos e M. Varela Suárez, abogados)

Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea, Commissione europea e Banco Santander, S.A.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza della Terza Sezione ampliata del Tribunale del 6 ottobre 2021, Aeris Invest/BCE, T-827/17, EU:T:2021:660;

accogliere le conclusioni presentate in primo grado dall’Aeris Invest e, in particolare, dichiarare la nullità delle decisioni della Banca centrale europea del 7 novembre 2017, LS/MD/17/405, LS/MD/17/419, LS/MD/17/406, con cui è stato negato l’accesso a una serie di documenti riguardanti il dissesto e la risoluzione del Banco Popular Español, S.A., il saldo dei depositi e l’assistenza di liquidità di emergenza concessa al Banco Popular Español, S.A., e

condannare alle spese la Banca centrale europea, conformemente all’articolo 184 del regolamento di procedura della Corte.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce due motivi.

Con il primo motivo d’impugnazione, essa sostiene che la sentenza impugnata viola l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»), nella misura in cui: i) non ammette la possibilità di chiedere l’accesso ai documenti richiesti nell’ambito della causa T-628/17 e ii) impedisce alla ricorrente di esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo, aumentando altresì la disparità delle armi tra le parti. In ogni caso, tale limitazione dell’articolo 47 della Carta non sarebbe giustificata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Con il secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola la decisione 2004/258/CE della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (la «decisione 2004/258») (1), in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta. In particolare, viola gli articoli 1, 2 e 6 della decisione 2004/258 operando un’interpretazione della finalità della decisione 2004/258 che risulta contraria ai diritti fondamentali.


(1)  GU L 80, del 18.3.2004, pag. 42.


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