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Document 52021AP0351
Amendments adopted by the European Parliament on 8 July 2021 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a reinforced role for the European Medicines Agency in crisis preparedness and management for medicinal products and medical devices (COM(2020)0725) — C9-0365/2020 — 2020/0321(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 luglio 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (COM(2020)0725) — C9-0365/2020 — 2020/0321(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 luglio 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (COM(2020)0725) — C9-0365/2020 — 2020/0321(COD))
GU C 99 del 1.3.2022, pp. 252–312
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
1.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 99/252 |
P9_TA(2021)0351
Agenzia europea per i medicinali ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 luglio 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (COM(2020)0725) — C9-0365/2020 — 2020/0321(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2022/C 99/43)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 26 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 26 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 26 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 27 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 1 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. È istituito, quale parte dell'Agenzia, il gruppo direttivo esecutivo per le carenze e la sicurezza dei medicinali («gruppo direttivo per i medicinali»). Esso tiene le sue riunioni in presenza o a distanza, in preparazione a un'emergenza di sanità pubblica o nel corso di questa, oppure facendo seguito a una richiesta di assistenza di cui all'articolo 4, paragrafo 3. L'Agenzia provvede alle sue funzioni di segretariato. |
1. È istituito, quale parte dell'Agenzia, il gruppo direttivo esecutivo per le carenze e la sicurezza dei medicinali («gruppo direttivo per i medicinali»). Esso tiene le sue riunioni in presenza o a distanza , a cadenze regolari e ogni qualvolta la situazione lo renda necessario , in preparazione a un'emergenza di sanità pubblica o nel corso di questa, oppure facendo seguito a una richiesta di assistenza di cui all'articolo 4, paragrafo 3. L'Agenzia provvede alle sue funzioni di segretariato. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il gruppo direttivo per i medicinali è composto da un rappresentante dell'Agenzia, da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante di alto livello per Stato membro. Ciascuno Stato membro designa il suo rappresentante. I membri possono essere accompagnati da esperti competenti in particolari settori scientifici o tecnici. |
2. Il gruppo direttivo per i medicinali è composto da un rappresentante dell'Agenzia, da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante di alto livello autorizzato per Stato membro. Ciascuno Stato membro designa il suo rappresentante. I membri possono essere accompagnati da esperti competenti in particolari settori scientifici o tecnici. Il gruppo direttivo per i medicinali comprende inoltre un rappresentante del gruppo di lavoro dei pazienti e dei consumatori (PCWP) nonché un rappresentante del gruppo di lavoro degli operatori sanitari (HCPWP) in qualità di osservatori. L'elenco dei membri del gruppo direttivo per i medicinali è trasparente e reso pubblico sul portale web dell'Agenzia. |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Il gruppo direttivo per i medicinali è presieduto dall'Agenzia. Su invito del presidente, alle riunioni del gruppo direttivo possono partecipare terzi, compresi i rappresentanti dei gruppi di interesse per i medicinali e i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio. |
3. Il gruppo direttivo per i medicinali è presieduto dall'Agenzia. Qualsiasi membro del gruppo direttivo per i medicinali può proporre al presidente di invitare a partecipare alle riunioni terzi, compresi i rappresentanti dei gruppi di interesse per i medicinali, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio , i distributori all'ingrosso o qualsivoglia altro attore pertinente della catena di approvvigionamento del settore farmaceutico, i rappresentanti degli operatori sanitari, dei pazienti e dei consumatori, laddove il loro contributo possa alimentare le discussioni del gruppo direttivo per i medicinali . |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Il gruppo direttivo per i medicinali garantisce una comunicazione aperta e una stretta collaborazione con i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, i produttori, gli attori pertinenti della catena di approvvigionamento del settore farmaceutico e i rappresentanti degli operatori sanitari, dei pazienti e dei consumatori al fine di consentire la notifica o l'individuazione tempestiva delle carenze potenziali o effettive di medicinali considerati critici durante un'emergenza sanitaria o al verificarsi di un evento grave secondo quanto disposto all'articolo 6. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Il gruppo direttivo per i medicinali è responsabile dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e agli articoli da 5 a 8. |
6. Il gruppo direttivo per i medicinali è responsabile dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, e agli articoli da 5 a 8. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Il gruppo direttivo per i medicinali può consultare il comitato per i medicinali veterinari ogniqualvolta lo ritenga necessario per far fronte a emergenze di sanità pubblica e a eventi gravi connessi a zoonosi o malattie che colpiscono solo animali che hanno o possono avere gravi ripercussioni sulla salute umana. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 ter. I membri del gruppo direttivo per i medicinali non hanno interessi economici o di altro tipo nell'industria farmaceutica che possano inficiare la loro imparzialità. Essi agiscono al servizio dell'interesse pubblico e con uno spirito d'indipendenza e presentano ogni anno una dichiarazione dei loro interessi finanziari che aggiornano in caso di modifiche pertinenti. Tutti gli interessi indiretti in rapporto con l'industria farmaceutica sono iscritti in un registro tenuto dall'Agenzia e sono accessibili al pubblico su richiesta. La dichiarazione relativa agli interessi è a disposizione del pubblico sul sito web dell'Agenzia. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. L'Agenzia monitora costantemente qualsiasi evento suscettibile di comportare il verificarsi di un evento grave o un'emergenza di sanità pubblica. |
1. L'Agenzia monitora costantemente qualsiasi evento suscettibile di comportare il verificarsi di un evento grave o un'emergenza di sanità pubblica , in coordinamento con le autorità nazionali competenti. A tale riguardo, l'Agenzia collabora strettamente con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e altre agenzie dell'Unione, se del caso. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Per agevolare il compito di monitoraggio di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali competenti, tramite i punti di contatto unici di cui all'articolo 3, paragrafo 5, riferiscono all'Agenzia, sulla base dei criteri di informazione specificati dall'Agenzia a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), in merito a qualsiasi evento, compresa la carenza di un medicinale in un determinato Stato membro, suscettibile di comportare il verificarsi di un evento grave o un'emergenza di sanità pubblica. Un'autorità nazionale competente, allorché informa l'Agenzia di una carenza di un medicinale in un determinato Stato membro, le trasmette tutte le informazioni ricevute dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 2001/83/CE. Sulla base di una comunicazione da parte di un'autorità nazionale competente del verificarsi di un evento e al fine di comprendere l'impatto dell'evento in altri Stati membri, l'Agenzia può chiedere informazioni alle autorità nazionali competenti, tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 5. |
2. Per agevolare il compito di monitoraggio di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali competenti, tramite i punti di contatto unici di cui all'articolo 3, paragrafo 5, o la banca dati di cui all'articolo 12 bis, una volta pienamente operativa , riferiscono tempestivamente all'Agenzia, sulla base dei criteri di informazione specificati dall'Agenzia a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), in merito a qualsiasi evento, compresa la carenza di un medicinale in un determinato Stato membro, suscettibile di comportare il verificarsi di un evento grave o un'emergenza di sanità pubblica. Un'autorità nazionale competente, allorché informa l'Agenzia di una carenza di un medicinale in un determinato Stato membro, le trasmette tutte le informazioni ricevute dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio a norma dell'articolo 23 bis della direttiva 2001/83/CE. Sulla base di una comunicazione da parte di un'autorità nazionale competente del verificarsi di un evento e al fine di comprendere l'impatto dell'evento in altri Stati membri, l'Agenzia può chiedere informazioni alle autorità nazionali competenti, tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 5. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Se ritiene necessario far fronte a un evento grave, effettivo o imminente, l'Agenzia ne informa la Commissione e gli Stati membri. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri, o il direttore esecutivo dell'Agenzia possono chiedere l'assistenza del gruppo direttivo per i medicinali per far fronte all' evento grave. |
3. Se ritiene necessario far fronte a un evento grave, effettivo o imminente, l'Agenzia ne informa la Commissione e gli Stati membri. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri, o il direttore esecutivo dell'Agenzia richiedono l'assistenza del gruppo direttivo per i medicinali per analizzare le informazioni disponibili. Sulla base dell'analisi delle informazioni, il gruppo direttivo per i medicinali può proporre alla Commissione di riconoscere formalmente l' evento grave e, a norma dell'articolo 5, formulare raccomandazioni per porvi rimedio . |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 5 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il gruppo direttivo per i medicinali fornisce consulenza alla Commissione e agli Stati membri in merito a qualsiasi azione appropriata che ritenga debba essere intrapresa a livello di Unione sui medicinali in questione conformemente alle disposizioni della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 (18). |
Il gruppo direttivo per i medicinali fornisce consulenza e raccomandazioni alla Commissione e agli Stati membri in merito a qualsiasi azione appropriata che ritenga debba essere intrapresa a livello di Unione sui medicinali in questione conformemente alle disposizioni della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 (18). |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 5 — comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione e gli Stati membri forniscono una giustificazione motivata qualora le raccomandazioni del gruppo direttivo per i medicinali non siano prese in considerazione. Le raccomandazioni formulate dal gruppo direttivo per i medicinali, così come eventuali giustificazioni motivate fornite dalla Commissione e dagli Stati membri, sono rese pubbliche tramite il portale web di cui all'articolo 13. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 5 — comma 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Qualora sia stabilito un collegamento con zoonosi o malattie che colpiscono solo gli animali e che hanno o possono avere gravi ripercussioni sulla salute umana, o qualora l'uso di principi attivi di medicinali veterinari possa essere utile per affrontare l'emergenza di sanità pubblica o l'evento grave, o altrimenti ogni volta che è necessario, il gruppo direttivo per i medicinali può collaborare con il comitato per i medicinali veterinari. |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Facendo seguito a una richiesta di assistenza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e previa consultazione del suo gruppo di lavoro, il gruppo direttivo per i medicinali adotta un elenco dei medicinali autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 che considera critici nel corso dell'evento grave («elenco dei medicinali critici per l'evento grave»). L'elenco è aggiornato ogniqualvolta necessario fino a quando si è fatto fronte all'evento grave in misura sufficiente. |
1. Facendo seguito a una richiesta di assistenza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e previa consultazione del suo gruppo di lavoro, il gruppo direttivo per i medicinali adotta un elenco dei medicinali autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 che considera critici nel corso dell'evento grave («elenco dei medicinali critici per l'evento grave»). L'elenco è aggiornato ogniqualvolta necessario fino a quando si è fatto fronte all'evento grave in misura sufficiente ed è confermato che l'assistenza del gruppo direttivo per i medicinali non è più necessaria, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento . |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Immediatamente dopo il riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica e previa consultazione del suo gruppo di lavoro, il gruppo direttivo per i medicinali adotta un elenco di medicinali autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 che considera critici nel corso dell'emergenza di sanità pubblica («elenco dei medicinali critici per l'emergenza di sanità pubblica»). L'elenco è aggiornato ogniqualvolta necessario fino alla cessazione del riconoscimento dell'emergenza di sanità pubblica. |
2. Immediatamente dopo il riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica e previa consultazione del suo gruppo di lavoro, il gruppo direttivo per i medicinali adotta un elenco di medicinali autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 che considera critici nel corso dell'emergenza di sanità pubblica («elenco dei medicinali critici per l'emergenza di sanità pubblica»). L'elenco è aggiornato ogniqualvolta necessario fino alla cessazione del riconoscimento dell'emergenza di sanità pubblica. Esso può essere, se del caso, aggiornato conformemente agli esiti del processo di esame di cui all'articolo 16, per il quale il gruppo direttivo per i medicinali collabora con la task force per le emergenze. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Il gruppo direttivo per i medicinali adotta una serie di informazioni necessarie per monitorare l'offerta e la domanda dei medicinali inclusi negli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2 («elenchi dei medicinali critici») e ne informa il suo gruppo di lavoro. |
3. Il gruppo direttivo per i medicinali adotta una serie di informazioni e azioni necessarie per monitorare l'offerta e la domanda dei medicinali inclusi negli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2 («elenchi dei medicinali critici») e ne informa il suo gruppo di lavoro. I soggetti nazionali o dell'Unione impegnati nella costituzione di scorte di medicinali sono informati di conseguenza. Il gruppo direttivo per i medicinali riferisce all'Agenzia e alla Commissione, a tempo debito, in merito al monitoraggio e notifica immediatamente su qualsiasi evento grave o carenza nell'approvvigionamento. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. L'Agenzia istituisce una pagina web accessibile al pubblico contenente informazioni sulle carenze effettive di medicinali critici. È altresì incluso il riferimento ai registri nazionali sulle carenze di medicinali. La pagina web contiene informazioni sui seguenti elementi, sebbene non si limiti a questi ultimi: |
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Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 7 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Sulla base degli elenchi dei medicinali critici e delle informazioni e dei dati forniti a norma degli articoli 10 e 11, il gruppo direttivo per i medicinali monitora l'offerta e la domanda dei medicinali inclusi in tali elenchi al fine di individuare eventuali carenze potenziali o effettive di tali medicinali. Nell'ambito di tale monitoraggio, il gruppo direttivo per i medicinali collabora, ove opportuno, con il comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/[…] (19) e, nel caso di un'emergenza di sanità pubblica, con il comitato consultivo per le emergenze di sanità pubblica istituito a norma dell'articolo 24 di tale regolamento. |
Sulla base degli elenchi unici europei dei medicinali critici e delle informazioni e dei dati forniti a norma degli articoli 10 e 11 , nonché della banca dati istituita a norma dell'articolo 12 bis, una volta pienamente operativa , il gruppo direttivo per i medicinali monitora l'offerta e la domanda dei medicinali inclusi in tali elenchi al fine di individuare eventuali carenze potenziali o effettive di tali medicinali. Nell'ambito di tale monitoraggio, il gruppo direttivo per i medicinali collabora, ove opportuno, con il comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/[…] (19) e, nel caso di un'emergenza di sanità pubblica, con il comitato consultivo per le emergenze di sanità pubblica istituito a norma dell'articolo 24 di tale regolamento , nonché con l'ECDC . |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Per il periodo in cui è in corso un'emergenza di sanità pubblica o facendo seguito a una richiesta di assistenza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e fino alla sua chiusura, il gruppo direttivo per i medicinali comunica periodicamente i risultati del suo monitoraggio alla Commissione e alla sottorete di cui all'articolo 9, paragrafo 2, segnalando in particolare eventuali carenze potenziali o effettive dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici. |
1. Per il periodo in cui è in corso un'emergenza di sanità pubblica o facendo seguito a una richiesta di assistenza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e fino alla sua chiusura, il gruppo direttivo per i medicinali comunica periodicamente i risultati del suo monitoraggio alla Commissione e alla sottorete di cui all'articolo 9, paragrafo 2, segnalando in particolare eventuali carenze potenziali o effettive dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici. Tali relazioni possono altresì essere messe a disposizione di altri attori della catena di approvvigionamento del settore farmaceutico, se del caso. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Su richiesta della Commissione o della sottorete di cui all'articolo 9, paragrafo 2, il gruppo direttivo per i medicinali fornisce dati aggregati e previsioni della domanda a comprova delle sue conclusioni. A tale riguardo, il gruppo direttivo per i medicinali collabora con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie al fine di ottenere dati epidemiologici per contribuire a prevedere il fabbisogno di medicinali e con il gruppo direttivo esecutivo per le carenze di dispositivi medici di cui all'articolo 19 qualora i medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici siano somministrati con un dispositivo medico. |
2. Su richiesta della Commissione , di una o più delle autorità nazionali competenti o della sottorete di cui all'articolo 9, paragrafo 2, il gruppo direttivo per i medicinali fornisce dati aggregati e previsioni della domanda a comprova delle sue conclusioni. A tale riguardo, il gruppo direttivo per i medicinali utilizza i dati della sua banca dati istituita a norma dell'articolo 12 bis, una volta pienamente operativa, e collabora con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie al fine di ottenere dati epidemiologici , modelli e scenari di sviluppo per contribuire a prevedere il fabbisogno di medicinali e con il gruppo direttivo esecutivo per le carenze di dispositivi medici di cui all'articolo 19 qualora i medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici siano somministrati con un dispositivo medico. I dati aggregati e le previsioni della domanda possono inoltre essere messi a disposizione di altri soggetti della catena di approvvigionamento del settore farmaceutico, se del caso, al fine di migliorare la prevenzione o la mitigazione delle carenze potenziali o effettive. Il gruppo direttivo per i medicinali condivide inoltre i suoi risultati e le sue conclusioni con i soggetti nazionali e dell'Unione impegnati nella costituzione di scorte di medicinali e dispositivi medici. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Nell'ambito di tale attività di informazione, il gruppo direttivo per i medicinali può anche formulare raccomandazioni sulle misure che possono essere adottate dalla Commissione, dagli Stati membri, dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e da altri soggetti per prevenire o mitigare carenze potenziali o effettive. A tale riguardo il gruppo collabora, a seconda dei casi, con il comitato per la sicurezza sanitaria e, nell'eventualità di un'emergenza di sanità pubblica, con il comitato consultivo per le emergenze di sanità pubblica. |
3. Nell'ambito di tale attività di informazione, il gruppo direttivo per i medicinali può anche formulare raccomandazioni sulle misure che possono essere adottate dalla Commissione, dagli Stati membri, dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e da altri soggetti , compresi i rappresentanti degli operatori sanitari e delle organizzazioni di pazienti, per prevenire o mitigare carenze potenziali o effettive. A tale riguardo il gruppo collabora, a seconda dei casi, con il comitato per la sicurezza sanitaria e, nell'eventualità di un'emergenza di sanità pubblica, con il comitato consultivo per le emergenze di sanità pubblica. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Il gruppo direttivo per i medicinali può, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, formulare raccomandazioni sulle misure che possono essere adottate dalla Commissione, dagli Stati membri, dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e da altri soggetti per garantire la preparazione a far fronte a carenze potenziali o effettive di medicinali causate da emergenze di sanità pubblica o da eventi gravi. |
4. Il gruppo direttivo per i medicinali può, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, formulare raccomandazioni sulle misure che possono essere adottate dalla Commissione, dagli Stati membri, dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio , dai rappresentanti degli operatori sanitari e da altri soggetti per garantire la preparazione a far fronte a carenze potenziali o effettive di medicinali causate da emergenze di sanità pubblica o da eventi gravi. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Su richiesta della Commissione il gruppo direttivo per i medicinali può provvedere al coordinamento delle misure, ove opportuno, tra le autorità nazionali competenti, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e altri soggetti per prevenire o mitigare carenze potenziali o effettive nel contesto di un evento grave o di un'emergenza di sanità pubblica. |
5. Su richiesta della Commissione il gruppo direttivo per i medicinali può provvedere al coordinamento delle misure, ove opportuno, tra le autorità nazionali competenti, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e altri soggetti , compresi i rappresentanti degli operatori sanitari e delle organizzazioni dei pazienti, per prevenire o mitigare carenze potenziali o effettive nel contesto di un evento grave o di un'emergenza di sanità pubblica. |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Se le raccomandazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono prese in considerazione o non sono attuate, la Commissione, gli Stati membri e i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio forniscono, se del caso, una giustificazione motivata. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 — lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 — lettera e ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 — lettera e quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 — lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 — lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali autorizzati nell'Unione trasmettono, entro 6 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, le informazioni richieste a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), sotto forma di iscrizione elettronica nella banca dati di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 726/2004. Detti titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio aggiornano la loro iscrizione ogniqualvolta necessario. |
2. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali autorizzati nell'Unione trasmettono, entro 6 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, le informazioni richieste a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), sotto forma di iscrizione elettronica nella banca dati di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 726/2004 e conformemente alle norme per l'identificazione dei medicinali per uso umano (IDMP) sviluppate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO). Detti titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio aggiornano la loro iscrizione ogniqualvolta necessario. |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Qualora indichino che le informazioni fornite contengono informazioni commerciali a carattere riservato, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici individuano le parti in questione e chiariscono i motivi di tale indicazione. L'Agenzia valuta ciascuna richiesta nel merito e tutela le informazioni commerciali a carattere riservato contro la divulgazione ingiustificata. |
4. Qualora indichino che le informazioni fornite richieste dall'Agenzia e dalle autorità nazionali competenti contengono informazioni commerciali a carattere riservato, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici individuano le parti in questione e chiariscono i motivi di tale indicazione. L'Agenzia valuta ciascuna richiesta nel merito e tutela le informazioni commerciali a carattere riservato contro la divulgazione ingiustificata. |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Qualora siano in possesso di informazioni supplementari che comprovino una carenza potenziale o effettiva, i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici forniscono immediatamente tali informazioni all'Agenzia. |
5. Qualora siano in possesso di informazioni supplementari che comprovino una carenza potenziale o effettiva, i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici e/o altri soggetti pertinenti della catena di approvvigionamento del settore farmaceutico forniscono immediatamente tali informazioni all'Agenzia. |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 6 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Al fine di integrare i piani di prevenzione e mitigazione delle carenze di medicinali considerati critici, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti possono chiedere informazioni supplementari ai distributori all'ingrosso e ad altri soggetti pertinenti in merito a eventuali sfide logistiche sostenute dalla catena di approvvigionamento all'ingrosso. |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Al fine di agevolare il monitoraggio di cui all'articolo 7 e su richiesta dell'Agenzia, gli Stati membri, entro il termine fissato dall'Agenzia: |
1. Al fine di agevolare il monitoraggio di cui all'articolo 7 e su richiesta dell'Agenzia, gli Stati membri, entro il termine fissato dall'Agenzia , presentano le seguenti informazioni, qualora non siano disponibili nella banca dati di cui all'articolo 12 bis : |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Se necessario per adempiere agli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 gli Stati membri, con il sostegno dell'Agenzia, raccolgono informazioni e dati sui livelli delle scorte dai distributori all'ingrosso e da altri soggetti giuridici autorizzati a fornire al pubblico i medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici. |
2. Se necessario per adempiere agli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 gli Stati membri, con il sostegno dell'Agenzia, raccolgono informazioni e dati pertinenti, anche sui livelli delle scorte, dai distributori all'ingrosso e da altre persone e altri soggetti giuridici autorizzati a fornire al pubblico i medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici. |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Le autorità nazionali competenti per i medicinali favoriscono la raccolta dati online sull'impatto della carenza dei medicinali su pazienti e consumatori. I dati aggregati pertinenti di dette indagini sono condivisi dalla sottorete dei punti di contatto unici delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 5, con il gruppo direttivo per i medicinali per orientare le raccomandazioni sulla gestione della carenza di medicinali. |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 12 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 12 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 12 bis |
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Banca dati europea sulla fornitura di medicinali |
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1. L'Agenzia, in collaborazione con la Commissione e gli Stati membri, istituisce, mantiene aggiornata e gestisce la banca dati europea sulla fornitura di medicinali per i seguenti scopi: |
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La banca dati, che è operativa non solo nel corso delle emergenze di sanità pubblica e al verificarsi di eventi gravi, ma anche in circostanze normali, funge da banca dati interoperabile e digitale a livello dell'Unione, sulla base dei dati comunicati tramite le piattaforme elettroniche nazionali istituite a norma del paragrafo 2. La banca dati consente all'Agenzia e alle autorità nazionali competenti di accedere simultaneamente e di condividere le informazioni fornite nella banca dati. |
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2. Ciascuno Stato membro sviluppa una piattaforma elettronica al fine di istituire il monitoraggio in tempo reale della fornitura di medicinali, in grado di determinare il volume di fornitura di ogni medicinale esistente in un dato momento e di individuare, prevedere e prevenire le carenze di medicinali. Tali piattaforme, che sono gestite dalle autorità nazionali competenti, sono pienamente operative a livello di Stato membro entro … [30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
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I dati sull'offerta e sulla domanda sono comunicati a livello di Stato membro dai seguenti soggetti: |
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3. In aggiunta al paragrafo 2, le piattaforme elettroniche forniscono alle autorità nazionali competenti l'accesso in tempo reale alle informazioni sulle richieste insoddisfatte dei distributori all'ingrosso, delle farmacie territoriali e delle farmacie ospedaliere a livello nazionale. Tali piattaforme consentono inoltre ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di segnalare eventuali problemi di fornitura di medicinali, compresi problemi di fabbricazione. |
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4. Le piattaforme degli Stati membri sono interoperabili e replicano le loro informazioni nella banca dati gestita dall'Agenzia, evitando così duplicazioni del processo di comunicazione da parte dei punti di contatto unici istituiti dall'articolo 9, paragrafo 2. |
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5. I dati generati dalle piattaforme degli Stati membri e di conseguenza dalla banca dati consentono di individuare eventuali problemi di approvvigionamento lungo la catena di fornitura e, attraverso l'applicazione delle tecniche dei big data nonché, se del caso, dell'intelligenza artificiale, permettono di prevedere con anticipo i problemi di approvvigionamento. |
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6. I dati presentati sono conformi alle norme sviluppate dall'ISO per l'identificazione e la descrizione dei medicinali per uso umano e si basano sui quattro domini dei master data nei processi di regolamentazione farmaceutica: dati di sostanza, di prodotto, di organizzazione e di riferimento. |
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7. Entro … [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], l'Agenzia, in collaborazione con la Commissione e gli Stati membri, elabora le specifiche funzionali per la banca dati, unitamente a un piano di attuazione della stessa e delle piattaforme degli Stati membri. Tale piano mira a garantire la piena funzionalità dell'EUMSD entro … [48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
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8. Qualora indichi che le informazioni fornite contengono informazioni commerciali a carattere riservato, l'autorità nazionale competente individua le parti in questione e chiarisce i motivi di tale indicazione. L'Agenzia valuta ciascuna richiesta nel merito e tutela le informazioni commerciali a carattere riservato contro la divulgazione ingiustificata. |
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9. In considerazione della natura sensibile dal punto di vista commerciale dei dati forniti nella banca dati, l'accesso ad essa è limitato alla Commissione, all'Agenzia, alle autorità nazionali competenti che comunicano i dati alla banca dati e al gruppo direttivo per i medicinali. |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 13 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'Agenzia, tramite il suo portale web e altri mezzi appropriati, di concerto con le autorità nazionali competenti, informa il pubblico e i gruppi di interesse in merito ai lavori del gruppo direttivo per i medicinali. |
L'Agenzia, tramite uno spazio dedicato sul suo portale web e altri mezzi appropriati, di concerto con le autorità nazionali competenti, informa tempestivamente il pubblico e i gruppi di interesse in merito ai lavori del gruppo direttivo per i medicinali e risponde alla disinformazione che ha per oggetto il lavoro del gruppo direttivo per i medicinali, a seconda dei casi. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 13 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I procedimenti intrapresi dal gruppo direttivo per i medicinali sono trasparenti. L'ordine del giorno e i verbali del gruppo direttivo per i medicinali, nonché le regole procedurali e le raccomandazioni e, se del caso, i voti sono documentati e resi pubblici, ivi compresi eventuali dissensi. |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. È istituita, quale parte dell'Agenzia, la task force per le emergenze. Essa tiene le sue riunioni in presenza o a distanza nel corso delle emergenze di sanità pubblica. L'Agenzia provvede alle sue funzioni di segretariato. |
1. È istituita, quale parte dell'Agenzia, la task force per le emergenze. Essa tiene le sue riunioni in presenza o a distanza in preparazione e nel corso delle emergenze di sanità pubblica. L'Agenzia provvede alle sue funzioni di segretariato. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La task force per le emergenze è composta da rappresentanti dei comitati scientifici, dei gruppi di lavoro e del personale dell'Agenzia, del gruppo di coordinamento istituito a norma dell'articolo 27 della direttiva 2001/83/CE e del gruppo di coordinamento e consultivo per le sperimentazioni cliniche istituito a norma dell'articolo 85 del regolamento (UE) n. 536/2014 (21). In funzione delle necessità possono essere nominati esperti esterni e possono essere invitati rappresentanti di altri organismi e agenzie dell'Unione su una base ad hoc. La task force è presieduta dall'Agenzia. |
3. La task force per le emergenze è composta da rappresentanti dei comitati scientifici, dei gruppi di lavoro , compresi i rappresentanti del gruppo di lavoro dei pazienti e dei consumatori e del gruppo di lavoro degli operatori sanitari, e del personale dell'Agenzia, del gruppo di coordinamento istituito a norma dell'articolo 27 della direttiva 2001/83/CE e del gruppo di coordinamento e consultivo per le sperimentazioni cliniche istituito a norma dell'articolo 85 del regolamento (UE) n. 536/2014 (21). In funzione delle necessità possono essere nominati esperti esterni e possono essere invitati rappresentanti di altri organismi e agenzie dell'Unione su una base ad hoc. La task force è presieduta dall'Agenzia. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti degli Stati membri, membri dei comitati scientifici dell'Agenzia e dei gruppi di lavoro, nonché terzi, compresi i rappresentanti dei gruppi di interesse per i medicinali, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, gli sviluppatori di medicinali, i promotori di sperimentazioni cliniche, i rappresentanti delle reti di sperimentazioni cliniche e i gruppi di interesse che rappresentano i pazienti e gli operatori sanitari. |
5. Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti degli Stati membri, membri dei comitati scientifici dell'Agenzia e dei gruppi di lavoro, nonché terzi, compresi i rappresentanti dei gruppi di interesse per i medicinali, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, gli sviluppatori di medicinali, i promotori di sperimentazioni cliniche, i rappresentanti delle reti di sperimentazioni cliniche , i ricercatori e gli esperti indipendenti in materia di sperimentazioni cliniche e i gruppi di interesse che rappresentano i pazienti e gli operatori sanitari. |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8. L'articolo 63 del regolamento (CE) n. 726/2004 si applica alla task force per le emergenze per quanto concerne la trasparenza e l'indipendenza dei suoi membri. |
8. L'articolo 63 del regolamento (CE) n. 726/2004 si applica alla task force per le emergenze per quanto concerne la trasparenza e l'indipendenza dei suoi membri. Laddove abbia luogo una modifica pertinente, i membri della task force per le emergenze aggiornano la dichiarazione annuale dei loro interessi finanziari, di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 726/2004. |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La task force per le emergenze definisce le procedure per la richiesta e la presentazione della serie di informazioni e di dati richiesti, comprese le informazioni sullo Stato membro o sugli Stati membri in cui è stata presentata o è prevista la presentazione di una domanda di autorizzazione a una sperimentazione clinica. |
3. La task force per le emergenze definisce le procedure e gli orientamenti per la richiesta e la presentazione della serie di informazioni e di dati richiesti, comprese le informazioni sullo Stato membro o sugli Stati membri in cui è stata presentata o è prevista la presentazione di una domanda di autorizzazione a una sperimentazione clinica. |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Nell'accogliere una domanda di sperimentazione clinica per la quale è stato fornito un parere scientifico, gli Stati membri tengono debitamente conto di tale parere. |
5. Nell'accogliere una domanda di sperimentazione clinica per la quale è stato fornito un parere scientifico, gli Stati membri tengono debitamente conto di tale parere. La consulenza scientifica fornita dalla task force per le emergenze non pregiudica la revisione etica di cui al regolamento (UE) n. 536/2014. |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 15 bis |
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Informazioni pubbliche in merito alle sperimentazioni cliniche e alle decisioni di autorizzazione all'immissione in commercio |
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1. Per la durata di un'emergenza di sanità pubblica, i promotori di sperimentazioni cliniche effettuate nell'Unione: |
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2. Quando un medicinale ottiene un'autorizzazione all'immissione in commercio, l'Agenzia pubblica: |
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Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Successivamente al riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica, la task force per le emergenze procede a un esame dei dati scientifici disponibili sui medicinali potenzialmente in grado di essere utilizzati per far fronte all'emergenza di sanità pubblica. L'esame è regolarmente aggiornato nel corso dell'emergenza di sanità pubblica. |
1. Successivamente al riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica, la task force per le emergenze procede a un esame dei dati scientifici disponibili sui medicinali potenzialmente in grado di essere utilizzati per far fronte all'emergenza di sanità pubblica. L'esame è regolarmente aggiornato nel corso dell'emergenza di sanità pubblica , anche laddove concordato dalla task force per le emergenze e dal comitato per i medicinali per uso umano in preparazione della valutazione di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio . |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. In preparazione di tale esame, la task force per le emergenze può chiedere informazioni e dati ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e agli sviluppatori e avviare con loro discussioni preliminari. La task force per le emergenze può anche avvalersi di studi osservazionali su dati sanitari ottenuti al di fuori degli studi clinici, se disponibili, tenendo conto della loro affidabilità. |
2. In preparazione di tale esame, la task force per le emergenze può chiedere informazioni e dati ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e agli sviluppatori e avviare con loro discussioni preliminari. La task force per le emergenze può anche avvalersi di studi osservazionali su dati sanitari ottenuti al di fuori degli studi clinici, se disponibili, tenendo conto della loro affidabilità. La task force per le emergenze può collaborare con le agenzie per i medicinali di paesi terzi al fine di scambiare ulteriori informazioni e dati. |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. L'Agenzia pubblica i pareri adottati a norma del paragrafo 4, compresi gli eventuali aggiornamenti, sul suo portale web. |
soppresso |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 17 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'Agenzia, tramite il suo portale web e altri mezzi appropriati, di concerto con le autorità nazionali competenti, informa il pubblico e i pertinenti gruppi di interesse in merito ai lavori della task force per le emergenze. |
L'Agenzia, tramite uno spazio dedicato sul suo portale web e altri mezzi appropriati, di concerto con le autorità nazionali competenti, informa senza indugio il pubblico e i pertinenti gruppi di interesse in merito ai lavori della task force per le emergenze e risponde alla disinformazione che ha per oggetto il lavoro di tale task force, a seconda dei casi . |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 17 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'elenco dei membri della task Force per le emergenze, il regolamento interno nonché le raccomandazioni fornite a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, nonché i pareri adottati a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, sono pubblicati sul portale web dell'Agenzia. |
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 18 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 18 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 18 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. È istituito, quale parte dell'Agenzia, il gruppo direttivo esecutivo per i dispositivi medici («gruppo direttivo per i dispositivi medici»). Esso tiene le sue riunioni in presenza o a distanza, in preparazione a un'emergenza di sanità pubblica o nel corso di questa. L'Agenzia provvede alle sue funzioni di segretariato. |
1. È istituito, quale parte dell'Agenzia, il gruppo direttivo esecutivo per i dispositivi medici («gruppo direttivo per i dispositivi medici»). Esso tiene le sue riunioni in presenza o a distanza a scadenze regolari e ogniqualvolta la situazione lo richieda , in preparazione a un'emergenza di sanità pubblica o nel corso di questa. L'Agenzia provvede alle sue funzioni di segretariato. |
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il gruppo direttivo per i dispositivi medici è composto da un rappresentante dell'Agenzia, da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante di alto livello per Stato membro. Ciascuno Stato membro designa il suo rappresentante. I membri possono essere accompagnati da esperti competenti in particolari settori scientifici o tecnici. |
2. Il gruppo direttivo per i dispositivi medici è composto da un rappresentante dell'Agenzia, da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante autorizzato di alto livello per Stato membro. Ciascuno Stato membro designa il suo rappresentante. I membri possono essere accompagnati da esperti competenti in particolari settori scientifici o tecnici. Il gruppo direttivo per i dispositivi medici comprende altresì un rappresentante del gruppo di lavoro dei pazienti e un rappresentante dei consumatori e del gruppo di lavoro degli operatori sanitari in qualità di osservatori. L'elenco dei membri del gruppo direttivo per i dispositivi medici è trasparente e reso pubblico sul portale web dell'Agenzia. |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Il gruppo direttivo per i dispositivi medici è presieduto dall'Agenzia. Su invito del presidente , alle riunioni del gruppo direttivo possono partecipare terzi, compresi i rappresentanti dei gruppi di interesse per i dispositivi medici. |
3. Il gruppo direttivo per i dispositivi medici è presieduto dall'Agenzia. Qualsiasi membro del gruppo direttivo per i dispositivi medici può proporre al presidente di invitare terzi, compresi i rappresentanti dei gruppi di interesse per i dispositivi medici , come i rappresentanti dei fabbricanti e degli organismi notificati o qualsiasi altro attore nella catena di approvvigionamento dei dispositivi medici nonché i rappresentanti degli operatori sanitari, dei pazienti e dei consumatori, a partecipare alle riunioni qualora il loro contributo possa alimentare le discussioni del gruppo direttivo per i dispositivi medici . |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. I membri del gruppo direttivo per i dispositivi medici non hanno interessi economici o di altro tipo nell'industria dei dispositivi medici che possano compromettere la loro imparzialità. Essi agiscono al servizio dell'interesse pubblico e con uno spirito d'indipendenza e presentano ogni anno una dichiarazione dei loro interessi finanziari che aggiornano in caso di modifiche pertinenti. Tutti gli interessi indiretti in rapporto con l'industria dei dispositivi medici sono iscritti in un registro tenuto dall'Agenzia e sono accessibili al pubblico su richiesta. La dichiarazione relativa agli interessi è a disposizione del pubblico sul sito web dell'Agenzia. |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il gruppo direttivo per i dispositivi medici adotta una serie di informazioni necessarie per monitorare l'offerta e la domanda dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica e ne informa il suo gruppo di lavoro. |
2. Il gruppo direttivo per i dispositivi medici adotta una serie di informazioni necessarie per monitorare l'offerta e la domanda dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica e ne informa il suo gruppo di lavoro. I soggetti nazionali o dell'Unione impegnati nella costituzione di scorte di dispositivi medici sono informati di conseguenza. |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. L'Agenzia pubblica l'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica e gli eventuali aggiornamenti di tale elenco sul suo portale web. |
3. L'Agenzia pubblica l'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica e gli eventuali aggiornamenti di tale elenco su uno spazio dedicato del suo portale web. |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. L'Agenzia riferisce in merito alla carenza di dispositivi medici critici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica attraverso la pagina web di cui all'articolo 6, paragrafo 4 bis. |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Per il periodo in cui è in corso l'emergenza di sanità pubblica, il gruppo direttivo per i dispositivi medici comunica periodicamente i risultati del suo monitoraggio alla Commissione e alla sottorete di cui all'articolo 23, paragrafo 1 , lettera b) , segnalando in particolare eventuali carenze potenziali o effettive dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica. |
1. Per il periodo in cui è in corso l'emergenza di sanità pubblica, il gruppo direttivo per i dispositivi medici comunica periodicamente i risultati del suo monitoraggio alla Commissione e alla sottorete di cui all'articolo 23, paragrafo 2 , lettera a) , segnalando in particolare eventuali carenze potenziali o effettive dei dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica. |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Su richiesta della Commissione o della sottorete di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) , il gruppo direttivo per i dispositivi medici fornisce dati aggregati e previsioni della domanda a sostegno delle sue conclusioni. A tale riguardo il gruppo direttivo collabora con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie al fine di ottenere dati epidemiologici per contribuire a prevedere il fabbisogno di dispositivi medici e con il gruppo direttivo per i medicinali di cui all'articolo 3 qualora i dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi medici critici per l'emergenza di sanità pubblica siano utilizzati congiuntamente a un medicinale. |
2. Su richiesta della Commissione , di una o più delle autorità nazionali competenti o della sottorete di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera a) , il gruppo direttivo per i dispositivi medici fornisce dati aggregati e previsioni della domanda a sostegno delle sue conclusioni. A tale riguardo il gruppo direttivo collabora con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie al fine di ottenere dati epidemiologici per contribuire a prevedere il fabbisogno di dispositivi medici e con il gruppo direttivo per i medicinali di cui all'articolo 3 qualora i dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi medici critici per l'emergenza di sanità pubblica siano utilizzati congiuntamente a un medicinale. Il gruppo direttivo per i dispositivi medici condivide altresì i suoi risultati e le sue conclusioni con i soggetti nazionali e dell'Unione impegnati nella costituzione di scorte di medicinali e di dispositivi medici. |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Se le raccomandazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono prese in considerazione o non sono attuate, la Commissione, gli Stati membri, i fabbricanti dei dispositivi medici e gli organismi notificati forniscono, se del caso, una giustificazione motivata. |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 1 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 3 — lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 3 — lettera e ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 3 — lettera e quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 3 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Se necessario per adempiere agli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri raccolgono informazioni dai fabbricanti, dagli importatori, dai distributori e dagli organismi notificati sui dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica. |
2. Se necessario per adempiere agli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri raccolgono informazioni dai fabbricanti, dagli importatori, dai distributori , dagli operatori sanitari e dagli organismi notificati sui dispositivi medici inclusi nell'elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica. |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 4 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 27 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'Agenzia, tramite il suo portale web e altri mezzi appropriati, di concerto con le autorità nazionali competenti, informa il pubblico e i pertinenti gruppi di interesse in merito ai lavori del gruppo direttivo per i dispositivi medici. |
L'Agenzia, tramite uno spazio dedicato sul suo portale web e altri mezzi appropriati, di concerto con le autorità nazionali competenti, informa tempestivamente il pubblico e i pertinenti gruppi di interesse in merito ai lavori del gruppo direttivo per i dispositivi medici e risponde alla disinformazione che ha per oggetto il lavoro del gruppo direttivo per i dispositivi medici, a seconda dei casi . |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 27 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le procedure intraprese dal gruppo direttivo per i dispositivi medici sono trasparenti. L'ordine del giorno e i verbali del gruppo direttivo per i dispositivi medici, nonché le regole procedurali e le raccomandazioni e, se del caso, i voti sono documentati e resi pubblici, ivi compresi eventuali dissensi. |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 28 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Dal 1o marzo 2022 in poi l'Agenzia provvede, per conto della Commissione, alle funzioni di segretariato dei gruppi di esperti designati conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1396 e fornisce il sostegno necessario per garantire che tali gruppi possano svolgere efficacemente i loro compiti come previsto all'articolo 106, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/745. L'Agenzia: |
L'Agenzia provvede, per conto della Commissione, alle funzioni di segretariato dei gruppi di esperti designati conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1396 e fornisce il sostegno necessario per garantire che tali gruppi possano svolgere efficacemente i loro compiti come previsto all'articolo 106, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/745. L'Agenzia: |
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 28 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 29 bis Protezione contro gli attacchi informatici L'Agenzia è dotata di un elevato livello di controlli e processi di sicurezza contro gli attacchi informatici, lo spionaggio informatico e altre violazioni dei dati per garantire la protezione dei dati sanitari e il suo normale funzionamento in ogni momento e, in particolare, durante le emergenze di sanità pubblica e gli eventi gravi a livello di Unione. A tal fine, l'Agenzia persegue attivamente e attua le migliori pratiche di cibersicurezza in seno alle istituzioni, agli organismi, agli uffici e alle agenzie dell'Unione per prevenire, individuare, mitigare e rispondere agli attacchi informatici. |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 29 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 29 ter Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 10 e 24 e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste, comprese quelle finanziarie, sono effettive, proporzionate e dissuasive. Entro … [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento e fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 (24) e le disposizioni e le pratiche nazionali vigenti negli Stati membri in materia di riservatezza, tutte le parti interessate dall'applicazione del presente regolamento rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti, al fine di proteggere: |
1. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento e fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 (24) , la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (24 bis) e le disposizioni e le pratiche nazionali vigenti negli Stati membri in materia di riservatezza, tutte le parti interessate dall'applicazione del presente regolamento rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti, al fine di proteggere: |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. La Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri possono scambiare informazioni commerciali a carattere riservato e, se necessario per tutelare la sanità pubblica, dati personali con le autorità di regolamentazione dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o multilaterali. |
5. La Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri possono scambiare informazioni commerciali a carattere riservato con le autorità di regolamentazione dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o multilaterali. |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 30 bis Protezione dei dati personali 1. I trasferimenti di dati personali a norma del presente regolamento sono soggetti ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, a seconda dei casi. 2. Per i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo, in assenza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri possono scambiare dati personali con le autorità di regolamentazione di paesi terzi con le quali abbiano concluso accordi di riservatezza bilaterali o multilaterali, laddove ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico importanti quali la tutela della salute pubblica. |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 30 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 30 ter Esame Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento del presente regolamento, corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a modificarlo. Tale relazione considera specificamente l'eventuale estensione del campo di applicazione ai medicinali per uso veterinario. |
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 31 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entrata in vigore |
Entrata in vigore e data di applicazione |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 31 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il capo IV si applica a partire dal … [data di entrata in vigore + 12 mesi]. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0216/2021).
(1 bis) Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).
(11) Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 sulla penuria di medicinali — come affrontare un problema emergente (2020/2071(INI)).
(11) Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 sulla penuria di medicinali — come affrontare un problema emergente (2020/2071(INI)).
(1 bis) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
(1 ter) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(1 bis) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(1 bis) Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).
(12) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1396 della Commissione, del 10 settembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la designazione dei gruppi di esperti nel settore dei dispositivi medici (GU L 234 dell'11.9.2019, pag. 23).
(12) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1396 della Commissione, del 10 settembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la designazione dei gruppi di esperti nel settore dei dispositivi medici (GU L 234 dell'11.9.2019, pag. 23).
(1 bis) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(1 ter) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(1 bis) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).
(18) Regolamento (CE) n. 726/2004.
(18) Regolamento (CE) n. 726/2004.
(19) [Inserire il riferimento al testo adottato di cui alla nota 4].
(19) [Inserire il riferimento al testo adottato di cui alla nota 4].
(21) Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).
(21) Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).
(24) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.05.2001, pag. 43).
(24) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.05.2001, pag. 43).
(24 bis) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
(1bis) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).