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Document 52021IP0335

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D073423/01 — 2021/2765(RSP))

GU C 99 del 1.3.2022, pp. 59–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 99/59


P9_TA(2021)0335

Granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D073423/01 — 2021/2765(RSP))

(2022/C 99/07)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

vista la votazione tenutasi il 17 maggio 2021 in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 25 novembre 2020 e pubblicato il 13 gennaio 2021 (3),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati («OGM») (4),

visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che l'8 dicembre 2015 la Pioneer Overseas Corporation (il «richiedente») ha presentato una domanda di immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 («granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli»), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli, o da esso costituiti, per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.

considerando, inoltre, che la domanda riguardava l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da 10 sottocombinazioni di quei singoli eventi di trasformazione che costituiscono il granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli; che sono già state autorizzate sei sottocombinazioni di granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli; che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione copre le restanti quattro sottocombinazioni;

C.

considerando che il 25 novembre 2020 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 13 gennaio 2021;

D.

considerando che il granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli è ottenuto dalla combinazione di quattro eventi di granturco geneticamente modificato, il che conferisce tolleranza agli erbicidi contenenti glufosinato e glifosato e dà luogo alla produzione di tre proteine insetticide (proteine «Bt» o «Cry»): Cry1F, Cry1Ab e Vip3Aa20, che risultano tossiche per determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (5);

E.

considerando che per le quattro sottocombinazioni coperte dal progetto di decisione di esecuzione della Commissione il richiedente non ha fornito dati sperimentali;

Mancata valutazione di residui di erbicidi, metaboliti ed effetti combinati

F.

considerando che una serie di studi dimostra che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi (6); che, di conseguenza, occorre prevedere che il granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli sarà esposto a dosi più elevate e ripetute di glufosinato e glifosato e che, pertanto, i raccolti potrebbero presentare una maggiore quantità di residui;

G.

considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, per contro, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo;

H.

considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); che l'approvazione all'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018 (8);

I.

considerando che la valutazione di residui di erbicidi e dei relativi prodotti di degradazione rilevati nelle piante geneticamente modificate non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; che tale aspetto è problematico poiché nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione («metaboliti») (9);

J.

considerando che l'esistenza di pratiche agricole specifiche nella coltivazione di piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi ha determinato modelli specifici di applicazione, esposizione e presenza di determinati metaboliti, nonché l'emergere di effetti combinatori cui occorre prestare speciale attenzione; che l'EFSA non ha tenuto conto di tali questioni;

K.

considerando che non si può pertanto concludere che il consumo di granturco geneticamente modificato con eventi transgenici multipli o delle sue sottocombinazioni sia sicuro per la salute umana e animale;

Assenza di livelli massimi di residui e relativi controlli

L.

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), che mira a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, si dovrebbero fissare livelli massimi specifici di residui (LMR) per gli alimenti e i mangimi prodotti nei paesi terzi, quando l'uso di pesticidi determina livelli di residui diversi da quelli risultanti dalle prassi agricole all'interno dell'Unione; che tale è infatti il caso per le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi importate, a causa della maggiore quantità di erbicidi utilizzati rispetto alle colture non geneticamente modificate;

M.

considerando tuttavia che, secondo la revisione dell'EFSA del 2018 dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, i dati disponibili erano insufficienti per stabilire i valori dei livelli massimi di residui e della valutazione del rischio in relazione al granturco geneticamente modificato con una modifica EPSPS (11); che il granturco geneticamente modificato con eventi transgenici presenta una modifica EPSPS (12);

Questioni in sospeso relative alle tossine Bt

N.

considerando che i test tossicologici per le autorizzazioni in materia di OGM sono effettuati con tossine Bt isolate; che non può essere attribuita molta rilevanza ai test tossicologici realizzati con proteine isolate, in quanto le tossine Bt nelle colture geneticamente modificate, come il granturco, il cotone e la soia, sono intrinsecamente più tossiche rispetto alle tossine Bt isolate; che ciò si deve al fatto che gli inibitori della proteasi presenti nel tessuto vegetale sono in grado di accrescere la tossicità delle tossine Bt ritardandone la degradazione; che tale fenomeno è stato dimostrato da diversi studi scientifici, incluso uno studio condotto per Monsanto trent'anni fa, dal quale emerge che anche la presenza di livelli estremamente bassi di inibitori della proteasi aumenta la tossicità delle tossine Bt fino a 20 volte (13);

O.

considerando che tali effetti non sono mai stati presi in considerazione nelle valutazioni dei rischi dell'EFSA, sebbene riguardino tutte le piante Bt approvate a fini di importazione o coltivazione nell'Unione; che non è possibile escludere che questa maggiore tossicità dovuta all'interazione tra gli inibitori della proteasi e le tossine Bt comporti rischi per gli esseri umani e gli animali che consumano alimenti e mangimi contenenti tossine Bt;

P.

considerando che diversi studi indicano che sono stati osservati effetti collaterali in grado di incidere sul sistema immunitario in seguito all'esposizione alle tossine Bt e che alcune tossine Bt possono avere proprietà adiuvanti (14), il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine con cui entrano in contatto;

Q.

considerando che la valutazione della potenziale interazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti con le tossine Bt non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati e quindi non viene eseguita nell'ambito della valutazione dei rischi; che tale approccio è problematico in quanto è noto che i residui dell'irrorazione del glufosinato perturbano il microbioma, il che, ad esempio, può potenziare le reazioni immunitarie in combinazione con le tossine Bt (15);

Colture Bt: effetti su organismi non bersaglio e aumento della resistenza

R.

considerando che, a differenza dell'uso di insetticidi, nel cui caso l'esposizione avviene al momento dell'irrorazione e in seguito per un periodo limitato, l'uso delle colture Bt geneticamente modificate comporta un'esposizione continua degli organismi bersaglio e non bersaglio alle tossine Bt;

S.

considerando che l'ipotesi che le tossine Bt presentino un'unica modalità di azione specifica per bersaglio non può più essere considerata valida, che non si possono escludere effetti su organismi non bersaglio (16) e che un numero crescente di organismi non bersaglio risulta essere colpito in molti modi; che una rassegna recente (17) menziona 39 pubblicazioni sottoposte a valutazione inter pares che segnalano effetti avversi significativi delle tossine Bt su molte specie «fuori bersaglio»; che vari organismi non bersaglio nell'Unione potrebbero essere esposti alle tossine Bt attraverso lo sversamento, i rifiuti e il letame derivanti dall'importazione di colture Bt; che nella valutazione del rischio non si è tenuto conto degli effetti sugli organismi non bersaglio;

T.

considerando che la valutazione del rischio non ha preso in considerazione lo sviluppo della resistenza alle tossine Bt nei parassiti bersaglio, il che potrebbe comportare l'uso di pesticidi meno sicuri dal punto di vista ambientale o un aumento delle dosi e del numero di applicazioni alle colture geneticamente modificate nel paese di coltivazione; che l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente intende eliminare gradualmente, in un periodo che va dai tre ai cinque anni, molti ibridi di mais Bt nonché alcune varietà di cotone Bt, a causa dell'aumento della resistenza degli insetti a tali colture (18);

U.

considerando che, sebbene sia stato affermato che l'uso delle colture Bt comporta una diminuzione dell'uso di insetticidi, uno studio condotto negli Stati Uniti (19) rileva che diverse analisi relative all'influenza delle colture Bt sui modelli di utilizzo dei pesticidi non sembrano aver preso in considerazione i trattamenti delle sementi e potrebbero quindi avere sovrastimato le riduzioni dell'uso di insetticidi (in particolare le «superfici trattate») associate alle colture Bt;

V.

considerando che l'Unione è parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, che attribuisce chiare responsabilità internazionali in materia di diversità biologica sia ai paesi esportatori che ai paesi importatori;

Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione

W.

considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che, al momento di elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica;

X.

considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute (20); che l'OSS n. 3.9 delle Nazioni Unite si prefigge, entro il 2030, di ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie dovuti a sostanze chimiche pericolose nonché alla contaminazione e all'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo (21); che autorizzare l'importazione di granturco geneticamente modificato accrescerebbe la domanda di tale coltura trattata con un erbicida tossico per la riproduzione e non più autorizzato nell'Unione, aumentando in tal modo l'esposizione dei lavoratori nei paesi terzi; che il rischio di una maggiore esposizione dei lavoratori è particolarmente preoccupante in relazione alle colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati;

Processo decisionale non democratico

Y.

considerando che il 17 maggio 2021 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere un parere e pertanto l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri;

Z.

considerando che la Commissione riconosce come problematico il fatto di continuare ad adottare decisioni in merito all'autorizzazione degli OGM in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione nel contesto dell'autorizzazione di prodotti nel suo complesso, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

AA.

considerando che, nel corso della sua ottava legislatura, il Parlamento europeo ha approvato in totale 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nel corso della sua nona legislatura, il Parlamento europeo ha già approvato 18 obiezioni all'immissione in commercio di OGM; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli all'autorizzazione di tali OGM; che tra le ragioni per cui gli Stati membri non sostengono le autorizzazioni rientrano il mancato rispetto del principio di precauzione nel processo di autorizzazione e le preoccupazioni scientifiche relative alla valutazione del rischio;

AB.

considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri nonché le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;

AC.

considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello (22);

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede che la Commissione ritiri il progetto di decisione di esecuzione;

4.

plaude al fatto che, in una lettera ai deputati dell'11 settembre 2020, la Commissione abbia finalmente riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione relative agli OGM (24); esprime tuttavia il suo profondo rammarico per il fatto che, da allora, la Commissione abbia continuato ad autorizzare l'importazione di OGM nell'Unione, nonostante le continue obiezioni sollevate dal Parlamento e il voto contrario da parte della maggioranza degli Stati membri;

5.

invita la Commissione a compiere progressi con la massima urgenza nello sviluppo di criteri di sostenibilità, con la piena partecipazione del Parlamento; chiede che la Commissione fornisca informazioni circa le modalità e le tempistiche con cui sarà attuato tale processo;

6.

ribadisce il suo appello affinché la Commissione non autorizzi colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi fino a quando i rischi per la salute associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione di tali colture geneticamente modificate con erbicidi complementari e una valutazione dei prodotti erbicidi di degradazione e di eventuali effetti combinatori, anche con la pianta GM stessa;

7.

invita nuovamente la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a una sostanza attiva a effetto erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione;

8.

chiede che l'EFSA esamini le differenze sostanziali tra le tossine Bt autoctone e quelle espresse dai transgeni sintetici nelle colture geneticamente modificate ed estenda la sua valutazione del rischio al fine di tenere pienamente conto di tutte le interazioni e di tutti gli effetti combinatori delle tossine Bt, delle piante geneticamente modificate e dei loro costituenti, dei residui da irrorazione con erbicidi complementari, dell'ambiente nonché dell'impatto sulla salute e sulla sicurezza alimentare;

9.

esorta l'EFSA a non accettare più studi di tossicità basati su proteine isolate che sono probabilmente diverse in termini di struttura ed effetti biologici rispetto a quelle prodotte dalla pianta stessa, nonché a esigere che tutti i test siano effettuati con tessuti provenienti dalla pianta geneticamente modificata;

10.

invita l'EFSA a chiedere dati circa l'impatto sul microbioma intestinale del consumo di alimenti e mangimi derivati da piante geneticamente modificate;

11.

esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli OSS delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano accompagnati da una relazione che spieghi in che modo essi rispettano il principio del «non nuocere» (25);

12.

sottolinea che gli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 (26), approvati dal Parlamento il 17 dicembre 2020 come base per i negoziati con il Consiglio, affermano che la Commissione non può autorizzare OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli; insiste affinché la Commissione rispetti tale posizione e invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori e ad adottare con urgenza un orientamento generale in merito a tale fascicolo;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione del granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e di sottocombinazioni destinati all'uso come alimento o come mangime a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2015-127), EFSA Journal 2021; 19(1):6348, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2021.6348

(4)  Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0028);

risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0029);

risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0054);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0055);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0056);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0057);

risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0069);

risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0291);

risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0292);

risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 87427, 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0293);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0365);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0366);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0367);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0368);

risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0369);

risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2021)0080);

risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2021)0081).

(5)  Parere dell'EFSA, pag. 11, tabella 4.

(6)  Cfr., ad esempio, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» (Colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e conseguenze), Environmental Management, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 e Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years» (Impatto delle colture geneticamente modificate sull'uso di pesticidi negli USA — i primi sedici anni), Environmental Sciences Europe, 28 settembre 2012, Vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

(7)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(8)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=79

(9)  Tale è infatti il caso del glifosato, come indicato nella revisione dell'EFSA dei livelli massimi di residui esistenti per il glifosato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, EFSA Journal 2018, 16(5):5263, pag. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263

(10)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1). Cfr. considerando 26.

(11)  Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il glifosato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005), EFSA Journal 2018; 16(5):5263, pag. 4. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263

(12)  Parere dell'EFSA, pag. 12.

(13)  MacIntosh, S.C., Kishore, G.M., Perlak, F.J., Marrone, P.G., Stone, T.B., Sims, S.R., Fuchs, R.L., «Potentiation of Bacillus thuringiensis insecticidal activity by serine protease inhibitors», Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38, pagg. 1145-1152, https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf00094a051

(14)  Per un'analisi, cfr. Rubio-Infante, N., Moreno-Fierros, L., «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals», Journal of Applied Toxicology, maggio 2016, 36(5), pagg. 630-648, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252

(15)  Parenti, M.D., Santoro, A., Del Rio, A., Franceschi, C., «Literature review in support of adjuvanticity/immunogenicity assessment of proteins», EFSA Supporting Publications, gennaio 2019, 16(1): 1551, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1551

(16)  Cfr. ad esempio Hilbeck, A., Otto, M., «Specificity and combinatorial effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in the context of GMO environmental risk assessment», Frontiers in Environmental Science 2015, 3:71, https://doi.org/10.3389/fenvs.2015.00071.

(17)  Hilbeck, A., Defarge, N., Lebrecht, T., Bøhn, T., «Insecticidal Bt crops. EFSA's risk assessment approach for GM Bt plants fails by design», RAGES 2020, pag. 4, https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_reportInsecticidal%20Bt%20plants.pdf.

(18)  https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/crops/article/2020/09/29/epa-proposes-phasing-dozens-bt-corn

(19)  Douglas, M.R., Tooker, J.F., «Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops», Environmental Science and Technology 2015, 49, 8, pagg. 5088-5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g

(20)  https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx

(21)  https://sdgs.un.org/2030agenda

(22)  A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione «può» e non «deve» procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.

(23)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(24)  https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf

(25)  Testi approvati, P9_TA(2020)0005, paragrafo 102.

(26)  Testi approvati, P9_TA(2020)0364.


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