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Document 62021TN0605
Case T-605/21: Action brought on 20 September 2021 — TestBioTech v Commission
Causa T-605/21: Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — TestBioTech / Commissione
Causa T-605/21: Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — TestBioTech / Commissione
GU C 471 del 22.11.2021, p. 52–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 471/52 |
Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — TestBioTech / Commissione
(Causa T-605/21)
(2021/C 471/74)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: TestBioTech eV (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: K. Smith, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta dell’8 luglio 2021, con la quale è stata respinta la richiesta di revocare o di modificare la decisione di esecuzione (UE) 2021/61 della Commissione (1), con cui è stato consentito alla Monsanto Europe SA, in base al regolamento sugli OGM (2), di commercializzare il granturco geneticamente modificato MON 87427 x MON 87460 x MON 89034 x MIR162 x NK603 e le sue sottocombinazioni all’interno dell’Unione europea; |
— |
adottare ogni altra misura ritenuta adeguata; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nell’omettere di prendere in considerazione, o di prendere adeguamente in considerazione, il potenziale impatto sull’espressione genetica dell’accumulo di geni in combinazione con l’esposizione alla siccità, e/o ha omesso di richiedere l’esecuzione di una valutazione adeguata in condizioni di siccità. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nell’omettere di prendere in considerazione, o di prendere adeguamente in considerazione, il potenziale impatto sull’espressione genetica dell’accumulo di geni in combinazione con le applicazioni di erbicidi, e/o ha omesso di richiedere una valutazione adeguata in condizioni di applicazione reiterata e/o elevata di erbicidi. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nell’omettere di prendere in considerazione, o di prendere adeguamente in considerazione, il potenziale impatto, sulla composizione della pianta e sulle caratteristiche agronomiche, dell’accumulo di geni in combinazione con l’esposizione alla siccità e con le applicazioni di pesticidi. |
(2) Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU 2003, L 268, pag. 1).