EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0492

Causa C-492/21 P: Impugnazione proposta il 9 agosto 2021 dalla Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 giugno 2021, causa T-223/18, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo / Commissione europea

GU C 471 del 22.11.2021, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 471/23


Impugnazione proposta il 9 agosto 2021 dalla Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 giugno 2021, causa T-223/18, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo / Commissione europea

(Causa C-492/21 P)

(2021/C 471/30)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo (rappresentante: F. Rosi, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza resa dal Tribunale il 2 giugno 2021 nella causa T-223/18, avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 7973 final della Commissione, del 4 dicembre 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.39913 (2017/NN) Italia — Presunta compensazione delle strutture ospedaliere pubbliche in Lazio;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la violazione dell’obbligo di motivazione ed istruttoria; l’erronea interpretazione della nozione di attività solidaristica, la nozione di impresa e di attività economica ex articolo 106 TFUE ed in particolare in riferimento alla normativa italiana contenuta nel decreto legislativo 229/1999, evidenziando che il sistema di finanziamento dello Stato italiano alle regioni non rientra in un sistema solidaristico, ma in un sistema economico nei termini riferiti al sistema dei SIEG.

In particolare, essa contesta la nozione di attività solidaristica rappresentata dal Tribunale nella sentenza impugnata, rimasta del tutto generica e non riferita alla normativa vigente in Italia in ordine alla erogazione dei servizi sanitari. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto applicabile alla presente fattispecie la sentenza della Corte di giustizia dell’11 giugno 2020 nella causa Dovera, senza svolgere un’analisi puntuale della riforma in Italia del 1999, soprattutto senza confrontarla con la normativa che regola il sistema di erogazioni sanitarie nello Stato della Slovacchia.

Inoltre, la ricorrente contesta che la nozione di attività universalistica possa escludere l’applicabilità del regime ex articolo 106 TFUE, tenuto conto che un servizio reso, ancorché non in modo completo, in modo universalistico, può essere considerato economico come altri servizi come il trasporto multimodale, l’energia elettrica, l’acqua, la telefonia ecc., anzi rientra proprio nella stessa nozione di SIEG.

Parimenti il Tribunale non precisa che lo Stato trasferisce alle regioni un valore di finanziamento e che spetta poi alla regione pagare alle varie aziende sanitarie pubbliche e private le prestazioni sulla base di tariffe in ragione delle scelte del paziente/utente.

Quindi, le regioni sottoscrivono contratti di concessione di pubblico servizio con tutti gli operatori di titolarità pubblica e titolarità privata, pagando le prestazioni sulla base di una tariffa prestabilita. Ogni struttura sanitaria organizza in modo specifico ed autonomo la propria attività, per poter attrarre il paziente presso la propria struttura.

Non solo, ma il paziente può rivolgersi sia alla struttura sanitaria di titolarità pubblica o quella di titolarità privata per richiedere una prestazione privata, evitando così le liste di attesa esistenti nel sistema cosiddetto accreditato. Si contesta quindi quanto affermato dal Tribunale all’inizio della sentenza: «1 In Italia, l’organizzazione del sistema sanitario si incentra sul Servizio sanitario nazionale (in prosieguo: il “SSN”). Nell’ambito del SSN, i servizi sanitari sono direttamente finanziati mediante i contributi sociali degli iscritti e risorse statali, cosicché tali servizi sono forniti gratuitamente o quasi gratuitamente, a tutti i pazienti iscritti al SSN, da organismi pubblici o da organismi privati convenzionati. La gestione del SSN è assicurata essenzialmente dalle regioni».

Argomentazione quest’ultima che non trova corrispondenza con l’effettiva organizzazione sanitaria in Italia ed al contenuto normativo vigente; non solo, ma il Tribunale non chiarisce l’affermazione secondo la quale «i servizi sanitari sono direttamente finanziati mediante i contributi sociali degli iscritti e risorse statali», che costituisce una rappresentazione astratta e non contestualizzata.

Il Tribunale, in altri termini, non ha rappresentato quali sono i «contributi sociali degli iscritti» né in che cosa consiste la «risorsa statale». Più precisamente il Tribunale, non svolge un’attenta analisi sul contenuto delle previsioni che regolano i SIEG ai sensi dell’articolo 106 TFUE ed in ragione della sentenza della Corte di giustizia nella causa Altmark del 2003.

La Commissione prima ed il Tribunale poi avrebbero dovuto svolgere un’analisi dettagliata del sistema, tenuto anche conto del tenore dell’allegato 26 del Trattato riferito proprio ai SIEG e del fatto che non è stata elaborata una nozione specifica che identifica questo settore particolare di servizi.

In definitiva, la sentenza in contestazione resa dal Tribunale non è altro che la trasposizione del contenuto della decisione controversa della Commissione, da esso ritenuta immune da vizi motivazionali.

Di qui rimangono intatte le doglianze avanzate in modo dettagliato dalla ricorrente che, al contrario di quanto asserito dal Tribunale, ha contestato la decisone della Commissione in quanto del tutto generica e non riferita al contenuto normativo vigente in Italia.

Né risulta possibile svolgere la semplice trasposizione dei contenuti della sentenza della Corte di giustizia nella causa Dovera.

Del resto la contestazione di fondo avanzata dalla ricorrente è sottoposta all’esame della Commissione prima e del Tribunale è proprio la verifica della corrispondenza del sistema sanitario italiano alle previsioni contenute all’articolo 106 TFUE e quindi all’applicazione del regime dei SIEG.

Sul punto parte ricorrente lamenta una omessa pronuncia del Tribunale e quindi una carenza di motivazione.


Top